22 Gennaio 2019
Sanzioni in materia di lavoro: il codice per la maggiorazione
Normativa e prassi
Sanzioni in materia di lavoro:
il codice per la maggiorazione
Gli incrementi stabiliti dall’ultima legge di bilancio sono applicati in misura doppia qualora, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro sia già stato punito per i medesimi illeciti
Si tratta, in particolare, della maggiorazione del 10% degli importi dovuti per la violazione di norme in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e della maggiorazione del 20%:
- della sanzione per il caso di ulteriore impiego (dopo la diffida) di lavoratori subordinati senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro privato
- della sanzione per la violazione del limite di durata dell’orario di lavoro per periodi di sette giorni o della prescrizione sul riposo di almeno 24 ore consecutive per i medesimi periodi
- della sanzione per la violazione della disciplina sul periodo minimo annuale di ferie retribuite
- della sanzione per la violazione delle norme sul riposo minimo giornaliero
- delle ammende e sanzioni per la violazione di alcune norme in materia di somministrazione di lavoro e di mercato del lavoro
- delle sanzioni per la violazione di alcuni obblighi posti dalla disciplina sul distacco temporaneo in Italia (da parte del datore di lavoro) di lavoratori occupati abitualmente in un altro Stato
- delle sanzioni per la violazione di altre disposizioni in materia di lavoro e legislazione sociale, individuate con decreto del ministro del Lavoro e delle politiche sociali.
Le maggiorazioni sono raddoppiate se, nei tre anni precedenti, il datore di lavoro è stato destinatario di sanzioni amministrative o penali per i medesimi illeciti.
La sigla “VAET” deve essere riportata nel campo 11 (“codice tributo”) del modello F23. Inoltre, bisogna indicare:
- nel campo 6 (“codice ufficio o ente”), il codice “VXX”, dove XX è sostituito dalla sigla automobilistica della provincia di appartenenza dell’ufficio territorialmente competente, desunto dall’apposita tabella pubblicata sul sito dell’Agenzia delle entrate
- nel campo 10 (“estremi dell’atto o del documento”), gli estremi dell’atto con il quale è richiesto il pagamento.
pubblicato Martedì 22 Gennaio 2019
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