27 Settembre 2018
Carburanti: con imposte a forfait,pagamenti tracciabili non tassativi
Normativa e prassi
Carburanti: con imposte a forfait,
pagamenti tracciabili non tassativi
Per le aziende che determinano il reddito su base catastale e si avvalgono del regime speciale in agricoltura, non occorre individuare puntualmente i costi sostenuti e l’Iva pagata per rivalsa
Il chiarimento è contenuto nella risposta n. 13 del 27 settembre 2018, con cui l’Agenzia delle entrate risolve il caso rappresentato dal titolare di un’azienda agricola, che determina il reddito su base catastale, ai sensi dell’articolo 32 del Tuir, e che si avvale, ai fini Iva, del regime speciale in agricoltura disciplinato dall’articolo 34 del Dpr 633/1972 (detrazione forfetizzata dell’Iva applicando percentuali di compensazione).
L’interpellante ritiene di non doversi adeguare alle disposizioni – introdotte dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, commi 922 e 923) – che, in riferimento agli acquisti di carburante per autotrazione, hanno subordinato la deducibilità dei costi e la detraibilità della relativa Iva alla circostanza che il pagamento avvenga mediante carte di credito, carte di debito, carte prepagate eccetera. In altre parole, reputa di non essere obbligato a utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, considerato che, nel calcolare il reddito d’impresa, non deduce i costi sostenuti, né detrae ordinariamente l’Iva applicatagli per rivalsa.
L’Agenzia ha innanzitutto ricordato che la circolare 13/2018, pur escludendo i rifornimenti di carburante per veicoli agricoli dall’anticipazione al 1° luglio 2018 della fatturazione elettronica, ha confermato l’applicabilità generalizzata delle nuove regole in materia di deducibilità dei costi e detraibilità dell’Iva.
Tuttavia, nel caso specifico, occorre tener conto dei particolari regimi adottati. Entrambe le norme speciali (articolo 32 del Tuir e articolo 34 del Dpr 633/1972) prevedono la determinazione forfetaria delle imposte. Per quelle sui redditi, “il reddito agrario è determinato mediante l’applicazione di tariffe d’estimo stabilite per ciascuna qualità e classe secondo le norme della legge catastale“; ai fini Iva, invece, “la detrazione prevista dall’articolo 19 è forfettizzata in misura pari all’importo risultante dall’applicazione, all’ammontare imponibile delle operazioni stesse, delle percentuali di compensazione stabilite, per gruppi di prodotti, con decreto del Ministro delle finanze di concerto con il Ministro per le politiche agricole“.
In tutte e due i casi, quindi, considerato che le imposte non sono determinate in modo analitico, viene meno il presupposto che impone l’uso di mezzi di pagamento tracciabili, ossia individuare puntualmente i costi sostenuti e l’Iva pagata per rivalsa.
Ovviamente, qualora l’istante dovesse optare per la determinazione ordinaria del reddito e dell’Iva, torneranno ad applicarsi le disposizioni introdotte dalla legge di bilancio 2018.
pubblicato Giovedì 27 Settembre 2018
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