Normativa e prassi

7 Luglio 2026

Fusione tra enti religiosi: chiarimenti sulle regole fiscali

In risposta a un caso concreto, l’Agenzia fornisce indicazioni sul trattamento dell’operazione dal punto di vista dell’Iva, dell’imposta di registro e delle imposte sui redditi

Con il principio di diritto n. 1 del 7 luglio 2026, l’Agenzia delle entrate ha chiarito il trattamento fiscale delle operazioni di fusione per incorporazione tra enti religiosi civilmente riconosciuti appartenenti alla stessa organizzazione. Il principio di diritto richiama l’attenzione sugli effetti fiscali che possono derivare dalla successiva destinazione dei beni all’attività commerciale dell’ente incorporante.

Sul fronte Iva, il trasferimento di beni mobili e immobili effettuato nell’ambito della fusione è escluso dal campo di applicazione dell’imposta, in quanto manca il presupposto oggettivo. Trova quindi applicazione l’imposta di registro secondo il principio di alternatività Iva-registro.

Per quanto riguarda le imposte di registro, ipotecaria e catastale, gli atti di trasferimento gratuito dei beni beneficiano del regime agevolato previsto per le operazioni di riorganizzazione tra enti non commerciali appartenenti alla medesima struttura organizzativa (articolo 1, comma 737 della legge n. 147/2013). Le tre imposte si applicano in misura fissa, pari a 200 euro ciascuna, ma a precise condizioni. Come indicato anche dalla circolare n. 2/2014, infatti, per poter beneficiare della misura di favore:

  • il trasferimento deve avvenire a titolo gratuito
  • l’operazione deve essere qualificata come riorganizzazione strutturale
  •  gli enti coinvolti devono appartenere alla medesima struttura organizzativa ed essere inseriti in un sistema gerarchico di coordinamento, vigilanza e controllo.

Ai fini delle imposte sui redditi, il trattamento fiscale corretto varia in base alla situazione specifica. In particolare, la fusione mantiene carattere di neutralità fiscale per i beni già appartenenti alla sfera commerciale dell’ente incorporato che confluiscono direttamente in quella commerciale dell’ente incorporante, senza emersione di plusvalenze. Tali principi, che derivano dal combinato disposto degli articoli 172 comma1 e 174 del Tuir, sono confermati anche dalla risoluzione n. 152/2008.

Diversa, invece, la situazione dei beni che passano dalla sfera istituzionale a quella commerciale. In questo caso il trasferimento può assumere rilevanza fiscale. Se il trasferimento riguarda beni non relativi all’attività d’impresa esercitata dall’ente incorporato che confluiscono nell’attività d’impresa dell’ente incorporante, infatti, si applica in via analogica l’articolo 171, comma 2, del Tuir che, in caso di trasformazione da ente non commerciale in società commerciale, rinvia alla disciplina del conferimento per i beni non ricompresi nell’azienda o nel complesso aziendale dell’ente stesso.

Qui la valorizzazione del bene deve avvenire in applicazione dei criteri stabiliti dagli articoli 67 e 68 del Tuir, assumendo come riferimento il valore normale e determinando, ove ne ricorrano i presupposti, l’emersione di una plusvalenza imponibile (risposta n. 489/2020).

In conclusione, nel passaggio dalla sfera istituzionale alla sfera commerciale, per gli immobili strumentali ammortizzabili l’ingresso nell’attività d’impresa avviene al costo storico e non genera plusvalenze (articoli 65 comma 3-bis del Tuir e 4 del Dpr n. 689/1974). Per gli immobili non strumentali, il bene deve essere valorizzato al valore normale, con possibile tassazione della plusvalenza realizzata. Tuttavia, se il soggetto incorporato possiede l’immobile da oltre cinque anni, il trasferimento non genera plusvalenze imponibili.


Fonte: FiscoOggi

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