Normativa e prassi

22 Febbraio 2017

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:niente alternanza tra Iva e registro

Normativa e prassi

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:
niente alternanza tra Iva e registro

Il più recente orientamento della Cassazione afferma l’irrilevanza, in ambito tributario, della natura accessoria dei contratti di garanzia, privilegiando l’autonomia dei singoli negozi

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:|niente alternanza tra Iva e registro
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, che statuisce un provvedimento recante “una condanna al pagamento di somme o valori”, comporta l’assoggettamento all’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% (articolo 8 della tariffa, parte I, Dpr 131/1986), senza comportare l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017, con cui la direzione centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica formulata da un proprio ufficio in merito alla possibilità di definire alcune liti pendenti scaturite dall’impugnazione di avvisi di liquidazione su atti giudiziari.
 
Sulla questione della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, va registrato il mutato orientamento della Corte di cassazione. Secondo alcune recenti pronunce (per lo più del 2014), tali atti giudiziari, in virtù della “natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale”, scontano l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro.
 
Di contro, la sentenza 17237/2013 aveva affermato l’irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando importanza, invece, all’autonomia del singolo negozio.
A definire poi il radicale cambio di orientamento, la sentenza 20266/2015, secondo la quale la complessiva operazione è divisibile in più rapporti, distinti e autonomi: tra creditore e debitore principale; tra creditore e garante; tra garante e debitore. In particolare, viene evidenziato che, nel rapporto tra garante e debitore, il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo (escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale) va registrato con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il titolo giudiziario ottenuto non ha a oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva: quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore (cioè, la garanzia), “ma si limita a esercitare i diritti già spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito”.
Le stesse conclusioni sono state espresse anche in ulteriori pronunce del 2015.
 
Di qui, il non coinvolgimento del principio di alternatività Iva/registro e la conseguente applicazione del Registro nella misura del 3%.

Clementina Capone

pubblicato Mercoledì 22 Febbraio 2017

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:niente alternanza tra Iva e registro

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