Giurisprudenza

24 Maggio 2018

Sono 60 i giorni per formalizzarela variazione del domicilio fiscale

Giurisprudenza

Sono 60 i giorni per formalizzare
la variazione del domicilio fiscale

La disciplina delle notifiche è ispirata a un rapporto di soggezione del contribuente rispetto all’amministrazione finanziaria, che non può ogni volta mettersi a cercare il destinatario

Sono 60 i giorni per formalizzare|la variazione del domicilio fiscale

Ancorché un contribuente abbia cambiato il proprio domicilio fiscale, è legittima la notificazione dell’atto tributario che sia stata eseguita al precedente indirizzo prima del decorso di sessanta giorni dalla variazione anagrafica non previamente resa nota all’ufficio.
 
Così ha concluso la quinta sezione della suprema Corte, con l’ordinanza n. 11504/2018, nella quale ha ricordato che la disciplina delle notifiche fiscali è ispirata a un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria, circostanza che giustifica l’efficacia ultrattiva del precedente domicilio fiscale.
 
La vicenda processuale
Un contribuente impugnava vittoriosamente, dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Milano, una cartella di pagamento in ordine alla quale aveva lamentato l’omessa notifica dell’accertamento e dell’atto di contestazione delle sanzioni che ne costituivano gli atti prodromici.
 
Il verdetto veniva confermato dal collegio di seconde cure (sentenza n. 95 del 6 giugno 2013), che ribadiva l’irrituale notificazione degli atti presupposti alla cartella, osservando che, a fronte del trasferimento della residenza da parte dell’interessato nel Comune di Monteporzio Catone a decorrere dall’11 ottobre 2010, la notifica di tali atti era avvenuta il successivo 3 dicembre 2010 presso il precedente indirizzo di residenza nel Comune di Roma, ai sensi dell’articolo 60, primo comma, lettera e), del Dpr 600/1973, vale a dire con il “rito degli irreperibili”.
 
Avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione fondato su un unico motivo, con il quale deduceva violazione di legge in relazione al combinato disposto degli articoli 58 e 60 del citato Dpr 600/1973.
 
In particolare, la parte pubblica eccepiva che, avendo il contribuente trasferito la propria residenza in un altro Comune, la variazione del domicilio fiscale avrebbe avuto effetto decorsi sessanta giorni dal trasferimento, ragion per cui la notifica effettuata entro detto lasso temporale nel Comune di precedente residenza doveva ritenersi rituale.
 
La pronuncia
La Corte, in accoglimento dell’esposta doglianza, ha cassato la decisione impugnata, rinviando alla medesima Commissione regionale meneghina in diversa composizione.
 
Nella motivazione, il Collegio di legittimità ha innanzitutto ribadito il consolidato principio per il quale la disciplina delle notificazioni degli atti tributari “si fonda sul criterio del domicilio fiscale e sull’onere preventivo del contribuente di indicare all’ufficio tributario il proprio domicilio fiscale e di tenere detto ufficio costantemente informato delle eventuali variazioni”; ragion per cui, ove tale onere di comunicazione non venga adempiuto, l’ufficio è autorizzato “ad eseguire le notifiche comunque nel domicilio fiscale per ultimo noto, eventualmente nella forma semplificata di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 60, lett. e)” (Cassazione, nn. 11454, 11056, 8297 e 8052, tutte del 2018).
 
Passando all’esame della disciplina di riferimento, i togati del Palazzaccio hanno poi ricordato che l’articolo 58 del Dpr 600/1973, dopo aver previsto al secondo comma che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato “hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte”, precisa nell’ultimo comma che le cause di variazione di detto domicilio “hanno effetto dal sessantesimo giorno successivo a quello in cui si sono verificate”.
 
In applicazione del riferito dettato normativo, la Corte ha quindi riconosciuto la correttezza della notifica rimessa al proprio scrutinio, considerato come detto che nella specie la stessa, in mancanza di comunicazione della variazione da parte del contribuente, era stata perfezionata presso il Comune di precedente recapito dell’interessato prima del sessantesimo giorno dall’intervenuta variazione anagrafica.
 
Osservazioni
In ambito tributario il domicilio fiscale è un luogo, predeterminato dalla legge secondo criteri obiettivi (articoli 58 e 59 del Dpr 600/1973), necessario per la corretta attuazione del rapporto d’imposta, in quanto finalizzato a concretizzare l’imprescindibile relazione spaziale tra l’ente tributario e qualunque soggetto giuridico, persona fisica o ente, sottoposto alla potestà impositiva.
 
Per quanto qui d’interesse e, in linea generale, il comune di “domicilio fiscale” individua l’ambito territoriale entro il quale devono essere eseguite le notificazioni riguardanti i contribuenti residenti nel territorio dello Stato, siano essi persone fisiche oppure soggetti di diritto diversi: l’articolo 60, primo comma, lettera c), del Dpr 600/1973 prevede infatti, quale regola di principio che, “salvo il caso di consegna dell’atto o dell’avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario”.
 
Proprio la circostanza che il domicilio fiscale costituisca il luogo in cui devono essere eseguite le notificazioni degli atti tributari ha condotto la giurisprudenza di legittimità ad affermare che la disciplina relativa alle notifiche fiscali è “ispirata ad un rapporto di soggezione del contribuente al potere impositivo dell’amministrazione finanziaria” (Cassazione, nn. 6911/2017 e 23047/2016), ed “è posta a garanzia dell’Amministrazione finanziaria, cui non può essere addossato l’onere di ricercare il contribuente fuori del suo domicilio” (Cassazione, nn. 8297/2018, 13739/2018 e 12264/2017).
 
Con la precisazione, come già detto, che in coerenza con tale impostazione, l’articolo 58, ultimo comma, del Dpr 600/1973, per l’ipotesi di mutamento del domicilio fiscale, prevede un differimento dell’efficacia di quest’ultimo pari a sessanta giorni rispetto al suo verificarsi.
 
In definitiva, il concetto espresso dalla Corte nella fattispecie appare un vero e proprio monito rivolto al contribuente che, essendo a conoscenza della particolare regola appena ricordata, per evitare una notifica presso il precedente domicilio fiscale prima che siano decorsi sessanta giorni dalla variazione del proprio domicilio, è tenuto a farsi parte attiva rendendo da subito conoscibile il nuovo recapito.
 
Chiaramente, questa regola non vale in senso contrario; trattandosi di una previsione in favore dell’amministrazione finanziaria, l’interessato non potrebbe eccepire l’invalidità della notifica che, prima del decorso del prescritto termine dilatorio, sia stata effettuata presso il nuovo indirizzo del destinatario dell’atto.
 

Massimo Cancedda

pubblicato Martedì 5 Giugno 2018

Sono 60 i giorni per formalizzarela variazione del domicilio fiscale

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