Normativa e prassi

7 Novembre 2018

Interporto: deducibilità limitatadegli interessi dell’incorporata

Normativa e prassi

Interporto: deducibilità limitata
degli interessi dell’incorporata

In seguito a una fusione tra un soggetto esercente l’attività privilegiata e un altro che ne rimane escluso, è stato chiesto se possibile lo scorporo integrale delle somme a carico del secondo

Interporto: deducibilità limitata|degli interessi dell’incorporata
Gli interessi passivi sostenuti, e non ancora dedotti, da una società incorporata concorrono alla formazione del reddito imponibile della società beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione aziendale fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo (Rol) della gestione caratteristica, secondo quanto disposto dai commi da 1 a 4 dell’articolo 96 del Tuir.
Questa in sintesi è il parere espresso dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 62/2018 a un interpello posto da una società – costituita per la costruzione, la realizzazione e la gestione commerciale/imprenditoriale di un interporto – che ha incorporato un’altra compagine costituita al solo fine di rispettare l’obbligo che imponeva la separazione delle attività tecnico-immobiliari dal ruolo istituzionale, con lo scopo esclusivo di fornire alla società madre tutta una serie di attività funzionali, essenziali alla gestione interportuale.
 
Il quesito
L’istante, in quanto società costituita per la realizzazione e l’esercizio di interporti, è esclusa dalla limitazione della deducibilità degli interessi passivi di cui all’articolo 96, comma 1, del Tuir, mentre la società incorporata, invece, pur avendo partecipato con la sua attività alla realizzazione e all’esercizio dell’interporto, è tenuta all’applicazione delle regole ordinarie di deducibilità degli interessi stabilite dal citato articolo 96.
Poiché a seguito della fusione la società istante non ha mutato la propria attività di realizzazione ed esercizio dell’interporto, ma ha solo accorpato al proprio interno talune funzioni prima svolte dalla incorporata, non dovrebbe subire – secondo l’interpellante – alcuna limitazione alla deducibilità degli interessi passivi sostenuti dalla incorporata.
 
La risposta
Secondo l’Agenzia delle entrate, la tesi prospettata dal contribuente non è condivisibile poiché la totalità degli interessi, che si vorrebbe dedurre integralmente nell’esercizio in cui si è perfezionata la fusione, si è formata nel corso di diversi anni a opera di un soggetto (la società incorporata) che in quel periodo non possedeva la qualifica di “realizzatore e esercente di interporti”, come previsto espressamente dall’articolo 96 del Tuir. In particolare, si rammenta che la disposizione di cui al comma 5 dell’articolo 96 determina i suoi effetti per ciascun anno, senza prevedere alcun riporto degli interessi o regola di compensazione tra periodi d’imposta differenti.
 
Ne consegue che, indipendentemente dalla decorrenza fiscale e/o contabile che si è voluta attribuire agli effetti dell’operazione di fusione, gli oneri finanziari relativi a periodi d’imposta in cui il soggetto che ha posto in essere le relative operazioni con causa finanziaria non rispettava i requisiti di cui al comma 5, restano vincolati alle ordinarie regole di deduzione degli oneri finanziari di cui ai commi da 1 a 4.
I predetti oneri finanziari potranno essere dedotti dalla società istante nel limite degli interessi attivi e proventi assimilati e l’eccedenza in misura pari al 30% del valore del Rol, con riferimento ai valori contabili riferibili alla beneficiaria dell’operazione di riorganizzazione.

pubblicato Mercoledì 7 Novembre 2018

Interporto: deducibilità limitatadegli interessi dell’incorporata

Ultimi articoli

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Ravvedimento e concordato: le regole per sanare gli anni passati

L’opzione per regolarizzare le annualità dal 2020 al 2023 può essere esercitata dal 1° gennaio al 15 marzo 2027 Con un provvedimento del 23 ottobre 2026, il direttore dell’Agenzia delle entrate ha definito modalità e termini per accedere al ravvedimento speciale previsto dall’articolo 29 del Dlgs n.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Erasmus Mundus, borsa senza Irpef Il master Ue supera il test fiscale

Con la risposta a interpello n. 187/2026, l’Amministrazione riconosce la continuità tra i programmi europei Erasmus+ e Emjm e conclude per l’esenzione dal prelievo sul reddito Borse per master internazionali: riconosciuta l’esenzione Irpef dei sostegni economici erogati agli studenti delle università e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica (Afam) per l’intera durata del programma Erasmus+.

Normativa e prassi 23 Ottobre 2026

Gmt: conta il bilancio approvato. Oic 34 rilevante solo a confronto

Le rettifiche derivanti dai nuovi criteri di contabilizzazione non incidono sulla verifica dei requisiti previsti dalla disciplina internazionale, per l’applicazione della global minimum tax In caso di adozione del nuovo principio contabile Oic 34, la rideterminazione retroattiva dei ricavi non può essere utilizzata per modificare l’esito della verifica della soglia dimensionale richiesta dalla disciplina della global minimum tax (Gmt).

Attualità 23 Ottobre 2026

Phishing: false regolarizzazioni sulla dichiarazione dei redditi

Una finta comunicazione dell’Agenzia, che arriva via mail, induce i destinatari a fare dei pagamenti online per saldare presunti importi dovuti L’Agenzia delle entrate, con l’avviso del 23 ottobre 2026, mette in guarda i contribuenti su una campagna di phishing veicolata tramite mail che utilizza indebitamente il nome e l’immagine dell’Amministrazione finanziaria per indurre i destinatari a effettuare pagamenti non dovuti.

torna all'inizio del contenuto