24 Agosto 2026
Sulla pensione esente in Germania niente Irpef, neanche in Italia
La quota della prestazione certificata dall’ufficio fiscale competente tedesco resta fuori, in base alla Convenzione contro le doppie imposizioni, dalla base imponibile nel nostro Paese
La quota di pensione di sicurezza sociale tedesca dichiarata esente dall’Amministrazione finanziaria tedesca non concorre alla formazione del reddito imponibile Irpef del cittadino italiano residente in Italia, che in passato è stato fiscalmente residente in Germania. In Italia resta infatti soggetta a tassazione soltanto la parte della prestazione che risulta imponibile secondo la normativa tedesca. È questo, in sintesi, il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate con la risposta n. 164 del 24 agosto 2026.
Il chiarimento è richiesto da un cittadino italiano residente in Italia che percepisce una pensione erogata dall’ente previdenziale tedesco a fronte di contributi obbligatori versati durante un precedente rapporto di lavoro svolto in Germania, Paese nel quale era fiscalmente residente.
Il contribuente fa presente che l’ufficio delle imposte tedesco gli ha rilasciato una certificazione con cui viene attestata la quota della pensione non imponibile in Germania. La certificazione, in particolare, richiama la norma del Protocollo aggiuntivo alla Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni, secondo la quale l’imposta sui redditi italiana deve essere applicata solo sull’importo che risulterebbe imponibile in base alla legislazione tedesca.
Il contribuente chiede all’Agenzia se sia invece corretto dichiarare, per l’anno interessato, soltanto la quota ritenuta effettivamente imponibile in Germania, escludendo la parte certificata come esente dall’ufficio tedesco. A sostegno di questa soluzione, richiama quanto previsto espressamente dal Protocollo aggiuntivo sopra richiamato.
L’Agenzia concorda con l’interpretazione del richiedente.
La risposta precisa, innanzitutto, che, in base al Tuir, i soggetti fiscalmente residenti in Italia sono tassati nel nostro Paese sul complesso dei redditi ovunque prodotti e che le pensioni costituiscono redditi imponibili ai fini Irpef.
Tuttavia, l’analisi, nel caso in cui la problematica travalichi i confini nazionali, non può fermarsi alle regole interne. L’Amministrazione richiama, infatti, il principio della prevalenza delle convenzioni internazionali sulla normativa nazionale. Di conseguenza, nel caso in esame, devono essere esaminate in primis le disposizioni della Convenzione tra Italia e Germania contro le doppie imposizioni.
In particolare, per quanto di interesse nella vicenda esaminata, la Convenzione stabilisce che, con riferimento alle pensioni di sicurezza sociale corrisposte a un cittadino italiano residente in Italia, trova applicazione il principio della tassazione esclusiva nello Stato di residenza, cioè in Italia. Tuttavia, per i contribuenti precedentemente residenti in Germania, il paragrafo 14, lettera e), del Protocollo alla Convenzione dispone che l’imposta italiana può essere prelevata soltanto sull’importo che sarebbe imponibile secondo la legislazione tedesca.
L’Agenzia richiama anche l’accordo amichevole tra Italia e Germania del 15 e 17 novembre 2025, efficace dal 1° gennaio 2025, concluso nell’ambito della procedura prevista dall’articolo 26 della Convenzione stessa. Il documento chiarisce che le pensioni percepite da cittadini italiani residenti in Italia sono imponibili esclusivamente nel nostro Paese, ma solo per la quota che sarebbe imponibile secondo l’articolo 22 della legge federale tedesca sull’imposta sul reddito. Lo stesso documento prevede il rilascio, da parte dell’ufficio competente, di una certificazione attestante la quota di pensione esente secondo il diritto tedesco.
In conclusione, l’Amministrazione finanziaria accoglie la tesi del contribuente: la pensione tedesca non deve essere tassata integralmente in Italia, ma soltanto per la quota che sarebbe imponibile in Germania. La parte certificata come esente dall’autorità fiscale tedesca resta esclusa anche dalla tassazione italiana.
Fonte: FiscoOggi
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