30 Gennaio 2017
Bonus energetico: il softwareper dire chi l’ha ceduto e a chi
Attualità, A portata di mouse
Bonus energetico: il software
per dire chi l’ha ceduto e a chi
La comunicazione va trasmessa in via telematica dall’amministratore del condominio o dal condomino incaricato oppure tramite intermediari abilitati, entro il prossimo 31 marzo
In particolare, con tale comunicazione, il condominio deve fornire: l’elenco dei bonifici effettuati per il pagamento delle spese, il codice fiscale dei condòmini che hanno ceduto il credito e l’importo del credito ceduto da ciascuno, il codice fiscale dei fornitori cessionari del credito e l’importo totale del credito ceduto a ciascuno di essi.
L’“informativa” in questione deve essere trasmessa dall’amministratore del condominio (o dal condomino incaricato) oppure tramite intermediari abilitati esclusivamente on line, attraverso i canali Entratel o Fisconline, entro il prossimo 31 marzo. Il mancato invio rende inefficace la cessione del credito. Le modalità di fruizione del bonus restano quelle fissate dal provvedimento del 22 marzo 2016 (vedi articolo “Riqualificazione energetica 2016: cessione bonus fiscale al fornitore”).
Detto ciò, ricordiamo, in sintesi, che l’opportunità di destinare la detrazione Irpef prevista per gli interventi di riqualificazione energetica ad altri, sotto forma di credito d’imposta – concessa dalla Stabilità 2016 ai contribuenti ricadenti nella “no tax area”, che possono cedere il bonus all’impresa o ai fornitori intervenuti nei lavori, i quali poi lo sfruttano in compensazione – è stata riproposta dall’ultima legge di bilancio (la 232/2016) in forma “allargata”.
In sostanza, per consentire l’accesso agli incentivi fiscali al maggior numero possibile di cittadini, la rinnovata versione della disposizione, estesa da quest’anno anche agli interventi antisismici, prevede ulteriori novità: il cedente può anche non trovarsi nella “no tax area” e può cedere il credito corrispondente alla detrazione cui ha diritto, oltre che a chi ha eseguito i lavori, anche ad altri soggetti privati; il cessionario, invece, in alternativa all’utilizzo in compensazione, può a sua volta cedere il credito.
Le modalità attuative della norma contenuta nella legge di bilancio 2017 saranno definite da un nuovo provvedimento delle Entrate, già in cantiere.
Paola Pullella Lucano
pubblicato Martedì 31 Gennaio 2017
Ultimi articoli
Normativa e prassi 17 Aprile 2024
Depositari di scritture contabili: pronto il modello di fine incarico
Con il provvedimento del 17 aprile 2024, il direttore Ruffini ha dato il via libera al modello, con le relative istruzioni, per la comunicazione di cessazione dell’incarico, che gli “ex” depositari di libri, registri, scritture e documenti contabili possono inviare all’Agenzia, come previsto dal nuovo comma 3-bis dell’articolo 35 del decreto Iva – introdotto dall’articolo 4 del Dlgs 1/2024 – qualora non vi abbia già provveduto il contribuente titolare.
Normativa e prassi 17 Aprile 2024
Irap, a punto le specifiche tecniche per Regioni e Province Autonome
Approvate, con il provvedimento firmato ieri, 16 aprile 2024, dal direttore dell’Agenzia delle entrate Ernesto Maria Ruffini, le specifiche tecniche per la trasmissione alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano dei dati relativi alla dichiarazione Irap 2024.
Normativa e prassi 17 Aprile 2024
Crediti d’imposta Mezzogiorno e Zes, tra i due nessuna cumulabilità
La fruizione del credito d’imposta “Mezzogiorno” non consente di cumulare l’ulteriore agevolazione fiscale “Zes”.
Normativa e prassi 17 Aprile 2024
Iva al 10% per il trasporto di turisti con trenini che viaggiano su gomma
L’attività di trasporto urbano di persone tramite trenini che circolano su gomma, per finalità turistico/ricreative è soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.