8 Luglio 2026
Finanziamento start up innovative, ecco quando scatta l’agevolazione
L’investitore può beneficiare della detrazione Irpef secondo le modifiche normative intervenute nel 2024 che hanno spostato il diritto alla detrazione al momento del versamento della somma
Con la riposta n. 137 dell’8 luglio 2026 l’Agenzia delle entrate riconosce che i contratti Safe di finanziamento delle start up innovative possono essere qualificati come investimenti “in convertendo” e, quindi, beneficiare della detrazione Irpef del 65% prevista dall’articolo 29-bis del decreto legge n. 179/2012. Il diritto all’agevolazione nasce dal momento del versamento delle somme da parte degli investitori, senza dover attendere la successiva conversione in quote o azioni.
I dubbi risolti sono di una start up che intende raccogliere fondi per mezzo di contratti denominati Simple agreement for future equity (Safe). Attraverso il Safe l’investitore versa una somma alla società senza ricevere immediatamente quote o azioni, ma ottenendo il diritto di diventare socio in un momento successivo, al verificarsi di determinati eventi previsti dall’accordo, come un aumento di capitale, l’ingresso di nuovi investitori o altre operazioni previste dal contratto. A differenza di quanto avviene per i prestiti, questo tipo di contratto non prevede interessi né l’obbligo di restituzione del capitale da parte della società. L’investitore accetta, quindi, il rischio di perdita, totale o parziale, dell’investimento e del valore della società.
Nello specifico, la raccolta di fondi avverrebbe tra aprile 2026 e agosto 2027, periodo che ricade nei primi tre anni di iscrizione della startup nella sezione speciale del Registro delle imprese, requisito necessario per accedere alla detrazione del 65% in regime de minimis.
Per ogni investimento la società prevede di verificare preventivamente la disponibilità del plafond de minimis necessario attraverso l’apposita piattaforma del Mimit; ricevere il versamento tramite bonifico bancario con una causale specifica riferita al contratto Safe; registrare le somme in una riserva patrimoniale destinata a un futuro aumento di capitale; rilasciare agli investitori la documentazione richiesta dalla normativa; convertire successivamente i Safe in quote societarie mediante un aumento di capitale deliberato dall’assemblea.
La società vuol sapere se ai Safe stipulati può essere applicata l’agevolazione disciplinata dall’articolo 29-bis del Dl n. 179/2012, che disciplina gli incentivi fiscali relativi agli investimenti nelle start-up innovative in regime de minimis.
I quesiti, in realtà, sono tre. Il primo riguarda la qualificazione del Safe, l’impresa domandava se tale strumento possa essere considerato un vero e proprio investimento in convertendo, rientrando così nella disciplina agevolativa prevista dall’articolo 29-bis.
Il secondo – posto in caso di risposta affermativa al primo – concerne gli adempimenti necessari per consentire agli investitori di beneficiare della detrazione. In particolare, la società chiede se siano sufficienti il bonifico effettuato con la corretta causale e l’iscrizione delle somme in una riserva patrimoniale dedicata oppure se è indispensabile attendere la delibera di aumento di capitale e il completamento delle formalità societarie.
Infine, l’impresa vuole conoscere le conseguenze in caso di mancata conversione in quote sociali del finanziamento oppure di conversione avvenuta molto tempo dopo il versamento iniziale.
La società ritiene che il Safe presenta tutte le caratteristiche tipiche di un investimento convertibile ed è, quindi, agevolabile. L’Agenzia è dello stesso parere.
Il documento di prassi ricostruisce anzitutto l’evoluzione della disciplina di vantaggio per gli investimenti in start up innovative. Inizialmente, ricorda, l’articolo 29 del Dl 179/2012 ha introdotto detrazioni e deduzioni fiscali per chi investiva nel capitale di start up innovative, regime poi esteso anche alle Pmi innovative. Successivamente, l’articolo 29-bis ha previsto una detrazione Irpef rafforzata pari al 65% del finanziamento erogato dagli investitori persone fisiche. Con il Dm 28 dicembre 2020 è stato inoltre chiarito che nel caso degli investimenti in convertendo, il beneficio fiscale maturava al momento della conversione in capitale sociale. Tuttavia, la legge n. 193/2024 ha modificato tale impostazione, prevedendo che la detrazione maturi già dal momento del bonifico effettuato dall’investitore, purché le somme siano versate alla società e iscritte in una riserva patrimoniale.
In sostanza, alla luce delle modifiche normative, la questione sollevata dalla contribuente è: il Safe può essere considerato “investimento in convertendo”?
L’Agenzia conferma che sì, il Safe è un “investimento in convertendo”. L’Amministrazione ritiene che i contratti Safe descritti nell’interpello possano essere qualificati come investimenti in convertendo, in quanto l’investitore versa risorse che confluiscono nel patrimonio della start up, assumendone fin da subito il rischio economico, mentre l’attribuzione delle partecipazioni sociali è rinviata a un momento successivo.
Inoltre, coerentemente con la nuova disciplina introdotta nel 2024, la risposta conclude che il diritto alla detrazione nasce già con il versamento delle somme e non dipende dall’effettiva successiva conversione in quote o azioni. Pertanto, il beneficio fiscale resta acquisito anche se il trigger event (previsto dal contratto) non si verifica o se la riserva viene utilizzata per coprire perdite della società. Diversamente, la detrazione viene meno se, prima del periodo minimo di mantenimento previsto dalla legge, le somme investite vengono restituite all’investitore, direttamente o indirettamente.
In pratica, gli ultimi interventi legislativi hanno comportato il superamento della precedente impostazione secondo cui la detrazione maturava solo alla data di effettiva conversione in capitale sociale (come previsto dall’articolo 3 del Dm 28 dicembre 2020, tra l’altro in fase di aggiornamento).
Fonte: FiscoOggi
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