8 Luglio 2026
Deduzione a forfait nell’autotrasporto solo se la ditta ha spese di trasferta
L’importo fisso giornaliero per gli spostamenti dei dipendenti fuori comune riconosciuto dal Tuir può essere dedotto dall’impresa di trasporto merci solo se sostiene l’onere della trasferta
La deduzione forfettaria a favore delle imprese di autotrasporto per trasferte fuori comune dei dipendenti (articolo 95, comma 4, del Tuir) spetta soltanto se l’azienda sostiene effettivamente delle spese di trasferta. In assenza di tale costo , pertanto, il beneficio fiscale non può essere riconosciuto.
Lo spunto per il chiarimento fornito con la risposta n. 136 dell’8 luglio 2026 arriva dai dubbi sollevati da una società che si occupa di autotrasporto e, in primo luogo, della distribuzione per conto terzi nel settore dell’ecommerce. La ditta è regolarmente iscritta al Registro elettronico nazionale delle imprese autorizzate all’esercizio della professione di trasportatore. Per lo svolgimento dell’attività si avvale sia di dipendenti propri sia di lavoratori somministrati tramite agenzie autorizzate.
La società specifica che, in base al Contratto collettivo nazionale di lavoro applicato (“Logistica, trasporto merci e spedizioni”), alla maggior parte degli autisti non vengono riconosciute indennità di trasferta né rimborsi spese, neppure in forma analitica, poiché tali somme non risultano dovute in relazione alle concrete modalità di svolgimento della prestazione lavorativa.
Da qui il quesito: l’impresa vuole sapere se può comunque usufruire della deduzione forfettaria prevista dall’articolo 95, comma 4, del Tuir per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dei dipendenti – come prevede la norma – pur non sostenendo alcun costo specifico nei loro confronti.
Per la società, le deduzioni dovrebbero essere riconosciute indipendentemente dall’erogazione di indennità o rimborsi spese perché connesse al fatto oggettivo che gli autisti svolgono trasferte fuori dal territorio comunale nell’esercizio dell’attività di autotrasporto.
L’Agenzia delle entrate è di parere diverso ed esclude che la società possa usufruire del regime forfettario richiamato proprio perché non sostiene alcuna spesa per le trasferte dei lavoratori, punto chiave, invece, per l’applicazione dall’articolo 95, comma 4, del Tuir.
Nel dettaglio la norma prevede che “le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci, in luogo della deduzione, anche analitica, delle spese sostenute in relazione alle trasferte effettuate dal proprio dipendente fuori del territorio comunale, possono dedurre un importo pari a euro 59,65 al giorno, elevate a euro 95,80 per le trasferte all’estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto”.
L’Amministrazione fa riferimento, al riguardo, alla risoluzione n. 39/2002, con la quale ha chiarito come l’agevolazione sia riservata alle imprese autorizzate all’autotrasporto merci per conto terzi e come il beneficio trovi il proprio presupposto nell’effettuazione di trasferte da parte dei dipendenti o dei soci lavoratori nell’ambito dell’attività soggetta ad autorizzazione. Il documento di prassi ha, quindi, delineato il perimetro soggettivo dell’agevolazione, individuando nelle imprese autorizzate i destinatari della norma.
Continuando il ragionamento, pur riconoscendo che la disposizione prevede deduzioni determinate in misura forfettaria, l’Agenzia pone l’attenzione su un elemento ritenuto decisivo: il testo dell’articolo 95, comma 4, fa espresso riferimento alle “spese sostenute” in relazione alle trasferte dei dipendenti.
Secondo l’Amministrazione finanziaria, in sostanza, la forfettizzazione riguarda esclusivamente il metodo di quantificazione della deduzione e non elimina la necessità che esista un costo effettivamente sostenuto dall’impresa. La deduzione forfettaria costituisce, infatti, un’alternativa alla deduzione analitica delle spese, ma continua a presupporre l’esistenza di oneri reali collegati alle trasferte.
Partendo da questa interpretazione letterale e sistematica della norma, l’Agenzia conclude che il beneficio può essere riconosciuto soltanto quando l’impresa sostiene concretamente spese riferibili alle trasferte dei propri dipendenti.
Nel caso specifico, la società ha dichiarato di non corrispondere agli autisti alcuna indennità né alcun rimborso spese per le trasferte effettuate. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, manca il requisito fondamentale rappresentato dall’effettivo sostenimento di costi di trasferta.
Fonte: FiscoOggi
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