14 Settembre 2018
La “contabilità semplificata”non preclude il regime forfettario
Normativa e prassi
La “contabilità semplificata”
non preclude il regime forfettario
Il contribuente può optare per la diversa determinazione del reddito ma deve darne comunicazione con la prima dichiarazione da presentare dopo la scelta operata
Il chiarimento arriva dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 64 del 14 settembre 2018.
L’interpello in esame è stato presentato da una contribuente che dall’anno 2015 ha svolto l’attività di parrucchiera in regime di contabilità semplificata (articolo 18 Dpr 600/1973) senza esercitare l’opzione nel quadro VO della dichiarazione Iva, pur avendo i requisiti per accedere al regime forfettario.
L’istante, che nel 2017 aveva esercitato l’opzione per il regime semplificato, chiede se, a partire dal 2018, può usufruire del regime forfettario, indipendentemente dalla scelta effettuata l’anno precedente.
L’Agenzia delle entrate è dell’avviso che la scelta per comportamento concludente, fatta nel 2015, di avvalersi del regime contabile semplificato e di determinare il reddito secondo i criteri dell’articolo 66 del Tuir, non vincola l’istante alla permanenze in tale regime. Secondo l’Agenzia è irrilevante anche il fatto che nel 2017 la contribuente ha esercitato l’opzione e determinato il reddito secondo il criterio di cassa. Il vincolo, infatti, vale solo per i contribuenti che scelgono di rimanere nel regime semplificato e non per chi, essendo in possesso dei requisiti, sceglie di accedere al forfettario.
L’istante, di conseguenza, può avvalersi per l’anno d’imposta 2018 del regime forfettario.
L’Agenzia, però, ricorda che la scelta e la revoca dei regimi di determinazione dell’imposta comportano anche l’obbligo, da parte del contribuente, di comunicare l’opzione, nella prima dichiarazione annuale Iva successiva alla scelta operata. In caso di omessa, tardiva o irregolare comunicazione, il regime impositivo vale ugualmente ma il contribuente è sanzionabile.
Nel caso in esame, la mancata indicazione dell’opzione nella dichiarazione Iva dell’anno d’imposta 2015, costituisce una violazione che l’istante potrà, in ogni caso, sanare tramite il ravvedimento operoso.
pubblicato Venerdì 14 Settembre 2018

Ultimi articoli
Normativa e prassi 21 Ottobre 2025
Compensi ai progettisti esteri: niente Iva, ma ritenuta al 30%
L’Amministrazione pubblica italiana, in qualità di sostituto d’imposta, è tenuta a operarla al momento del pagamento del premio corrisposto L’Agenzia delle entrate, con la risposta n.
Attualità 21 Ottobre 2025
Split payment 2026, il Mef aggiorna gli elenchi
Eventuali errori o mancate inclusioni negli elenchi potranno essere segnalate fornendo idonea documentazione con l’apposito modulo di richiesta disponibile sul sito del Df Disponibili sul sito del Dipartimento finanze gli elenchi degli enti, fondazioni e società aggiornati al 20 ottobre 2025 tenuti ad applicare lo split payment per il 2026.
Attualità 21 Ottobre 2025
Guida all’acquisto della casa: online la nuova edizione aggiornata
In un’unica pubblicazione sono illustrati i principali aspetti fiscali e le agevolazioni che interessano chi sta pensando di comprare una nuova abitazione È online sul sito dell’Agenzia delle entrate, nella sezione “L’Agenzia informa”, l’edizione aggiornata della guida all’acquisto della casa: le imposte e le agevolazioni fiscali.
Normativa e prassi 20 Ottobre 2025
Certificazioni uniche, le regole per la richiesta massiva dei dati
In via sperimentale, per il primo anno gli intermediari avranno a disposizione le Cu 2025 relative all’anno d’imposta 2024.