Normativa e prassi

26 Ottobre 2026

Bonus carburante, pronto il codice per la compensazione del credito

Definite le modalità operative per utilizzare l’agevolazione destinata alle imprese colpite dal rincaro del gasolio. Compensazione possibile fino al 31 dicembre 2026

Con la risoluzione n. 40 del 26 ottobre 2026, l’Agenzia delle entrate ha istituito il codice tributo “7082”, necessario per utilizzare in compensazione, tramite modello F 24, il contributo straordinario previsto dall’articolo 3 del decreto-legge n. 33/2026, . come da ultimo modificato dall’articolo 1 del decreto-legge 23 ottobre 2026, n. 193. La fruizione del credito d’imposta, riconosciuto alle imprese di trasporto per far fronte all’aumento del costo del gasolio, avverrà in base all’elenco dei beneficiari in corso di trasmissione da parte del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti all’Agenzia delle entrate.

La misura è destinata alle imprese con sede legale o stabile organizzazione in Italia che esercitano le attività di trasporto individuate dalla norma e mira ad attenuare gli effetti economici derivanti dal rincaro del carburante. Le regole attuative dell’agevolazione sono state definite dal decreto interministeriale 23 maggio 2026, emanato dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il ministero dell’Economia e delle Finanze e il ministero dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

Il credito d’imposta può essere utilizzato esclusivamente in compensazione tramite modello F24 e deve essere fruito entro il 31 dicembre 2026. Il modello va trasmesso esclusivamente attraverso i servizi telematici dell’Agenzia delle entrate: in caso contrario, l’operazione viene rifiutata.

Per la compilazione dell’F24, il codice tributo “7082” va indicato nella sezione “Erario”, nella colonna “importi a credito compensati”. Se il contribuente deve riversare in tutto o in parte l’agevolazione, lo stesso codice va riportato nella colonna “importi a debito versati”. Nel campo “anno di riferimento” occorre indicare, nel formato “AAAA”, l’anno di sostenimento della spesa agevolata risultante dal cassetto fiscale.

La risoluzione ricorda inoltre che ciascun beneficiario può consultare nel proprio cassetto fiscale l’ammontare del credito effettivamente utilizzabile, sulla base delle informazioni trasmesse dal ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.

In fase di elaborazione degli F24 presentati, l’Agenzia delle entrate verifica, infatti, che il contribuente sia compreso nell’elenco dei beneficiari comunicato dal Ministero e che l’importo utilizzato non superi quello riconosciuto. In caso di eccedenza o di mancata corrispondenza con i dati trasmessi dall’amministrazione competente, il modello viene scartato. Le verifiche tengono conto anche di eventuali successive variazioni o revoche del beneficio disposte dallo stesso Ministero.


Fonte: FiscoOggi

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