21 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (11) le spese che riguardano la scuola
Agevolati con una detrazione i costi per la frequenza, dall’infanzia fino alla secondaria superiore, compresi mensa, gite e molto altro. Un’altra detrazione è dedicata alle erogazioni liberali
In dichiarazione dei redditi trovano spazio anche agevolazioni sui costi che le famiglie sostengono per l’istruzione. Si tratta di detrazioni, cioè riduzioni d’imposta, del 19% calcolate su diverse tipologie di spesa, ciascuna con un tetto massimo stabilito per legge. In questa puntata ci soffermiamo sulle spese di istruzione sostenute per la frequenza della scuola, dall’infanzia fino alla scuola secondaria superiore, che sia pubblica o privata paritaria. Racconteremo inoltre un’altra detrazione, quella dedicata alle erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado, che ha presupposti e regole un po’ diversi.
La detrazione per spese di istruzione dall’infanzia alla scuola secondaria superiore
I contribuenti possono beneficiare di una detrazione del 19%, calcolata su un importo massimo di mille euro per ciascun alunno o studente, delle spese sostenute per la frequenza delle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione, come stabilito dalla legge n. 62/2000 (articolo 15, comma 1, lettera e-bis), del Tuir).
I righi del modello 730 di dichiarazione dedicati all’agevolazione sono quelli da E8 a E10 (“Altre spese”). Il codice da indicare è 12.
Nello specifico, il beneficio fiscale riguarda:
- scuole dell’infanzia
- scuole primarie
- scuole secondarie di primo grado
- scuole secondarie di secondo grado.
Rientrano nell’agevolazione sia le scuole statali sia quelle paritarie private e degli enti locali.
Sono compresi nel beneficio, inoltre, anche i corsi dei conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati, istituiti in base all’ordinamento precedente al Dpr n 212/2005, in quanto assimilati alla formazione scolastica secondaria. Diversamente, le spese per i nuovi corsi di formazione organizzati secondo il Dpr n. 212/2005 sono equiparate alle spese universitarie e seguono la relativa disciplina fiscale.
La normativa limita il beneficio alle scuole appartenenti al sistema nazionale di istruzione italiano. Dunque, le spese di istruzione non universitaria sostenute presso istituti scolastici esteri non possono beneficiare della detrazione.
Quali tipi di spese sono agevolabili
Rientrano nel perimetro agevolativo non soltanto le spese per le rette scolastiche in senso stretto, ma anche numerosi oneri collegati alla frequenza:
- le tasse di iscrizione e di frequenza
- i contributi obbligatori
- i contributi volontari deliberati dalla scuola e le erogazioni liberali deliberati dagli organi scolastici e finalizzati alla frequenza dell’istituto
- la mensa
- i servizi integrativi come l’assistenza al pasto, il pre e post scuola
- il trasporto scolastico
- le gite e i viaggi di istruzione
- le assicurazioni scolastiche
- i contributi destinati all’ampliamento dell’offerta formativa, come i costi sostenuti per lingua straniera, laboratori teatrali, attività culturali o educative, progetti extracurriculari deliberati dagli organi d’istituto.
Non sono invece detraibili le spese per l’acquisto di materiale di cancelleria e dei libri scolastici per la scuola secondaria di primo e secondo grado.
Qualche informazione aggiuntiva utile: per quanto riguarda i contributi volontari e le erogazioni liberali deliberate dagli organi scolastici, essi, pur avendo natura volontaria e proprio in quanto decisi dall’istituto, si distinguono e non rientrano tra quelli che costituiscono erogazioni liberali finalizzate all’innovazione tecnologica, all’edilizia scolastica e all’ampliamento dell’offerta formativa che danno diritto a un’altra detrazione (articolo 15, comma 1, lett. i-octies), del Tuir). Le due detrazioni, tra l’altro, non sono cumulabili riguardo allo stesso scolaro/studente.
Le spese sostenute per la mensa e per i servizi scolastici integrativi, come l’assistenza al pasto e il pre e post scuola, sono detraibili sia quando vengono erogati dal Comune sia quando sono erogati da soggetti terzi e non direttamente dalla scuola. Questo perché, anche se non è stato deliberato dagli organi d’istituto, si tratta di un servizio istituzionalmente previsto dall’ordinamento scolastico per tutti gli alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
Stessa cosa per le spese dedicate al trasporto scolastico, che rientrano in detrazione sia quando il servizio è organizzato direttamente dalla scuola sia quando viene gestito dal Comune o da soggetti terzi. È anche utile sapere che la detrazione per il trasporto scolastico è cumulabile con quella prevista per l’acquisto di abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale e interregionale, che abbiamo raccontato in un altro articolo (vedi Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico). Quindi, per esempio, un genitore che ha sostenuto la spesa per il servizio di trasporto scolastico per un figlio e ha acquistato anche l’abbonamento al servizio di trasporto locale potrà fruire di entrambe le detrazioni, ricorrendone i relativi presupposti.
Infine, per quanto riguarda i contributi scolastici finalizzati all’ampliamento dell’offerta formativa deliberati dagli organi d’istituto (corsi di lingua, teatro, eccetera), la detrazione spetta anche quando le attività sono svolte al di fuori dell’orario scolastico e senza l’obbligo di frequenza.
Le indicazioni tecniche sul calcolo della detrazione
La detrazione per le spese di frequenza scolastica non è cumulabile, per lo stesso alunno, con la detrazione prevista per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di cui all’articolo 15, comma 1, lettera i-octies), del Tuir. In pratica, se un contribuente ha un solo figlio e usufruisce della detrazione per le spese scolastiche, non può detrarre anche le erogazioni liberali riferite allo stesso studente. Se il contribuente ha più figli, il divieto opera separatamente per ciascun alunno e può quindi scegliere quale agevolazione applicare per ogni figlio.
Non possono essere portate in detrazione le spese che nello stesso anno sono state integralmente rimborsate dal datore di lavoro in sostituzione dei premi di risultato e risultano indicate nella Certificazione unica 2026 con il codice previsto per tale fattispecie. Nel caso in cui il rimborso sia solo parziale, la detrazione spetta esclusivamente sulla quota di spesa rimasta effettivamente a carico del contribuente.
Come per altre detrazioni raccontate in questa serie, ricordiamo che a partire dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro trovano applicazione ulteriori meccanismi di limitazione che tengono conto sia del reddito sia del numero dei figli fiscalmente a carico. Inoltre, dal periodo d’imposta 2020, la detrazione spetta integralmente fino a un reddito complessivo di 120mila euro, mentre oltre tale soglia il beneficio si riduce progressivamente azzerandosi per il reddito complessivo di 240mila euro.
Infine, sono richiesti pagamenti tracciabili.
La detrazione per le erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici di ogni ordine e grado
Come accennato in premessa, nell’ambito del sostegno alle scuole, esiste una seconda agevolazione fiscale, anche in questo caso sotto forma di detrazione del 19%, specificamente dedicata alle erogazioni liberali effettuate in favore delle scuole di ogni ordine e grado (articolo 15, comma 1, lett. i–octies), del Tuir). A fare la differenza è il fatto questa agevolazione spetta per le elargizioni non deliberate dagli organi scolastici e finalizzate a sostenere l’innovazione tecnologica, l’edilizia scolastica o l’ampliamento dell’offerta formativa dell’istituto.
L’agevolazione consiste anche in questo caso in una detrazione del 19%, ma non c’è un tetto massimo, perciò, la detrazione è calcolata sull’intero importo erogato. Vanno comprese nell’importo erogato anche le spese indicate nella CU 2026 (punti da 341 a 352) con il codice 31.
La detrazione, come detto, non è cumulabile con quella prevista per le spese di frequenza scolastica, ma anche con il credito d’imposta School bonus. L’incumulabilità va riferita al singolo alunno.
Anche per questa detrazione valgono le regole tecniche già esposte riguardo ai limiti per i redditi complessivi oltre i 75mila euro, le riduzioni superiori a 120mila euro e l’obbligo di pagamenti tracciabili.
Per approfondire
Maggiori dettagli su queste agevolazioni sono disponibili nella guida “Spese istruzione” e “Erogazioni liberali”, all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.
Per la serie “Dentro la dichiarazione” sono inoltre disponibili:
- l’articolo Dentro la dichiarazione (1) spazio a cultura, arti e spettacolo, pubblicato il 4 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (2) le liberalità per il “dopo di noi”, pubblicato il 7 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (3) assicurazioni per la persona, pubblicato l’11 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (4) Le polizze Long Term Care detraibili, pubblicato il 12 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali, pubblicato il 13 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico, pubblicato il 14 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (7) lo sport di bambini e ragazzi, pubblicato il 17 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (8) chi può detrarre le ristrutturazioni, pubblicato il 18 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus, pubblicato il 19 agosto 2026
- l’articolo Dentro la dichiarazione (10) che cosa si intende per Ecobonus?, pubblicato il 20 agosto 2026
Continua
Fonte: FiscoOggi
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