Normativa e prassi

22 Febbraio 2017

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:niente alternanza tra Iva e registro

Normativa e prassi

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:
niente alternanza tra Iva e registro

Il più recente orientamento della Cassazione afferma l’irrilevanza, in ambito tributario, della natura accessoria dei contratti di garanzia, privilegiando l’autonomia dei singoli negozi

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:|niente alternanza tra Iva e registro
Il decreto ingiuntivo ottenuto dal fideiussore nei confronti del debitore principale nell’ambito dell’azione di regresso, che statuisce un provvedimento recante “una condanna al pagamento di somme o valori”, comporta l’assoggettamento all’imposta di registro proporzionale nella misura del 3% (articolo 8 della tariffa, parte I, Dpr 131/1986), senza comportare l’applicazione del principio di alternatività Iva/registro.
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017, con cui la direzione centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica formulata da un proprio ufficio in merito alla possibilità di definire alcune liti pendenti scaturite dall’impugnazione di avvisi di liquidazione su atti giudiziari.
 
Sulla questione della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, va registrato il mutato orientamento della Corte di cassazione. Secondo alcune recenti pronunce (per lo più del 2014), tali atti giudiziari, in virtù della “natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale”, scontano l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro.
 
Di contro, la sentenza 17237/2013 aveva affermato l’irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando importanza, invece, all’autonomia del singolo negozio.
A definire poi il radicale cambio di orientamento, la sentenza 20266/2015, secondo la quale la complessiva operazione è divisibile in più rapporti, distinti e autonomi: tra creditore e debitore principale; tra creditore e garante; tra garante e debitore. In particolare, viene evidenziato che, nel rapporto tra garante e debitore, il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo (escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale) va registrato con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il titolo giudiziario ottenuto non ha a oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva: quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore (cioè, la garanzia), “ma si limita a esercitare i diritti già spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito”.
Le stesse conclusioni sono state espresse anche in ulteriori pronunce del 2015.
 
Di qui, il non coinvolgimento del principio di alternatività Iva/registro e la conseguente applicazione del Registro nella misura del 3%.

Clementina Capone

pubblicato Mercoledì 22 Febbraio 2017

Fideiussioni e decreti ingiuntivi:niente alternanza tra Iva e registro

Ultimi articoli

Attualità 23 Gennaio 2026

Detrazioni efficienza energetica, portale Enea attivo per i dati 2026

La navigazione in questo sito internet e l’utilizzo dei relativi servizi comporta la ricezione di cookie tecnici e, previo tuo consenso, di cookie di profilazione di terze parti, così da assicurarti la migliore esperienza di navigazione e permetterti, in linea con le tue preferenze, di visualizzare alcuni contenuti disponibili sul nostro canale YouTube direttamente all’interno del presente Sito.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Successione transfrontaliera, inapplicabile l’esenzione impositiva

Il trasferimento ”mortis causa” a favore di un ente pubblico svizzero del Canton Ticino sconta l’imposta di successione per mancanza del requisito della condizione di reciprocità Un Comune svizzero, ente territoriale di diritto pubblico, è stato nominato erede universale di una cittadina deceduta in Svizzera, dove aveva domicilio e residenza.

Normativa e prassi 22 Gennaio 2026

Il lavoratore frontaliere in Italia può rientrare con reddito agevolato

Il contribuente che, residente all’estero, viene ogni giorno a lavorare nel nostro Paese e ora vorrebbe riportarvi anche la residenza, può accedere potenzialmente al nuovo regime dei lavoratori impatriati Nuovo chiarimento dell’Agenzia delle entrate in merito a un caso specifico riguardante l’accesso al nuovo regime dei lavoratori impatriati (articolo 5, Dlgs n.

Normativa e prassi 21 Gennaio 2026

Auto a uso promiscuo, esenzione per il fringe benefit convenzionale

Le somme che superano tale soglia non usufruiscono del regime speciale di non imponibilità previsto dall’articolo 51 del Tuir che disciplina la determinazione del reddito di lavoro dipendente Il contributo del dipendente al costo dell’auto aziendale concessa a uso promiscuo può beneficiare dell’esenzione Irpef soltanto per la parte trattenuta in busta paga e fino al valore convenzionale del fringe benefit fissato in base alle tabelle Aci.

torna all'inizio del contenuto