Attualità

15 Febbraio 2017

Il processo tributario telematicoapre la porta a tre nuove regioni

Attualità

Il processo tributario telematico
apre la porta a tre nuove regioni

Dopo l’esordio ufficiale in Umbria e Toscana, la graduale estensione del contenzioso digitalizzato renderà più semplici e immediati i rapporti tra le parti e con le segreterie delle Ct

porta aperta
In Basilicata, Campania e Puglia la giustizia tributaria, da oggi, è on line. Come da tabella di marcia fissata nel decreto 15 dicembre 2016 del direttore generale delle Finanze, le tre regioni vanno ad aggiungersi alle altre otto (Toscana, Umbria, Abruzzo, Molise, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna e Veneto) già rodate. Entro la fine dell’anno saranno in Rete tutte le Ct nazionali. L’annuncio dell’avvio del piano di estensione del processo tributario telematico (e di completamento) per il 2017 è sul sito del dipartimento delle Finanze.
 
In previsione, la nuova modalità sarà a regime sull’intero territorio nazionale entro il prossimo 15 luglio, con tutti i vantaggi che ne conseguono, sia in termini di immediatezza sia di semplicità, sia riguardo al deposito di ricorsi, atti, documenti processuali sia in relazione ai rapporti tra le parti e con le segreterie delle Commissioni.
 
Ricordiamo che, per fruire dei benefici della digitalizzazione, è necessario connettersi al portale che consente l’accesso alla piattaforma informativa della Giustizia tributaria (Sigit).
Qui, nella sezione pubblica aperta a tutti gli utenti, si possono reperire informazioni utili per utilizzare al meglio le opportunità offerte dal processo telematico (il “Servizio di prenotazione on line” per fissare un appuntamento con la Commissione tributaria, il “Telecontenzioso” per consultare le informazioni sull’iter processuale e il fascicolo informatico, eccetera); nell’area riservata (a cui bisogna registrarsi), invece, si entra nelle vere e proprie funzionalità.

r.fo.

pubblicato Mercoledì 15 Febbraio 2017

Il processo tributario telematicoapre la porta a tre nuove regioni

Ultimi articoli

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva

Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.

Normativa e prassi 9 Marzo 2026

Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena

I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo

L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.

Normativa e prassi 6 Marzo 2026

Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia

Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese.

torna all'inizio del contenuto