22 Febbraio 2017
Fideiussioni e decreti ingiuntivi:niente alternanza tra Iva e registro
Normativa e prassi
Fideiussioni e decreti ingiuntivi:
niente alternanza tra Iva e registro
Il più recente orientamento della Cassazione afferma l’irrilevanza, in ambito tributario, della natura accessoria dei contratti di garanzia, privilegiando l’autonomia dei singoli negozi
Il chiarimento è contenuto nella risoluzione n. 22/E del 22 febbraio 2017, con cui la direzione centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate ha risposto alla richiesta di consulenza giuridica formulata da un proprio ufficio in merito alla possibilità di definire alcune liti pendenti scaturite dall’impugnazione di avvisi di liquidazione su atti giudiziari.
Sulla questione della tassazione, ai fini dell’imposta di registro, dei decreti ingiuntivi emessi a favore del fideiussore escusso dal creditore del rapporto obbligatorio principale, va registrato il mutato orientamento della Corte di cassazione. Secondo alcune recenti pronunce (per lo più del 2014), tali atti giudiziari, in virtù della “natura accessoria della fideiussione in relazione al rapporto obbligatorio principale”, scontano l’imposta di registro in misura fissa, in applicazione del principio di alternatività Iva/registro.
Di contro, la sentenza 17237/2013 aveva affermato l’irrilevanza in ambito tributario della natura accessoria del contratto di fideiussione, dando importanza, invece, all’autonomia del singolo negozio.
A definire poi il radicale cambio di orientamento, la sentenza 20266/2015, secondo la quale la complessiva operazione è divisibile in più rapporti, distinti e autonomi: tra creditore e debitore principale; tra creditore e garante; tra garante e debitore. In particolare, viene evidenziato che, nel rapporto tra garante e debitore, il decreto ingiuntivo ottenuto dal primo (escusso dal creditore garantito nei confronti del debitore principale) va registrato con aliquota proporzionale al valore della condanna, in quanto il titolo giudiziario ottenuto non ha a oggetto il pagamento di corrispettivi o prestazioni soggetti a Iva: quando il fideiussore chiede l’emissione del decreto ingiuntivo non fa valere il credito da corrispettivo per la prestazione di servizi resa al debitore (cioè, la garanzia), “ma si limita a esercitare i diritti già spettanti al creditore, a seguito del pagamento da lui eseguito”.
Le stesse conclusioni sono state espresse anche in ulteriori pronunce del 2015.
Di qui, il non coinvolgimento del principio di alternatività Iva/registro e la conseguente applicazione del Registro nella misura del 3%.
Clementina Capone
pubblicato Mercoledì 22 Febbraio 2017

Ultimi articoli
Attualità 30 Gennaio 2023
Tempi stretti per le spese sanitarie del secondo semestre 2022
Strutture e operatori sanitari, medici, farmacie e veterinari non possono più rimandare.
Normativa e prassi 27 Gennaio 2023
“Tregua fiscale”, l’Agenzia delinea il perimetro applicativo
Dopo la circolare n. 1/2023 con la quale l’Agenzia delle entrate ha fornito i primi chiarimenti relativi alla definizione agevolata delle somme dovute a seguito del controllo automatizzato delle dichiarazioni (vedi articolo “Definizione degli avvisi bonari, tutte le novità sulla misura di favore”), con la circolare n.
Normativa e prassi 27 Gennaio 2023
Versione finale per il 770/2023 e specifiche tecniche per l’Iva
Con due distinti provvedimenti del 27 gennaio 2023, siglati dal direttore dell’Agenzia, sono approvati, in via definitiva, il modello 770, che i sostituti d’imposta dovranno utilizzare per comunicare i dati relativi alle ritenute operate nel 2022, e le specifiche tecniche, che consentiranno l’invio delle dichiarazioni Iva e Iva base, già approvate lo scorso 13 gennaio (vedi articolo “Modelli Iva e Iva base 2023: on line insieme alle istruzioni”).
Normativa e prassi 27 Gennaio 2023
Pensione di invalidità australiana a italiano: è esentasse ovunque
La “Disability support pension” erogata dall’amministrazione australiana a un contribuente in possesso sia della doppia cittadinanza sia della doppia residenza italiana e australiana, vista la natura assistenziale dell’emolumento, non è imponibile nel Paese d’oltreoceano e nemmeno in Italia.