13 Agosto 2026
Dogane, nuove istruzioni operative: il punto dopo la riforma delle accise
Il documento fa chiarezza sui diversi ruoli assunti dai soggetti che operano nel settore della produzione elettrica da cui derivano trattamenti fiscali diversificati
Con la circolare n. 21 dell’11 agosto 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli fornisce le linee guida per la concreta attuazione della nuova disciplina delle accise sull’energia elettrica, introdotta dal decreto legislativo n. 43/2025 (vedi “La riforma delle accise prende forma: in Gazzetta il decreto legislativo”).
Dopo l’emanazione del decreto attuativo del Mef del 10 marzo scorso che ha definito in modo dettagliato le modalità di applicazione, dichiarazione e versamento del tributo, quindi, la circolare chiarisce le regole operative che imprese, produttori e venditori devono seguire. In particolare, il documento di prassi delle Dogane illustra ruoli, responsabilità e procedure da adottare per rendere più uniforme l’applicazione della normativa sul territorio nazionale.
Uno dei punti centrali trattati dall’Agenzia fiscale nella circolare riguarda la distinzione tra le diverse figure che operano nel settore elettrico. Il documento individua e definisce con precisione le figure del venditore e dell’autoproduttore, descrive le caratteristiche del consumatore di energia destinata all’autoconsumo e disciplina la posizione di chi esercita congiuntamente attività di consumo e di vendita dell’energia. Questa classificazione non è solo formale, perché determina obblighi differenti in termini di autorizzazioni, dichiarazioni, versamenti e controlli.
Le Dogane ribadiscono il principio già affermato secondo il quale è possibile parlare di autoproduzione soltanto quando produttore e consumatore di energia coincidono. La sola produzione di energia non è, quindi, sufficiente per beneficiare dei regimi previsti per l’autoconsumo. Di conseguenza, se l’energia è ceduta ad altri consumatori finali, il produttore assume il ruolo di venditore o di consumatore-venditore e deve adempiere agli obblighi previsti per tali categorie.
Particolare attenzione è riservata agli impianti da fonti rinnovabili e al tema delle esenzioni. L’Agenzia precisa che, anche in questo caso, le agevolazioni previste dalla normativa trovano applicazione soltanto quando c’è coincidenza tra produttore e utilizzatore dell’energia e quando produzione e consumo avvengono nello stesso sito.
La circolare delinea poi, in maniera dettagliata, le procedure da seguire per l’avvio delle attività soggette, a seconda dei casi, ad autorizzazione alla vendita di energia elettrica o alla licenza di esercizio per quanto riguarda le officine elettriche.
Le autorizzazioni sono rilasciate dalle direzioni territoriali dell’Adm nel cui ambito ricade la sede legale del richiedente, mentre il rilascio delle licenze di esercizio è di competenza dell’Ufficio delle dogane e dei monopoli (Uadm) di riferimento in relazione all’ubicazione dell’officina.
Nel caso delle officine elettriche devono essere allegati schemi degli apparati e degli strumenti di misura, affinché l’Agenzia possa verificare la corretta configurazione dell’impianto e la tutela degli interessi erariali.
Attenzione puntata, inoltre, sui requisiti di affidabilità dei soggetti che operano nel mercato elettrico, sia per quanto riguarda i rappresentanti legali sia gli operatori. L’Amministrazione sottolinea, tra l’altro, che la sede legale indicata nella denuncia di inizio attività deve essere una struttura realmente operativa e non un semplice recapito formale. La mancanza di una sede effettiva, idonea a consentire controlli e attività ispettive, può determinare il diniego dell’autorizzazione o la sua successiva revoca.
Un altro argomento fondamentale chiarito nella circolare riguarda il sistema delle garanzie. In fase di avvio, è richiesta una cauzione non inferiore al 15% dell’accisa annua stimata in base alla tipologia del contribuente obbligato.
Il documento di prassi, inoltre, affronta il tema dell’uso promiscuo, dal quale derivano differenti regimi fiscali per la stessa fornitura di energia. In questi casi gli utilizzatori devono comunicare al proprio venditore o consumatore-venditore la ripartizione dei consumi tra i diversi impieghi e allegare una relazione tecnica asseverata che indichi le relative percentuali, nonché il consumo annuo stimato di energia elettrica.
Infine, in linea con le indicazioni del decreto attuativo del Mef del 10 marzo 2026, le Dogane precisano che, nel caso di reti interne di distribuzione presenti all’interno di siti industriali, commerciali o di servizi condivisi, è richiesta l’installazione di misuratori interni in grado di rilevare separatamente i consumi dei diversi utilizzatori presenti nel sito.
Fonte: FiscoOggi
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