Attualità

10 Aprile 2026

Revisione dei principi contabili, sotto la lente l’Oic 32

In consultazione sul sito dell’Organismo italiano di contabilità una bozza di emendamenti sulle regole dedicate agli strumenti finanziari derivati. È possibile inviare pareri fino al 31 maggio

È in consultazione sul sito dell’Organismo italiano di contabilità (Oic) una bozza di emendamenti al principio contabile OIC 32, dedicato agli strumenti finanziari derivati.

Le modifiche propongono una diversa classificazione in conto economico delle differenze positive e negative di fair value di alcuni derivati e forniscono chiarimenti interpretativi sulla disciplina dei contratti di acquisto di energia rinnovabile.

La bozza di emendamenti è in consultazione pubblica fino al 31 maggio 2026. Fino a questa data è possibile inviare osservazioni all’indirizzo e-mail staffoic@fondazioneoic.eu o via fax al numero 06-67766830.

Classificazione in conto economico delle differenze positive e negative di fair value di alcuni derivati
In relazione al primo punto, nell’ambito della Post-Implementation Review dell’OIC 32 è stato fatto presente che l’attuale classificazione degli utili e perdite su derivati in alcuni casi non fornisce un’informativa adeguata dell’operatività di quelle aziende che utilizzano tali strumenti nell’ambito del loro core business.

È il caso, ad esempio, delle società che commerciano in commodities, i quali ricorrono indifferentemente a contratti che prevedono la consegna fisica della commodity (contratti fisici) o a derivati per attuare le proprie strategie di gestione del rischio e potrebbero fornire una rappresentazione della performance operativa del tutto distorta ove gli effetti economici delle due tipologie di operazioni siano rilevati in sezioni diverse del conto economico: attualmente gli effetti dei contratti fisici sono classificati nella sezione operativa, mentre quelli dei contratti derivati nella sezione finanziaria.

Al fine di evitare rappresentazioni fuorvianti della performance operativa, l’Oic propone la classificazione del fair value di detti derivati in un’apposita voce della sezione operativa del bilancio anziché, come avviene attualmente, nella sezione finanziaria. L’Oic ha, inoltre, chiarito che il fatto che la società utilizzi gestionalmente i derivati per coprire il rischio prezzo deve emergere dalla realtà operativa e non da una semplice dichiarazione o da una documentazione formale e il rischio prezzo deve essere relativo a beni utilizzati nell’attività caratteristica. Ciò per evitare che le imprese possano applicare le regole classificatorie solo per ottenere un determinato trattamento contabile, senza che vi sia un effettivo obiettivo di gestione del rischio sottostante.

Contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile
Con riferimento ai contratti di acquisto e vendita di energia rinnovabile, sono emerse criticità legate al fatto che non sempre è possibile utilizzare tutta l’energia acquisita nel momento in cui viene consegnata e pertanto l’energia in eccesso deve essere venduta sul mercato. Sebbene tali vendite siano previste già al momento della sottoscrizione del contratto e possono essere frequenti, non sono effettuate con intento speculativo. Nella bozza di emendamenti, l’Oic propone di chiarire che un contratto contenente l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio direttamente da un impianto di produzione da fonti rinnovabili non è considerato un derivato a meno che la quantità di energia che sarà rivenduta supererà la quantità di energia utilizzata.

Infine, l’Oic propone di intervenire sulle relazioni di copertura in cui contratti finanziari su energia rinnovabile, che regolano solo differenze tra il prezzo di mercato dell’energia e il prezzo contrattuale sulla base dell’energia prodotta dall’impianto rinnovabile, sono designati come strumenti derivati di copertura. Secondo le attuali disposizioni dell’OIC 32, è possibile designare come elemento coperto solo una quantità fissa di energia elettrica ed inoltre la transazione programmata di acquisto o vendita deve essere altamente probabile. Per ridurre il rischio di erronee rappresentazioni a conto economico, l’Organismo di contabilità propone di chiarire che è possibile coprire un importo nominale variabile di energia elettrica, allineato alla quantità che l’impianto di riferimento si prevede generi.

Il documento potrebbe subire delle modifiche, anche significative, a seguito dell’esito della consultazione. La versione definitiva sarà pubblicata solo dopo le deliberazioni successive alla fase di consultazione.

Revisione dei principi contabili, sotto la lente l’Oic 32

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