Analisi e commenti

13 Agosto 2026

Dentro la dichiarazione (5) i premi contro le calamità naturali

Per le polizze che coprono questa tipologia di rischio sull’abitazione, anche stipulate dal condominio, è prevista una detrazione del 19% della spesa sostenuta, senza limiti e anche per più immobili

I premi versati per assicurare una casa contro i danni provocati da terremoti, alluvioni e altri fenomeni naturali possono dare diritto a una detrazione Irpef del 19%. Ricordiamo che la detrazione consiste in una riduzione sull’imposta a debito, che va calcolata in dichiarazione. L’agevolazione, prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis) del Tuir, riguarda le unità immobiliari a uso abitativo, comprese le pertinenze e richiede alcuni specifici requisiti.

Come funziona la detrazione per l’assicurazione contro gli eventi calamitosi
La detrazione trova fondamento nell’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir (Dpr n. 917/1986), che disciplina i premi relativi alle assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi.
La norma riconosce una detrazione dall’Irpef pari al 19% dei «premi per assicurazioni aventi per oggetto il rischio di eventi calamitosi stipulate relativamente a unità immobiliari ad uso abitativo». L’agevolazione riguarda anche le relative pertinenze, purché l’assicurazione non riguardi esclusivamente la pertinenza; si applica alle polizze stipulate dal 1° gennaio 2018 e spetta senza limiti massimi di spesa. Il beneficio fiscale è riconosciuto non solo per le polizze stipulate a decorrere dal 1° gennaio 2018, ma anche per quelle rinnovate successivamente a tale data alle stesse condizioni contrattuali, poiché assimilate alla stipula di un nuovo contratto. Restano, invece, escluse le polizze pluriennali sottoscritte prima del 1° gennaio 2018, almeno fino alla loro naturale scadenza.

Chi può usufruirne
La detrazione segue il bene assicurato e non la persona: compete al contraente della polizza indipendentemente da chi sia il proprietario dell’immobile assicurato.
Il beneficio può essere fruito anche in relazione a più unità immobiliari, poiché la normativa non prevede un limite quantitativo agli immobili assicurati. Inoltre, la detrazione è ammessa anche per le polizze sottoscritte dal condominio a tutela del fabbricato, limitatamente alla quota di premio riferibile alle singole unità immobiliari residenziali e alle relative pertinenze.

I contratti ammessi
Riassumendo, rientrano nell’agevolazione le polizze che coprono il rischio derivante da eventi calamitosi su abitazioni e pertinenze.
Sono ammesse:

  • le polizze stipulate dal 1° gennaio 2018
  • i rinnovi di contratti effettuati dal 1° gennaio 2018 alle stesse condizioni
  • le polizze condominiali che assicurano il fabbricato, per la quota riferibile alle unità abitative e alle relative pertinenze
  • le polizze multirischio, ma soltanto per la parte di premio riferita alla copertura degli eventi calamitosi.

Quando il contratto comprende più garanzie, il contribuente può detrarre esclusivamente la componente di premio imputabile alla copertura contro gli eventi calamitosi, che deve essere individuabile dalla documentazione assicurativa.

Le spese detraibili e i casi di esclusione
La detrazione ordinaria è pari al 19% dei premi versati. Non è previsto un limite massimo di spesa agevolabile e il beneficio può essere riconosciuto anche con riferimento a più immobili.
Sono, invece, escluse:

  • le polizze stipulate esclusivamente per una pertinenza non associata a un’unità abitativa
  • le polizze pluriennali stipulate prima del 1° gennaio 2018 fino alla loro scadenza naturale

le quote di premio riferibili ad altre coperture assicurative diverse dal rischio di eventi calamitosi.

Per i premi versati è necessario utilizzare strumenti di pagamento tracciabili, quali bonifico bancario o postale, carte di pagamento, PagoPA o altri mezzi equivalenti. La documentazione da conservare comprende la ricevuta di pagamento, la polizza assicurativa o un’attestazione della compagnia contenente i requisiti richiesti dalla norma. In caso di polizze condominiali, la quota di premio relativa ai condomini è certificata dall’amministratore del condominio; in alternativa, il condomino dovrà essere in possesso della copia della polizza e della documentazione da cui sia individuabile la quota di premio riferita alla propria unità immobiliare effettivamente pagata dal condomino stesso.

Come indicare i premi versati in dichiarazione
I premi relativi a contratti stipulati fino al 31 dicembre 2024 devono essere indicati nei righi E8/E10 (tutti intitolati Altre spese) del modello 730/2026, e nei righi da RP8 a RP13 (sempre intitolati Altre spese) del modello Redditi Pf 2026. I codici di spesa da inserire sono diversi a seconda del periodo considerato: il codice di spesa è 43, per i contratti stipulati entro il 31 dicembre 2024, e 54 per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2025.
Devono, inoltre, essere considerati gli eventuali importi riportati nella Certificazione unica 2026 (nel campo Oneri detraibili, punti da 341 a 352) riportando il codice corretto a seconda del periodo considerato.
Ricordiamo che, a partire dal periodo d’imposta 2025, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 75mila euro trovano applicazione le limitazioni introdotte dalla normativa vigente, parametrate al reddito complessivo e al numero dei figli fiscalmente a carico. Resta ferma la regola secondo cui la detrazione spetta integralmente fino a un reddito complessivo di 120mila euro e si riduce progressivamente fino ad azzerarsi al raggiungimento di 240mila euro.

Cessione del credito Sismabonus al 110%, detrazione rafforzata del 90%
Accanto alla detrazione ordinaria del 19% sui premi delle polizze contro gli eventi calamitosi, il legislatore ha previsto un’agevolazione molto più favorevole, pari al 90% del premio versato, in una specifica situazione collegata agli interventi antisismici.
L’agevolazione “rafforzata” riguarda esclusivamente i premi relativi alle assicurazioni contro il rischio di eventi calamitosi stipulate contestualmente alla cessione a un’impresa di assicurazione del credito d’imposta derivante dal Sismabonus per il quale è prevista la detrazione del 110 per cento. In assenza di tale requisito, continua ad applicarsi la detrazione ordinaria del 19% prevista dall’articolo 15, comma 1, lettera f-bis), del Tuir.
La misura speciale è stata introdotta con l’obiettivo di favorire la diffusione delle coperture assicurative sugli immobili oggetto di interventi di riduzione del rischio sismico, creando un collegamento tra:

• la realizzazione di lavori antisismici
• la cessione del credito fiscale maturato
• la sottoscrizione di una polizza assicurativa contro eventi calamitosi.

Per riportare in dichiarazione questa particolare agevolazione non si utilizzano i codici ordinari 43 o 54, previsti per la detrazione del 19%: l’Agenzia delle entrate precisa che deve essere utilizzato il codice 81, da indicare nei righi E8-E10 del modello 730 o nei corrispondenti righi del modello Redditi (da RP8 a RP13). Nell’importo vanno comprese anche le eventuali somme riportate nella Certificazione unica 2026 con lo stesso codice di spesa.

Per approfondire
Maggiori dettagli sulle agevolazioni previste in materia di assicurazioni sono disponibili nella guida Premi assicurazione-pdf, presente sul sito dell’Agenzia delle insieme alle altre della raccolta  “Tutte le agevolazioni della dichiarazione 2026-pdf.
Per la serie “Dentro la dichiarazione” è disponibile anche:


Fonte: FiscoOggi

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