25 Maggio 2018
Versamento ritenute sospese:la ripresa entro il 31 maggio
Attualità
Versamento ritenute sospese:
la ripresa entro il 31 maggio
È possibile suddividere il pagamento con F24 fino a un massimo di 24 rate mensili di pari importo (senza applicazione di sanzioni e interessi) a decorrere dalla stessa data
La busta paga “pesante”
Il decreto-legge 189/2016 ha previsto a favore di coloro che risiedono nei Comuni terremotati di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo (elencati negli Allegati 1, 2 e 2-bis), la possibilità di chiedere al proprio sostituto d’imposta di non operare, dal 1° gennaio al 31 dicembre 2017, le ritenute fiscali (articolo 48, comma 1-bis).
Il messaggio n. 2108
Con il messaggio diffuso ieri, l’Inps, richiamando quanto previsto dalla legge di bilancio 2018 (articolo 1, comma 736, legge 205/2017, che ha modificato il comma 11 dell’articolo 48, Dl 189/2016), comunica che il versamento delle ritenute fiscali sospese, non versaste a Erario, Regioni e Comuni, deve avvenire a cura del contribuente.
Quindi, i cittadini che hanno beneficiato della “busta paga pesante” devono versare, tramite F24, le ritenute:
- in un’unica soluzione, entro il 31 maggio 2018 oppure
- a rate mensili di pari importo, fino a un massimo di 24 (senza applicazione di sanzioni e interessi), a decorrere dal 31 maggio 2018.
L’istituto di previdenza, inoltre, informa che, per agevolare i contribuenti interessati, provvederà a inviare apposita comunicazione.
La risoluzione n. 19/2018
Si ricorda, infine che recentemente l’Agenzia delle entrate, con la risoluzione n. 19/E del 6 marzo 2018, ha fornito alcuni importanti chiarimenti sulle modalità di ripresa della riscossione delle ritenute non operate.
In particolare, l’Amministrazione ha precisato che il diritto alla rateazione sussiste anche:
- nell’ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro (ad esempio per sopravvenuta inoccupazione)
- in caso di revoca della sospensione già richiesta
- a favore degli eredi del titolare del reddito che abbia richiesto la sospensione delle ritenute al proprio sostituto d’imposta (ferma restando l’applicazione della sospensione dei termini in favore degli eredi stessi prevista dall’articolo 65, Dpr 600/1973).
pubblicato Venerdì 25 Maggio 2018
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