19 Agosto 2026
Dentro la dichiarazione (9) i lavori edilizi che aprono al bonus
Non solo bagni e infissi, sono tante e a volte non conosciute le casistiche particolari che danno diritto a una detrazione d’imposta in dichiarazione per le spese di ristrutturazione
Quando si parla di detrazioni per il recupero del patrimonio edilizio, l’attenzione si concentra spesso sugli interventi più noti come il rifacimento del bagno o la sostituzione degli infissi. In realtà, accanto ai casi più conosciuti, ne esistono di particolari che negli ultimi anni sono stati chiariti dall’Agenzia delle entrate o direttamente dal legislatore, ampliando in modo significativo l’ambito applicativo dell’agevolazione. L’elenco completo è nella guida sul tema.
Il principio di base resta invariato: in presenza dei requisiti richiesti, in generale la detrazione spetta per interventi effettuati su immobili residenziali esistenti e sulle relative pertinenze. Le norme oggi, però, consentono di portare in detrazione spese che fino a pochi anni fa avrebbero sollevato dubbi interpretativi, soprattutto in materia di demolizione e ricostruzione, recupero di immobili collabenti, interventi antisismici locali e abbattimento delle barriere architettoniche. Ad esempio, non tutti sanno che il beneficio può spettare anche quando l’abitazione è l’unica unità residenziale presente all’interno di un edificio prevalentemente destinato ad altri usi, come l’alloggio del portiere.
Vediamo altri casi.
Immobili fatiscenti e ruderi
Un caso particolare riguarda gli immobili classificati nelle categorie catastali F/2 (unità collabenti), F/3 (unità in corso di costruzione) e F/4 (unità in corso di definizione). Anche i fabbricati in stato di grave degrado, privi di rendita catastale e spesso inutilizzabili, possono infatti beneficiare delle detrazioni purché:
- si tratti di edifici già esistenti
- l’intervento non sia qualificato come nuova costruzione
- al termine dei lavori l’immobile assuma una destinazione residenziale.
Si tratta di una precisazione particolarmente importante per il recupero di casali, ruderi e fabbricati abbandonati, settore che negli ultimi anni ha conosciuto una forte crescita soprattutto nelle aree interne del Paese.
L’ex fienile può diventare casa
Tra le casistiche più interessanti figura anche la trasformazione di edifici agricoli in abitazioni. L’Agenzia ha infatti riconosciuto la possibilità di detrarre le spese per il recupero di un fienile o di un fabbricato rurale che acquisisca destinazione abitativa a seguito dei lavori.
La condizione fondamentale è che il cambio di destinazione d’uso sia espressamente previsto nel titolo edilizio che autorizza l’intervento.
Demolizione e ricostruzione
La modifica normativa, entrata in vigore il 17 luglio 2020, ha cambiato profondamente il concetto stesso di ristrutturazione edilizia. Fino a tale data, la detrazione era generalmente subordinata alla sostanziale fedeltà della ricostruzione rispetto all’edificio originario. Oggi, invece, possono rientrare nella ristrutturazione edilizia anche interventi di demolizione e ricostruzione che presentano:
- sagoma diversa
- sedime diverso
- prospetti diversi
- caratteristiche tipologiche differenti.
In determinate situazioni sono persino consentiti incrementi volumetrici previsti da norme urbanistiche o programmi di rigenerazione urbana. Restano però regole più severe per gli immobili vincolati e per molti edifici situati nei centri storici, dove continua a essere richiesto il mantenimento delle principali caratteristiche originarie.
Dal 2025 stop alle caldaie a combustibili fossili
La novità più rilevante sul fronte energetico riguarda la progressiva uscita dalle agevolazioni degli impianti alimentati da combustibili fossili. Dal 2025 non possono più beneficiare della detrazione gli interventi di sostituzione o nuova installazione di impianti di climatizzazione invernale con caldaie uniche alimentate a combustibili fossili (caldaie a condensazione e generatori d’aria calda a combustibili fossili).
L’esclusione coinvolge anche le opere accessorie e gli adeguamenti strettamente collegati all’intervento principale. Restano invece incentivati:
- pompe di calore ad assorbimento a gas
- sistemi ibridi (pompa di calore integrata con una caldaia a condensazione)
- generatori a biomassa
- microcogeneratori (anche alimentati da combustibili fossili).
Box pertinenziali di nuova costruzione
Tra i principi basilari della detrazione vi è quello secondo cui le nuove costruzioni non sono agevolabili. Il box pertinenziale rappresenta una delle più importanti eccezioni. È possibile beneficiare della detrazione sia per la costruzione sia per l’acquisto di un’autorimessa pertinenziale già realizzata dall’impresa costruttrice. Acquistando contemporaneamente casa e box, tuttavia, l’agevolazione non riguarda l’intero prezzo di acquisto ma esclusivamente i costi di costruzione del box, certificati dal venditore. Particolarmente interessante è la deroga riconosciuta in caso di acquisto davanti al notaio: in presenza di specifiche dichiarazioni del costruttore, la detrazione può essere riconosciuta anche se il pagamento non è avvenuto mediante bonifico parlante.
Barriere architettoniche
Una convinzione diffusa è che gli interventi agevolati per l’eliminazione delle barriere architettoniche richiedano necessariamente la presenza di una persona con disabilità nell’immobile. La normativa e la prassi amministrativa hanno chiarito che non è così. L’installazione di ascensori, piattaforme elevatrici, servoscala e altri strumenti destinati a migliorare l’accessibilità dell’edificio può essere agevolata anche in assenza di persone con disabilità nell’unità immobiliare o nell’edificio oggetto di lavori. È necessario, però, prestare attenzione ai requisiti tecnici. Non tutti gli interventi apparentemente finalizzati all’accessibilità rientrano automaticamente nel beneficio. È il caso, ad esempio, della semplice sostituzione della vasca da bagno con una vasca dotata di sportello, che non sempre soddisfa gli standard previsti dalla normativa di settore.
Inoltre, considerato che la norma prevede espressamente che la detrazione spetta per la realizzazione di interventi in edifici “già esistenti”, l’agevolazione non spetta per gli interventi effettuati durante la fase di costruzione dell’immobile.
Amianto e sicurezza domestica
Tra le categorie meno conosciute rimangono gli interventi di bonifica dell’amianto, che possono essere agevolati anche quando non sono inseriti in una più ampia ristrutturazione. Analogo discorso vale per la prevenzione degli infortuni domestici. Sono detraibili, ad esempio, l’installazione di corrimano, vetri antinfortunio, rilevatori di gas e persino la riparazione di impianti potenzialmente pericolosi, come la sostituzione del tubo del gas o la riparazione di una presa malfunzionante.
Non è invece agevolabile il semplice acquisto di apparecchiature dotate di dispositivi di sicurezza, come elettrodomestici o cucine di nuova generazione.
Per approfondire
Maggiori dettagli su questa agevolazione sono disponibili nella guida “Recupero del patrimonio edilizio”, all’interno della raccolta “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026”.
Per la serie “Dentro la dichiarazione” sono inoltre disponibili:
Continua
Fonte: FiscoOggi
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