Attualità

12 Ottobre 2018

Pubblicità su agenzie di stampa: via libera al credito d’imposta

Attualità

Pubblicità su agenzie di stampa:
via libera al credito d’imposta

È necessario che la testata giornalistica sia registrata presso il Tribunale o sia inserita nel Registro degli operatori della comunicazione e abbia il direttore responsabile

Pubblicità su agenzie di stampa: |via libera al credito d’imposta
L’acquisto di spazi pubblicitari effettuato sul sito web di un’agenzia di stampa può essere considerato un investimento incrementale ammissibile al tax credit pubblicità.
È questo, in sintesi, il contenuto dell’aggiornamento di una delle Faq relative all’agevolazione, pubblicato oggi sul sito del dipartimento per l’Informazione e l’Editoria.

La disciplina del credito d’imposta, nell’indicare, in linea generale, le tipologie di investimenti pubblicitari incrementali agevolabili, fa riferimento a quelli effettuati “sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali” (articolo 57-bis, Dl 50/2017).
Nella Faq pubblicata oggi, si sottolinea che le agenzie di stampa possono essere incluse nell’ambito della “stampa quotidiana e periodica, anche online”, ovvero dei “giornali quotidiani e periodici, anche online”. Si tratta, infatti, di “organi d’informazione, che svolgono una funzione del tutto analoga a quella dei giornali, e che hanno modalità di fruizione, da parte del pubblico, sovrapponibili a quelle dei giornali online”.
Peraltro, escludere le agenzie di stampa dall’ambito applicativo del bonus sarebbe in contrasto con la finalità di incentivazione degli investimenti pubblicitari sui mezzi di informazione, che è alla base della disciplina di favore.
Tuttavia, anche per questi organi di informazione è necessario verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti espressamente previsti dalla normativa (primaria e regolamentare), che regola il credito d’imposta. In particolare, quest’ultima stabilisce che gli organi di informazione devono essere in regola con tutte le norme che riguardano la registrazione della testata (giornalistica o radiofonica o televisiva) e devono essere dotati della figura del direttore responsabile.
In conclusione, quindi, gli investimenti pubblicitari sul sito web di un’agenzia di stampa sono ammissibili a condizione che:

  • la relativa testata giornalistica sia registrata presso il competente Tribunale civile ovvero presso il Registro degli operatori della comunicazione tenuto dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni
  • la testata sia dotata della figura del direttore responsabile.

pubblicato Venerdì 12 Ottobre 2018

Pubblicità su agenzie di stampa: via libera al credito d’imposta

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi

I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

torna all'inizio del contenuto