13 Agosto 2026
Varo del decreto fiscale “omnibus” con novità ad ampio raggio
Numerosi i tributi e le discipline specifiche toccati dagli interventi, tra cui l’adempimento collaborativo, il concordato preventivo biennale, l’obbligo di trasmissione dei corrispettivi giornalieri
L’atto, che proprio per l’ampiezza degli interventi è stato definito dalla stampa come “omnibus”, era stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri il 10 giugno 2026 e trasmesso al Senato il 21 luglio 2026 per il parere delle Commissioni competenti. Infine, è stato approvato in via definitiva dal Consiglio dei ministri lo scorso 4 agosto.
Di seguito, le principali novità contenute nei 37 articoli di cui si compone.
Il trattamento fiscale dei familiari a carico (articolo 1)
L’articolo 1 interviene sulla disciplina dedicata ai familiari a carico (articolo 12 del Tuir) in rapporto alle altre disposizioni fiscali che vi fanno riferimento. In particolare, quando una disposizione fiscale richiama le persone indicate nell’articolo 12, si considerano il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi, affiliati o affidati, e i figli conviventi del coniuge deceduto e le altre persone elencate dall’articolo 433 del codice civile(come genitori, nonni, fratelli e sorelle, generi e nuore, suoceri), senza richiedere più, per queste ultime, la convivenza con il contribuente o la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria. Il requisito della convivenza o degli assegni alimentari resta invece necessario, per gli “altri familiari” indicati dall’articolo 433 del codice civile, quando la norma richiama anche le condizioni reddituali del comma 2 dell’articolo 12, cioè quando si fa riferimento ai familiari fiscalmente a carico. La modifica si applica dal periodo d’imposta in corso al 20 dicembre 2025 e mira a riconoscere la fruibilità delle agevolazioni in favore delle persone che ne potevano beneficiare nella disciplina dell’articolo 12 vigente al 31 dicembre 2024.
Disciplina dei fringe benefit su auto aziendali e optional (articolo 2)
Anche l’articolo 2 modifica il Tuir e in particolare la disciplina della tassazione dei fringe benefit in caso di concessione in uso promiscuo ai dipendenti di autoveicoli, motocicli e ciclomotori. La norma modificata è l’articolo 51, comma 4, lettera a) del Tuir che, in deroga al principio di tassazione basato sul valore normale, prevede un criterio forfettario. Il regime era stato rivisto in un’ottica premiale dal punto di vista ecologico con la legge di bilancio 2025, prevedendo poi successivamente, con il cosiddetto “decreto Bollette”, un regime transitorio (Dl n. 19/2025, articolo 6 comma 2-bis)
Redditi di lavoro autonomo, novità per i proventi di cessione o compensazione di crediti d’imposta (articolo 3)
Il decreto inserisce nuove disposizioni nell’articolo 54 del Tuir, che regola il reddito di lavoro autonomo. In particolare, vengono qualificati come reddito di lavoro autonomo i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d’imposta diversi da quelli emergenti dalla liquidazione delle imposte, compresi quelli relativi agli incentivi per gli interventi relativi all’articolo 121 del Dl n. 34/2020. In caso di compensazione, viene precisato che i differenziali sono determinati con riferimento alla parte del costo o valore di acquisto proporzionalmente corrispondente alle somme compensate nel periodo d’imposta. Sono assoggettati a un’imposta sostitutiva delle imposte sui redditi con aliquota del 26%, salvo che rappresentino il corrispettivo di una prestazione artistica o professionale il quale concorre alla formazione del reddito per la parte corrispondente alle somme compensate in ciascun periodo d’imposta.
Modifiche sul reddito per le imprese agricole (articolo 4)
L’articolo 4 riguarda la determinazione del reddito per le imprese agricole e introduce modifiche di coordinamento al Tuir, rese necessarie dall’evoluzione della disciplina delle attività agricole dopo il decreto legislativo n. 192/2024, relativo alla Revisione del regime impositivo dei redditi (Irpef e Ires). Tra le modifiche apportate, si ampliano le attività agricole produttive di reddito agrario, attraverso un’aggiunta all’articolo 32, comma 2, lettera c), del Tuir: sono infatti considerate attività agricole produttive di reddito agrario anche quelle di cui al terzo comma dell’articolo 2135 del codice civile dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco, a cui viene aggiunto “o tramite l’utilizzo degli immobili indicati dalla lettera b-bis)” dello stesso comma. L’elenco poi continua come nell’originale, quindi con l’allevamento di animali, con riferimento ai beni individuati, ogni due anni e tenuto conto dei criteri di cui al comma 1, con decreto del ministro dell’Economia e delle Finanze su proposta del ministro delle Politiche agricole e forestali. Per quanto riguarda l’aggiunta, si tratta, in particolare, della produzione di vegetali in immobili censiti al catasto dei fabbricati, rientranti nelle categorie catastali C/1, C/2, C/3, C/6, C/7, D/1, D/7, D/8, D/9 e D/10, entro il limite di superficie non eccedente il doppio della superficie agraria di riferimento. Vi rientrano, a titolo esemplificativo, i sistemi di coltivazione evoluti, come vertical farm e colture idroponiche, che consentono produzioni vegetali in strutture protette o immobili riconvertiti. Le altre modifiche introdotte dall’articolo 4 completano il raccordo tra reddito agrario e reddito d’impresa.
Derivazione rafforzata e riallineamento tra bilancio e imponibile (articolo 5)
L’articolo 5 si inserisce nella disciplina di determinazione del reddito d’impresa, con l’obiettivo di rafforzare il processo di avvicinamento tra valori civilistici e valori fiscali. La norma modifica una pluralità di disposizioni del Tuir, incidendo sul trattamento dei titoli obbligazionari, dei piani di pagamento basati su azioni, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita, dei contributi pubblici per studi e ricerche e della nozione di società di partecipazione non finanziaria. Per quanto riguarda i titoli obbligazionari iscritti nell’attivo circolante, sia per le imprese Oic adopter sia per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali, viene superato il precedente limite fiscale alla deducibilità delle svalutazioni e assume rilievo la valutazione effettuata in bilancio secondo corretti principi contabili adottati. Per le obbligazioni iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie, invece, le minusvalenze diventano deducibili solo se realizzate mediante cessione a titolo oneroso o risarcimento, anche in forma assicurativa, con sterilizzazione delle oscillazioni meramente valutative che non assumono rilevanza ai fini fiscali.
La disposizione disciplina, inoltre, gli oneri relativi a stock option (opzioni su azioni), stock grant (assegnazione gratuita di azioni) e strumenti finanziari analoghi: la deduzione dei componenti negativi imputati a conto economico al momento dell’operazione di pagamento mediante i titoli è ammessa al momento della consegna degli strumenti o dell’estinzione della passività, in misura proporzionale alle opzioni effettivamente esercitate. Inoltre, la norma precisa che, al medesimo momento della consegna ai beneficiari dei predetti strumenti (o al momento dell’estinzione della relativa passività), sono riconosciuti i maggiori valori delle partecipazioni iscritti in bilancio dalle società del gruppo i cui strumenti rappresentativi di capitale sono consegnati per effetto di tali operazioni. Pertanto, con la modifica in commento, viene confermata la deroga al principio di derivazione rafforzata con riguardo ai componenti negativi dei piani di stock option.
Per i soggetti Ias/Ifrs adopter viene rivista la deduzione di avviamento, marchi e attività immateriali a vita utile indefinita, che resta ripartita su diciotto esercizi, ma viene collegata, in via ordinaria, alla rilevazione di una svalutazione a conto economico.
Quanto ai contributi pubblici corrisposti, a norma di legge, dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche, l’articolo elimina il rinvio al regime di cassa, riconducendo la tassazione alla natura contabile del contributo e quindi, in via ordinaria, al regime di competenza.
Infine, viene precisato che le società assimilate alle holding industriali sono tali solo quando svolgono determinate attività finanziarie in via esclusiva o prevalente, con prevalenza individuata nel superamento del 50 per cento dei ricavi e proventi complessivi.
Riallineamento straordinario delle divergenze contabili e fiscali (articolo 6)
L’articolo 6 introduce una disciplina straordinaria e una tantum per riallineare i valori contabili e fiscali ai fini Ires e Irap degli elementi patrimoniali quando, a seguito di precedenti regole contabili o fiscali, si siano formate divergenze ancora esistenti. La misura si innesta sul nuovo regime generale previsto dal decreto legislativo n. 192/2024, ma lo integra per le situazioni pregresse rimaste fuori dai precedenti strumenti di riallineamento.
Il riallineamento avviene secondo il criterio del saldo globale di cui all’articolo 11, comma 1 del Dlgs n. 192/2024: non si interviene, quindi, su singole poste isolate, ma sulla totalità delle divergenze positive e negative. Gli effetti decorrono dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025. L’opzione va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa a tale periodo e l’imposta dovuta deve essere versata in unica soluzione entro il termine previsto per il saldo delle imposte sui redditi.
Modifiche alla disciplina del riporto delle perdite, sulle fusioni societarie e sui conferimenti (articoli 7, 8 e 9)
L’articolo 7 contiene una norma di interpretazione autentica dell’articolo 84, comma 3, del Tuir, relativo ai limiti al riporto delle perdite fiscali. La disposizione prevede una limitazione al riporto delle perdite indicato all’articolo 84 comma 1 (che la stabilisce nei limiti dell’80% del reddito nei successivi periodi di imposta) nel caso di trasferimento a terzi delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite, oppure in caso di modifica dell’attività. La limitazione era stata introdotta dal decreto legislativo n. 192/2024, che ha revisionato il regime impositivo dei redditi per Irpef e Ires in attuazione della legge delega di riforma fiscale n. 111/2023.
La norma di interpretazione autentica chiarisce che il trasferimento delle partecipazioni complessivamente rappresentanti la maggioranza dei diritti di voto nell’assemblea ordinaria del soggetto che riporta le perdite si considera avvenuto anche nel caso in cui abbia a oggetto le partecipazioni di una società che detiene il controllo, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, numero 1) e secondo comma del codice civile, del soggetto che riporta le perdite.
L’articolo 8, invece, apporta delle modifiche di carattere formale e di coordinamento agli articoli 84, comma 3-quater (sempre in tema di riporto delle perdite), e 172 comma 8 (fusioni di società) del Tuir.
Con l’articolo 9 vengono modificati gli articoli 175, comma 1-bis, e 177, comma 2, del Tuir per precisare il regime fiscale dei conferimenti di partecipazioni in cui il valore attribuito risulti inferiore al costo fiscalmente riconosciuto. La questione riguarda, cioè, i cosiddetti “conferimenti minusvalenti”, nei quali occorre stabilire se e in quale misura la minusvalenza possa assumere rilievo fiscale e quindi concorrere in negativo alla determinazione del reddito.
Gli interventi di fiscalità internazionale su regime delle perdite e global minimum tax
L’articolo 10 interviene sull’articolo 181 del Tuir introducendo una disciplina specifica che a precise condizioni consente a una società residente in Italia, incorporante o risultante da una fusione transnazionale, di utilizzare le perdite fiscali di società partecipanti all’operazione residenti in Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo con effettivo scambio di informazioni.
L’articolo 11 contiene invece una serie di modifiche al quadro normativo dell’imposizione minima globale (Global minimum tax), contenuto nel Dlgs n. 209/2023, che recepiscono i nuovi regimi semplificati definiti nell’ambito Ocse/G20 e apportano alcune revisioni tecniche.
L’imposizione minima globale, ricordiamo, è stata introdotta in attuazione della direttiva Ue 2022/2523 e assicurare che i grandi gruppi multinazionali e nazionali siano assoggettati a una tassazione effettiva minima, pari almeno al 15%, per i redditi prodotti in ciascun Paese in cui operano. Lo scopo più ampio è ridurre l’incentivo a trasferire gli utili verso giurisdizioni a bassa imposizione.
Il decreto Omnibus interviene sul decreto 209/2023 modificando principalmente gli articoli relativi all’imposta minima nazionale (articolo 18), all’imposta minima suppletiva (articolo 21) e introducendo il nuovo articolo 39-bis dedicato ai meccanismi di semplificazione nell’ambito dell’imposizione minima globale. Si prevede, infine, una clausola di recepimento dei restanti regimi del pacchetto Ocse.
Novità sui termini Iva (articolo 12)
In materia di Iva, il decreto interviene sul termine per l’esercizio del diritto alla detrazione (articolo 19, comma 1, del Dpr n. 633/1972), consentendo al soggetto passivo di esercitare il diritto alla detrazione dell’imposta non più entro la dichiarazione annuale relativa all’anno in cui il diritto è sorto, ma entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo. Parallelamente, viene ampliato anche il termine per la registrazione delle fatture passive (articolo 25, primo comma, del Dpr n. 633/1972), che potranno essere annotate nel relativo registro entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale riferita al secondo anno successivo a quello di ricezione della fattura.
Revisione della disciplina dell’accertamento
Sotto il cappello unico della “revisione della disciplina dell’accertamento” sono presenti interventi di modifica su diversi tributi e regimi fiscali specifici. Tra le discipline toccate, l’imposta sulle successioni e donazioni (articoli 13 e 14) e le imposte ipotecaria e catastale (articolo 15).
Ritocchi anche per la disciplina dell’adempimento collaborativo (articolo 16), con alcune modifiche al decreto legislativo n. 128/2015, e alle relative disposizioni sanzionatorie in tema di omesso pagamento delle somme dovute in esecuzione della risposta dell’Agenzia delle entrate sui rischi fiscali (articolo 34). Nell’ambito del regime, una novità che incide direttamente sugli adempimenti è l’ampliamento del termine per la certificazione del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale ai fini dell’ammissione al regime di adempimento collaborativo per i periodi 2024 e 2025 (articolo 14, comma 2, del Dlgs n. 192/2025), che viene spostato dal 30 settembre 2026 al 31 dicembre 2026 (articolo 17).
Interventi anche in tema di sanzioni per visto di conformità infedele applicabili agli intermediari (articolo 18). La modifica incide sull’articolo 39 del decreto legislativo n. 241/1997 e razionalizza la procedura di recupero delle somme dovute.
In tema di stabili organizzazioni, l’articolo 19 modifica con un’integrazione l’articolo 152 del Tuir, riguardo al rendiconto economico e patrimoniale della stabile organizzazione. La novella legislativa, applicabile ai periodi di imposta 2026 e successivi, introduce un obbligo di data certa (tramite vidimazione con marcatura temporale o strumenti equivalenti), entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi.
Inoltre, i dati del rendiconto devono essere riportati in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.
Una novità riguarda inoltre il controllo dell’autoliquidazione delle imposte ipotecaria e catastale nelle formalità di pubblicità immobiliare da parte di soggetti diversi da notai, ufficiali giudiziari, segretari o delegati della pubblica amministrazione e gli altri pubblici ufficiali (ossia i soggetti indicati all’articolo 10, comma 1, lettera b) del Testo unico dell’imposta di registro di cui al Dpr n. 131/1986). In caso di omesso o insufficiente versamento, viene previsto (articolo 20) un avviso di liquidazione da parte dell’Agenzia ai soggetti obbligati al pagamento, con la possibilità di acquiescenza a sanzioni ridotte.
In tema di accertamento, inoltre, con effetto a partire dal periodo d’imposta 2026, viene meno la riduzione di un anno dei termini di decadenza per i contribuenti che si avvalgono del regime forfettario con fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche (articolo 21).
Il decreto introduce poi disposizioni specifiche per l’accertamento dei componenti a efficacia pluriennale (articolo 22), le società di capitali a ristretta base partecipativa (articolo 23) e l’accertamento “per antieconomicità” (articolo 24).
Interventi sui redditi finanziari
L’articolo 26 innalza dall’11% al 20% la ritenuta applicabile ai dividendi corrisposti a fondi pensione europei (articolo 27, comma 3, secondo periodo del Dpr n. 600/1973), mentre l’articolo 27 introduce un regime più oneroso per la rivalutazione delle partecipazioni non quotate detenute in società residenti in Stati o territori a fiscalità privilegiata (black list): l’imposta sostitutiva passa in questo caso dal 21% al 36% e non può essere versata a rate.
Novità sul regime del concordato preventivo biennale (articoli 28 e 29)
Il decreto correttivo interviene con diverse integrazioni e modifiche sulla disciplina del concordato preventivo biennale, regolata dal Dlgs n. 13/2024. Gli interventi sono elencati nell’articolo 28. Tra le regole toccate, le cause di esclusione e di decadenza e i benefici connessi al rinnovo del concordato. Inoltre, il decreto introduce la possibilità di un ravvedimento speciale per i periodi d’imposta dal 2020 al 2023 per i soggetti che hanno applicato gli Indici sintetici di affidabilità (Isa) e che rinnovano l’adesione al cpb per il biennio 2026-2027. Il ravvedimento consiste nell’applicazione di un’imposta sostitutiva di imposte sui redditi, relative addizionali e Irap che premia i soggetti con punteggi Isa più elevati sia per il calcolo della base imponibile che sull’aliquota da applicare e che prevede una riduzione per gli anni 2020 e 2021 particolarmente colpiti dalle conseguenze del Covid-19. Le condizioni di accesso al ravvedimento e le regole di calcolo della base imponibile sono indicate all’articolo 29. Un provvedimento del direttore dell’Agenzia delle entrate stabilirà le modalità di comunicazione delle opzioni. L’imposta sostitutiva andrà versata tra il 1° gennaio 2027 e il 15 marzo 2027 ed è prevista la possibilità di pagamento rateale con un massimo di 10 rate mensili.
Regime speciale Irap per gli enti del Terzo Settore (articolo 30)
L’articolo 30 del decreto semplifica la gestione dell’Imposta regionale sulle attività produttive (Irap) a carico degli Ets (enti del Terzo settore), stabilendo che per gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali, ai fini Irap la qualificazione fiscale dell’attività svolta si determina, per ciascun periodo d’imposta, in base alle disposizioni del Testo unico delle imposte sui redditi. La norma concretamente introduce un nuovo articolo 82-bis al Codice del Terzo settore (Dlgs 117/2017) e si applica a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.
Le disposizioni di interesse per l’Agenzia delle dogane e dei monopoli
Gli articoli 31 e 32 riguardano più specificamente l’ambito doganale, per quanto riguarda l’uso dei file delle fatture elettroniche per le analisi del rischio e i controlli (articolo 31) e una serie di modifiche in materia di accise (articolo 32).
Soglia di tolleranza per le discrepanze dei dati dei corrispettivi trasmessi rispetto ai pagamenti elettronici (articolo 33)
Il decreto stabilisce che le sanzioni previste per le violazioni in tema di trasmissione dei corrispettivi giornalieri non si applicano nel caso in cui tra il numero delle operazioni regolate con pagamento elettronico, registrate e memorizzate ai fini della trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri, e il numero dei pagamenti elettronici accettati vi sia una discrepanza non superiore al 5 per cento. Questa clausola si applica alla violazione per l’omessa o tardiva trasmissione o per la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri (articolo 11, comma 2-quinquies del Dlgs n. 471/1997) e alla sanzione accessoria di sospensione della licenza o autorizzazione all’esercizio dell’attività (articolo 12 comma 2 Dlgs n. 471/1997).
Il decreto è entrato in vigore il 12 agosto 2026.
Fonte: FiscoOggi
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