Normativa e prassi

12 Giugno 2026

Pensioni alle vittime del dovere, istruzioni Inps sullo stop all’Irpef

Se un contribuente intende ottenere la restituzione dell’imposta versata negli anni precedenti al 2026, dovrà rivolgersi all’Agenzia delle entrate presentando apposita istanza

Con il messaggio n. 1943 del 10 giugno, l’Inps fornisce chiarimenti sui benefici fiscali riconosciuti alle vittime del dovere, ai soggetti equiparati e ai loro familiari superstiti, con effetti concreti a partire dal periodo d’imposta 2026. Lo spunto nasce dall’ampliamento dell’esenzione dall’Irpef per tutti i trattamenti pensionistici erogati in favore delle vittime del dovere. L’agevolazione, infatti, già prevista dall’articolo 1, comma 211, della legge n. 232/2016, oggi viene applicata in modo più esteso alla luce dell’orientamento ormai consolidato della giurisprudenza, già recepito dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 68/2025 (vedi articolo “Vittime del dovere, niente Irpef per tutti i trattamenti pensionistici”).

In altre parole, dal 2026 tutte le pensioni percepite da queste categorie di persone risultano esenti da Irpef, anche quando non sono direttamente collegate all’evento che ha determinato il riconoscimento dello status di vittima del dovere. Ciò rappresenta un cambio di passo decisivo perché supera la lettura più restrittiva adottata in passato, secondo cui il beneficio fiscale riguardava solo trattamenti direttamente connessi al fatto lesivo o al servizio.

La novità, già anticipata dalla circolare Inps n. 51 dello scorso 30 aprile, si applica sia alle pensioni di nuova liquidazione sia a quelle già in pagamento, comprese quelle determinate attraverso strumenti come il cumulo, la totalizzazione o il computo dei periodi nella Gestione separata. In sostanza, viene riconosciuto un diritto fiscale pieno che accompagna la persona e non il singolo trattamento pensionistico.

Per ottenere concretamente l’esenzione, però, l’interessato deve presentare una specifica domanda all’Istituto nazionale di previdenza. Questo passaggio è fondamentale perché il beneficio non viene applicato automaticamente. Nella richiesta occorre dichiarare il proprio status di vittima del dovere o di soggetto equiparato e indicare gli estremi del provvedimento che ne certifica il riconoscimento. In assenza di domanda, l’Inps non può applicare l’esenzione.

Un aspetto particolarmente delicato riguarda i familiari superstiti. La norma stabilisce che il beneficio fiscale si estende anche a loro, ma con condizioni precise. Quando una pensione diventa di reversibilità, il beneficio fiscale si applica a tutte le pensioni del superstite, anche future, finché restano i requisiti di legge; tuttavia, nel caso dell’orfano il beneficio si perde quando ottiene una pensione diretta propria, mentre per il coniuge superstite continua a valere anche sulle pensioni personali presenti e future, purché mantenga il diritto alla pensione ai superstiti.

Per quanto riguarda la prova dello status, i familiari devono presentare un’autodichiarazione, indicando gli estremi del provvedimento amministrativo che ha riconosciuto tale condizione, in base agli articoli 6, 7 e 8 del Dpr n. 510/1999. L’Inps procederà poi a verifiche successive, anche collaborando con altre amministrazioni.

Dal punto di vista operativo, l’Istituto ha chiarito che la procedura informatica per inserire la richiesta direttamente nella domanda di pensione è ancora in fase di aggiornamento. Nel frattempo, è comunque possibile attivarsi utilizzando la funzione di ricostituzione per motivi documentali, specificamente dedicata all’esenzione fiscale delle vittime del dovere. Si tratta di uno strumento già disponibile sul sito Inps, accessibile con identità digitale, oppure tramite i patronati.

Inoltre, riguardo ai contenziosi amministrativi pendenti, le sedi territoriali dell’Inps possono chiuderli in autotutela, quando risultano soddisfatti i requisiti previsti dal messaggio. Questa definizione equivale a una domanda di ricostituzione valida per il 2026, permettendo così di applicare il beneficio senza ulteriori passaggi da parte degli interessati.

Resta però una distinzione rilevante per quanto riguarda il passato. Se un contribuente intende ottenere la defiscalizzazione anche per anni precedenti al 2026, come precisato nella richiamata circolare n. 51/2026, dovrà rivolgersi all’Agenzia delle entrate presentando apposita istanza. L’Inps, infatti, gestisce l’applicazione del beneficio sulle pensioni, ma non può intervenire autonomamente sulle imposte già versate negli anni precedenti.


Fonte: FiscoOggi

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