Normativa e prassi

7 Febbraio 2019

Scambio automatico informazioni:in lista entrano Macao e Vanuatu

Normativa e prassi

Scambio automatico informazioni:
in lista entrano Macao e Vanuatu

Sono stati aggiornati gli elenchi delle giurisdizioni estere coinvolte, delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti esclusi dagli obblighi informativi

Scambio automatico informazioni:|in lista entrano Macao e Vanuatu
A partire dal 1° aprile 2019, nel novero delle istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione delle informazioni rilevanti ai fini fiscali saranno incluse anche le “forme di previdenza complementare aperte” (limitatamente alle adesioni individuali) e i “piani pensionistici individuali” saranno inclusi nell’elenco dei conti oggetto di comunicazione.
Alla lista delle giurisdizioni partecipanti, con l’Italia, allo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale vengono aggiunte Macao e Vanuatu.
Sono queste, in sintesi, le novità contenute nel Dm 29 gennaio 2019, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri.
 
Scambio automatico di informazioni nel settore fiscale
Nell’ambito delle iniziative finalizzate al contrasto delle frodi e dell’evasione fiscale internazionale, attraverso la promozione dello scambio automatico di informazioni tra Stati, la legge 95/2015:

  • ha ratificato l’accordo tra gli Stati Uniti e l’Italia, volto a migliorare la compliance fiscale internazionale (Fatca – Foreign account tax compliance act) e ha dato applicazione alla relativa normativa
  • ha introdotto le disposizioni riguardanti gli adempimenti cui sono tenute le istituzioni finanziarie italiane per l’attuazione dello scambio automatico di informazioni derivante da altri accordi e intese tecniche conclusi dall’Italia con i governi di Paesi esteri secondo lo standard Ocse. 

La disciplina attuativa della legge 95/2015 è stata emanata con il successivo Dm 28 dicembre 2015, che contiene, tra l’altro, i seguenti quattro allegati:

  • Allegato A – norme di comunicazione e adeguata verifica in materia fiscale (due diligence) sui conti finanziari
  • Allegato B – elenco delle entità da trattare come istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi
  • Allegato C – elenco delle giurisdizioni oggetto di comunicazione, cioè qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione riceve le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione
  • Allegato D – elenco delle giurisdizioni partecipanti, ovverosia qualsiasi Stato membro dell’Unione europea, nonché qualsiasi giurisdizione con la quale l’Italia o l’Unione europea abbiano sottoscritto un accordo in base al quale tale giurisdizione fornisce le informazioni attinenti i conti oggetto di comunicazione.

Le novità introdotte dal Dm 29 gennaio 2019
Con il decreto pubblicato ieri, vengono modificati gli allegati B e D del Dm 28 dicembre 2015 e, di conseguenza, vengono aggiornati gli elenchi delle istituzioni finanziarie non tenute alla comunicazione e dei conti da trattare come conti esclusi, nonché l’elenco delle giurisdizioni partecipanti.
 
Istituzioni finanziarie e conti esclusi
Il decreto stabilisce espressamente che, a partire dal 1° aprile 2019, le forme di previdenza complementare aperte, limitatamente alle adesioni individuali, sono istituzioni finanziarie tenute alla comunicazione e i piani pensionistici individuali sono conti oggetto di comunicazione.
Pertanto, la nuova versione dell’allegato B è la seguente:
1. Elenco delle istituzioni finanziarie italiane non tenute alla comunicazione:

  • Cassa depositi e prestiti Spa
  • enti di previdenza e sicurezza sociale privatizzati dal Dlgs 509/1994 o istituiti ai sensi del Dlgs 103/1996 (casse previdenziali)
  • forme pensionistiche complementari istituite ai sensi del Dlgs 252/2005, ad esclusione dei fondi pensione aperti limitatamente alle adesioni individuali.

2. Elenco dei conti esclusi:

  • polizze collettive Tfr a beneficio dei dipendenti calcolate su salari o stipendi e assoggettate a tassazione e contribuzione previdenziale
  • i piani pensionistici individuali in essere alla data del 31 marzo 2019 si considerano conti preesistenti e le procedure di adeguata verifica dei medesimi piani devono concludersi:

a) entro il 31 dicembre 2019, per i conti di importo rilevante

b) entro il 31 dicembre 2020, per i conti di importo non rilevante.

 
Giurisdizioni partecipanti
Il numero complessivo delle giurisdizioni partecipanti passa da 101 a 103: nell’elenco, infatti, sono stati inseriti Macao e Vanuatu.

pubblicato Giovedì 7 Febbraio 2019

Scambio automatico informazioni:in lista entrano Macao e Vanuatu

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