Normativa e prassi

17 Luglio 2018

Fondazioni bancarie e volontariato:con il contributo arriva il “bonus”

Normativa e prassi

Fondazioni bancarie e volontariato:
con il contributo arriva il “bonus”

L’agevolazione, riconosciuta sotto forma di credito d’imposta, è utilizzabile solo in compensazione, mediante il modello F24 da presentare attraverso i servizi telematici dell’Agenzia

Fondazioni bancarie e volontariato:|con il contributo arriva il “bonus”
Definite, con il decreto 4 maggio 2018 del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale di ieri), le modalità applicative del contributo riconosciuto, sotto forma di credito d’imposta, alle Fob, fondazioni di origine bancaria (Dlgs 153/1999), che sostengono il volontariato attraverso erogazioni annuali al Fondo unico nazionale (Fun), che a sua volta finanzia i Centri di servizio per il volontariato (Csv).
Il bonus è previsto dal “Codice del Terzo settore” e, in particolare, dall’articolo 62, comma 6, Dlgs 117/2017, per garantire un finanziamento stabile a favore dei Csv.

 
Start, dai contributi 2018
L’agevolazione prende il via dall’anno d’imposta 2018 e può essere utilizzata soltanto dalle fondazioni di origine bancaria disciplinate dal Dlgs 153/1999, che effettuano versamenti al Fun nell’ambito della propria attività istituzionale, in base all’articolo 62, commi 4 e 5, del Dlgs 117/2017.
Il credito d’imposta è riconosciuto nella misura massima del 100% delle erogazioni effettuate entro il 31 ottobre di ciascun anno (fino a un massimo di 15 milioni di euro per il 2018, e di 10 milioni di euro per gli anni successivi).
 
Gli step del bonus
Le Fob versano, dunque, al Fondo unico nazionale il loro contributo ogni anno entro il 31 ottobre, data entro la quale l’Autorità di vigilanza preposta (articolo 10, Dlgs 153/1999) comunica all’Organismo nazionale di controllo del Fondo (Onc), l’elenco delle fondazioni che possono fruire del credito d’imposta perché in possesso dei requisiti.
L’Onc, a sua volta, entro il 20 novembre di ciascun anno, trasmette telematicamente all’Agenzia delle entrate la lista dei beneficiari per i quali ha preventivamente verificato l’effettuazione del versamento, con i relativi codici fiscali e importi.
L’Agenzia, entro 30 giorni dalla trasmissione dell’elenco, in base al rapporto tra fondi stanziati e versamenti complessivamente effettuati, rende nota, con provvedimento direttoriale, la misura percentuale in base alla quale è determinato il credito d’imposta spettante. Inoltre, entro lo stesso termine, comunica a ciascuna fondazione finanziatrice (e, per conoscenza, all’Onc), l’ammontare del credito d’imposta utilizzabile.
 
Utilizzo dell’agevolazione
Il credito d’imposta è fruibile soltanto in compensazione, tramite il modello F24, utilizzando esclusivamente i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate, dal periodo d’imposta nel quale è stato riconosciuto.
Nel caso in cui la somma indicata sia superiore a quella spettante, il modello F24 è scartato e il sistema ne dà notizia all’interessato tramite ricevuta consultabile sul sito dei servi telematici dell’Agenzia. Una risoluzione delle Entrate istituirà il codice tributo da indicare nell’F24 per fruire dell’incentivo.
Il credito deve essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta in cui l’agevolazione è stata riconosciuta e in quelle degli anni successivi, fino al termine del suo utilizzo.
Le fondazioni possono cedere il credito d’imposta, in esenzione dall’imposta di registro, a intermediari bancari, finanziari e assicurativi.

Anna Maria Badiali

pubblicato Martedì 17 Luglio 2018

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