Normativa e prassi

20 Luglio 2026

Fusione di fondi transfrontalieri: fisco neutrale per gli investitori

L’attribuzione delle quote del fondo incorporante non genera redditi di capitale né redditi diversi, di conseguenza, non deve essere applicata la ritenuta del 26 per cento

La fusione per incorporazione tra fondi Ucits di diversi Paesi dell’Unione europea non genera alcuna tassazione immediata per gli investitori residenti in Italia. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con risposta n. 149 del 20 luglio 2026, intervenendo su un’operazione che coinvolge alcuni fondi irlandesi destinati a confluire in comparti di un fondo Ucits lussemburghese gestiti dalla stessa società di gestione.

L’operazione, afferma la società lussemburghese che ha chiesto la precisazione, rientra tra le fusioni transfrontaliere disciplinate dalla direttiva 2009/65/Ce (la Ucits IV) e risponde all’esigenza, sempre più diffusa nell’industria del risparmio gestito europea, di razionalizzare le strutture societarie, ridurre i costi amministrativi e concentrare patrimoni oggi distribuiti tra più veicoli di investimento.

Dal punto di vista tecnico, i fondi irlandesi incorporati verranno sciolti senza essere liquidati e l’intero patrimonio, comprensivo di attività e passività, confluirà nei fondi lussemburghesi incorporanti. Gli investitori riceveranno quote dei nuovi fondi secondo un rapporto di cambio fisso pari a 1:1, mantenendo sostanzialmente invariata la propria posizione economica.

Proprio questo aspetto è stato al centro del quesito formulato all’Agenzia. Il fondo ha infatti chiesto se l’assegnazione delle nuove quote agli investitori italiani potesse configurare un evento fiscalmente rilevante (articolo 10-ter, legge n. 77/1983, norma che disciplina la tassazione dei proventi derivanti dalla partecipazione a organismi di investimento collettivo esteri armonizzati).

Nel ricostruire il quadro normativo, l’Amministrazione ricorda che la disciplina fiscale individua in maniera puntuale i casi in cui sorge un reddito imponibile. La tassazione scatta, ad esempio, in presenza di distribuzione di proventi durante il possesso delle quote, di riscatto o liquidazione dell’investimento, di cessione delle quote oppure di conversione da un comparto a un altro dello stesso fondo, operazione normalmente assimilata a un rimborso seguito da una nuova sottoscrizione.

La fusione tra fondi, invece, non compare tra gli eventi che danno luogo a imposizione. Secondo l’Agenzia, ciò dipende dalla natura stessa dell’operazione, che non realizza alcun disinvestimento da parte del partecipante. L’investitore non vende le proprie quote, non riceve somme di denaro e non consegue alcun provento. Semplicemente, le quote del fondo incorporato vengono sostituite con quote di pari valore del fondo incorporante.

Nella risposta, inoltre, l’Agenzia evidenzia che la normativa europea definisce la fusione come un’operazione che comporta lo scioglimento del fondo incorporato “senza liquidazione”. Si tratta quindi di un passaggio caratterizzato dalla continuità del rapporto d’investimento e non dalla sua estinzione. Per questa ragione non è possibile assimilare la fusione né a una cessione né a una liquidazione delle quote.

A tal proposito, richiama anche alcuni precedenti orientamenti già espressi in materia, tra cui la risposta n. 206/2024 e le risposte numeri 56 e 69 del 2026, nelle quali era stata riconosciuta la neutralità fiscale di analoghe operazioni di fusione tra organismi di investimento collettivo. Il principio viene quindi esteso e confermato anche nel caso di fusioni Ucits transfrontaliere tra Stati membri diversi.

Pertanto, l’attribuzione agli investitori italiani delle quote del fondo incorporante non genera redditi di capitale né redditi diversi. Di conseguenza, non deve essere applicata la ritenuta del 26% prevista dall’articolo 10-ter della legge n. 77/1983.


Fonte: FiscoOggi

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