Attualità

23 Giugno 2026

Autotrasporto, stabilite dal Mef le deduzioni forfettarie 2026

L’agevolazione è di 48 euro al giorno per gli imprenditori che nel 2025 hanno effettuato personalmente trasporti oltre il Comune, ed è del 35% di tale importo per i trasporti all’interno del Comune

Definite, in base alle risorse disponibili, dal ministero dell’Economia e delle Finanze d’intesa con il ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, le agevolazioni fiscali relative alle deduzioni forfettarie, per le spese non documentate, applicabili dagli autotrasportatori nel 2026. A renderlo noto un comunicato diffuso oggi dal Mef. La deduzione, precisa un comunicato stampa dell’Agenzia delle entrate, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF.
La misura agevolativa, ricordiamo, è prevista dall’articolo 66, comma 106, del Tuir.

Nel dettaglio, anche per il 2026, la deduzione forfettaria stabilita dal Mef è pari a 48 euro per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore nel 2025 oltre il territorio del Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi). La deduzione può essere applicata una sola volta al giorno indipendentemente dal numero dei viaggi effettuati.

Il beneficio fiscale, in misura diversa, è previsto anche per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa, e spetta, precisa il comunicato, per un importo pari al 35% della deduzione riconosciuta per gli stessi trasporti effettuati oltre il territorio comunale.

Puntuale, l’Agenzia delle entrate, con un comunicato stampa, fornisce indicazioni per la compilazione della dichiarazione dei redditi precisando che la deduzione forfetaria per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore, oggetto della nota Mef sopra menzionata, va riportata nei quadri RF e RG dei modelli Redditi 2026 PF e SP, utilizzando nel rigo RF55 i codici 43 e 44 e nel rigo RG22 i codici 16 e 17, così come indicato nelle istruzioni del modello Redditi.

I codici si riferiscono, rispettivamente, alla deduzione per i trasporti all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa e alla deduzione per i trasporti fuori da tale territorio.


Fonte: FiscoOggi

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