31 Gennaio 2017
Il versamento manca di sicuro:la sanzione non ha alternative
Giurisprudenza
Il versamento manca di sicuro:
la sanzione non ha alternative
Corretto il comportamento dell’ufficio che ha irrogato la pena ordinaria (pari al 30% dell’importo omesso) prevista, in deroga agli istituti del favor rei, per questo tipo di violazione
Non può essere invocata l’applicazione del cumulo giuridico e della continuazione dal contribuente che omette o ritarda il versamento dell’imposta liquidata in dichiarazione. Il debito con l’erario, infatti, in tal caso, non è potenziale o incidentale, ma certo e quantificabile. Di conseguenza, è corretto, da parte dell’Agenzia delle Entrate, irrogare una sanzione per ogni violazione, di questo tipo, commessa.
A ribadirlo, la Corte di cassazione, con la sentenza 1540 del 20 gennaio 2017.
Il fatto
La vicenda processuale nasce dalla cartella di pagamento recapitata a una Srl per gli omessi versamenti, riscontrati a seguito di controlli automatizzati, delle imposte autoliquidate nei modelli Unico 2003 e 2004.
La società impugnava il ruolo contestando il sistema sanzionatorio applicato dall’Agenzia delle Entrate. Per l’ufficio, infatti, i reati erano distinti e, quindi, per ogni rilievo era stata richiesta la relativa penale.
La contribuente rivendicava, invece, la consequenzialità degli illeciti e l’applicazione dell’istituto della continuazione disciplinato dall’articolo 12 del Dlgs 472/1997. La norma, vista la progressione delle irregolarità, derivanti, a cascata, dalla prima trasgressione, consente di infliggere un’unica sanzione pari alla più grave tra quelle previste per i reati commessi, aumentata di una percentuale che varia in base alle diverse ipotesi individuate dalla disciplina.
La tesi della Srl non passa in primo grado, mentre l’appello dà parzialmente ragione alla ricorrente.
L’Agenzia delle Entrate chiede la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale.
La sentenza
Per la Corte suprema, il ricorso dell’amministrazione finanziaria è fondato.
Secondo i giudici di cassazione, infatti, la Ctr ha erroneamente ritenuto applicabile al caso l’articolo 12 del Dlgs 472/1997 e, ritiene, invece, appropriata la strada scelta dall’ufficio.
L’Agenzia, infatti, insiste sulla necessità di trattare separatamente i mancati pagamenti e di calcolare distintamente le sanzioni, in base alle regole dettate dall’articolo 13 del Dlgs 471/1997. La norma applicata prevede, per l’omesso versamento dell’imposta emersa in dichiarazione, una penale pari al 30% di ogni importo non finito nelle casse dell’erario (modalità in vigore per il periodo relativo ai fatti esaminati dalla sentenza).
L’articolo 12 richiamato dalla ricorrente, invece, parte dal presupposto che alcune violazioni, progressivamente, producono, in automatico, altre infrazioni. Per fare un esempio, a una falsa fatturazione, segue una errata determinazione dell’Iva e una liquidazione, anche periodica, non corrispondente alla realtà, e gli effetti possono ripercuotersi anche sulle dichiarazioni dei redditi e Irap.
Nella sentenza in esame, i giudici ricordano che la possibilità del cumulo giuridico e della continuazione è stata esclusa in precedenti contenziosi riguardanti il ritardato pagamento dei diritti doganali in conto debito e l’omesso versamento dell’imposta di bollo (Cassazione, pronunce 5897/2013 e 10357/2015).
Un diverso orientamento della Corte suprema, invece, ha ritenuto di dare l’ok all’applicazione dell’articolo 12 del Dlgs 472/1997, considerato il carattere generale della norma, ai tardivi od omessi versamenti, chiamando in causa il principio del favor rei. In base a tale indirizzo, l’articolo 13 del Dlgs 471/1997 fisserebbe l’entità delle singole sanzioni senza, però, escludere il ricorso al beneficio del cumulo giuridico (Cassazione, sentenza 21570/2016).
Il Collegio di legittimità osserva che la “progressione tributaria” del richiamato articolo 12 ovvero l’interdipendenza di più irregolarità che consente l’irrogazione di un’unica pena “cumulativa” si limita alle violazioni potenzialmente incidenti su “la determinazione dell’imponibile ovvero la liquidazione anche periodica del tributo”.
L’ipotesi, secondo i giudici, non è riscontrabile nel procedimento discusso, in quanto il mancato o ritardato pagamento del tributo già liquidato, comporta un sicuro deficit di cassa per l’ente impositore.
Legittimo, quindi, afferma la Cassazione, il comportamento dell’ufficio che ha irrogato, per ciascun mancato pagamento, una distinta e autonoma sanzione pari al 30% dell’importo non versato.
In particolare, il Collegio di piazza Cavour ribadisce il principio per cui “le violazioni tributarie che si esauriscono nel tardivo od omesso versamento dell’imposta risultante dalla dichiarazione fiscale non sono soggette all’istituto della continuazione” e decide la cancellazione della sentenza d’appello seppure, riconoscendo l’incertezza della questione, stabilisce di non gravare la ricorrente delle spese processuali.
Anna Maria Badiali
pubblicato Lunedì 6 Febbraio 2017
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