Normativa e prassi

14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025

I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente. È il chiarimento fornito dall’Agenzia delle entrate in materia di piani di welfare aziendale con la risposta n. 163/2026. Il documento di oggi evidenzia l’effetto pratico prodotto dalla recente modifica sulla normativa dei familiari a carico apportata dal decreto correttivo “Omnibus” (Dlgs n. 148/2026), approvato lo scorso 7 agosto. La norma in questione produce effetto a partire dal periodo d’imposta 2025.

Il caso in esame
Nel caso in esame un lavoratore dipendente chiede se, in base al piano di welfare aziendale predisposto dal datore di lavoro, può ottenere il rimborso delle spese sostenute nel 2025 per il ricovero e l’assistenza della madre presso una residenza sanitaria assistenziale. Il dubbio nasce dal fatto che la madre del contribuente interessato risulta stabilmente ospitata nella struttura e, quindi, non convive con il figlio.
Il contribuente chiede se il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese Rsa sostenute in favore della madre non convivente possa beneficiare del regime fiscale di favore previsto dall’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir. Chiede, inoltre, da quale momento trovi applicazione la disciplina risultante dalle modifiche apportate all’articolo 12 del Tuir dall’articolo 1 del decreto legislativo n. 192/2025.

I principi di diritto che regolano la materia
L’Agenzia delle entrate muove dal principio generale fissato dall’articolo 51, comma 1, del Tuir, secondo cui costituiscono reddito di lavoro dipendente «tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d’imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro». Tale regola esprime il principio di onnicomprensività, in forza del quale non solo gli emolumenti in denaro ma anche il valore dei beni, dei servizi e delle opere messi a disposizione dal datore di lavoro concorrono, ordinariamente, alla formazione del reddito imponibile del dipendente.
Il successivo articolo 51, comma 3, primo periodo del Tuir stabilisce che, ai fini della determinazione in denaro dei valori citati nel primo comma, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o ai familiari individuati dall’articolo 12, oppure del diritto di ottenerli da terzi, si applicano le regole sul valore normale dei beni e dei servizi contenute nell’articolo 9 dello stesso Tuir.
A questo criterio generale si affiancano, però, specifiche deroghe. L’articolo 51, comma 2 del Tuir individua, infatti, le componenti che non concorrono alla formazione della base imponibile, oppure vi concorrono solo parzialmente. Tra queste, la lettera f-ter) prevede la non imponibilità delle somme e delle prestazioni «erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la fruizione dei servizi di assistenza ai familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12 del Tuir».

La normativa in materia di familiari a carico
Per sciogliere il dubbio espresso dal contribuente, occorre stabilire come debba essere interpretato il rinvio all’articolo 12. Il comma 4-ter di tale disposizione, che contiene la definizione di “familiari” e “familiari a carico”, era stato modificato dall’articolo 1 del Dlgs n. 192/2025 (in vigore dal 20 dicembre 2025). Per effetto della novella legislativa, a partire dal periodo d’imposta 2025, nel caso in cui le disposizioni fiscali avessero fatto riferimento ai soggetti indicati nello stesso articolo 12, dovevano considerarsi “familiari”, anche in assenza della detrazione per carichi di famiglia, il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi quelli nati fuori del matrimonio riconosciuti, adottivi, affiliati o affidati, i figli conviventi del coniuge deceduto, nonché le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile che convivono con il contribuente o percepiscono assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.
La stessa formulazione prevedeva inoltre che, qualora fossero richiamate anche le condizioni prescritte dal comma 2 dell’articolo 12 del Tuir, oppure si facesse riferimento ai “familiari fiscalmente a carico”, rilevassero i soggetti indicati dal primo periodo e in possesso di un reddito complessivo non superiore ai limiti fissati dal secondo comma: 2.840,51 euro, elevati a 4mila euro per i figli di età non superiore a 24 anni.

Il decreto Omnibus e il Testo unico
Come evidenziato dall’Agenzia, il comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir è stato recentemente modificato dall’articolo 1 del Dlgs n. 148/2026, che ha sostanzialmente ripristinato le condizioni previgenti alle modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025.
La norma prevede che, quando le disposizioni fiscali richiamano le persone indicate nell’articolo 12, siano considerati familiari il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli nelle diverse categorie elencate dalla disposizione e le altre persone indicate nell’articolo 433 del codice civile.
La nuova formulazione, dunque, comporta che i requisiti della convivenza con il contribuente o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria è richiesta per le altre persone elencate nell’articolo 433 del codice civile solo quando la disposizione fiscale richiama anche le condizioni per essere considerati fiscalmente a carico. In altre parole, se una norma si limita a richiamare genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del Tuir, ma senza richiedere la condizione di familiare fiscalmente a carico, il riferimento agli altri familiari opera senza ulteriori condizioni.
Dagli atti parlamentari relativi al Dlgs n. 148/2026 emerge che l’intervento correttivo del decreto è stato effettuato al fine di superare alcune criticità sorte dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 192/2025: in particolare, l’applicazione retroattiva all’intero anno 2025 del requisito della convivenza per gli altri familiari avrebbe potuto impedire, a posteriori, la fruizione dei piani di welfare relativi allo stesso anno in favore di familiari non conviventi.
A completamento del quadro, l’articolo 1, comma 3, del Dlgs n. 148 del 2026 stabilisce che le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano già a partire dal periodo d’imposta 2025. In tal modo, la fruibilità delle agevolazioni in favore dei familiari viene riconosciuta a coloro che potevano beneficiarne nella vigenza dell’articolo 12 del Tuir al 31 dicembre 2024.

Il parere dell’Agenzia
Alla luce della ricostruzione normativa, l’Agenzia delle entrate ritiene che il rimborso o l’utilizzo del welfare aziendale per le spese Rsa sostenute in favore della madre non convivente non concorra alla formazione del reddito di lavoro dipendente dell’interessato, in base al disposto dell’articolo 51, comma 2, lettera f-ter), del Tuir. Ciò in quanto l’articolo 51, comma 2, lettera f-ter) del Tuir richiama i familiari anziani o non autosufficienti indicati nell’articolo 12, senza richiedere che essi siano fiscalmente a carico.
Il parere conferma, pertanto, la non imponibilità del beneficio, con applicazione già dal periodo d’imposta 2025.


Fonte: FiscoOggi

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Ultimi articoli

Normativa e prassi 14 Agosto 2026

Welfare aziendale e rimborsi Rsa, non imponibilità a largo raggio

Le modifiche apportate al comma 4-ter dell’articolo 12 del Tuir si applicano a partire dal periodo d’imposta 2025 I rimborsi dei datori di lavoro per le spese sostenuti dai lavoratori dipendenti per la degenza dei genitori nelle residenze sanitarie assistenziali (Rsa) sono esenti da Irpef, anche se il genitore non è convivente.

Analisi e commenti 14 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (6) abbonamenti al trasporto pubblico

Chi sceglie la precompilata può trovare la spesa già inserita.

Normativa e prassi 13 Agosto 2026

Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio

Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti.

Analisi e commenti 13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%.

torna all'inizio del contenuto