Normativa e prassi

2 Aprile 2026

Compagine variabile aderente al Cpb: ecco quando il disallineamento conta

Lo sfasamento cronologico dei bienni di adesione non incide negativamente sul concordato, se tutti i soci, alla fine, aderiscono, anche in anni diversi

Il semplice disallineamento dei bienni di adesione al concordato preventivo biennale tra uno studio associato e i suoi soci non determina alcuna causa di esclusione dal regime. L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 100 del 2 aprile 2026, chiarisce, infatti, che ciò che conta è l’adesione effettiva di tutti i componenti per i periodi d’imposta interessati, non la perfetta coincidenza temporale dei bienni prescelti.

Nel caso esaminato, lo studio ha optato per il Cpb nel biennio 2025‑2026, il socio di maggioranza ha espresso la stessa scelta e il nuovo socio subentrato era già aderente per il biennio 2024‑2025. Questo assetto, pur caratterizzato da un disallineamento cronologico, non integra alcuna delle cause di esclusione previste dall’articolo 11 del Dlgs n. 13/2024, che ha introdotto e regolato l’istituto. L’unico elemento da monitorare riguarda il futuro: se il nuovo socio non rinnova l’adesione per il 2026, si produrrà una causa di cessazione per lo studio.

Il ragionamento dell’Amministrazione parte dalla lettera b‑quater) del richiamato articolo 11. Tale norma esclude dal Cpb le associazioni professionali interessate da modifiche della compagine che comportino un aumento del numero degli associati. Questa impostazione, già descritta nella circolare n. 9/2025 (vedi articolo “Concordato preventivo biennale, come aderire per i periodi 2025/2026”), è fondata sul criterio numerico, secondo il quale solo l’incremento dei soci produce la causa di esclusione. Nel caso esaminato nella risposta, il socio di minoranza recede con effetto dal 1° gennaio 2025 e, nella stessa data, entra un nuovo professionista. L’uscita e l’ingresso coincidono giuridicamente e il numero dei componenti rimane invariato. È evidente, dunque, che non vi è alcun presupposto per applicare la lettera b‑quater), poiché l’assetto associativo non è aumentato ma solo variato nella sua composizione personale.

Il secondo profilo riguarda la lettera b‑sexies), secondo la quale un’associazione professionale è esclusa dal Cpb se non tutti i soci, che dichiarano redditi di lavoro autonomo, aderiscono al regime negli stessi periodi d’imposta. La preoccupazione dello studio è che la mancata sovrapposizione dei bienni possa integrare una violazione di questa disposizione. L’Agenzia, però, richiama la Faq n. 3 del 25 settembre 2025 (vedi articolo “Concordato preventivo biennale: chiarimenti sulle cause di esclusione”), che aveva già affrontato casi analoghi affermando un principio fondamentale: il Cpb è scelto su base biennale, ma i suoi effetti si producono anno per anno. Di conseguenza, il legislatore non richiede che i bienni coincidano, ma soltanto che, per ogni anno oggetto di concordato, studio e soci risultino effettivamente aderenti. Nel 2025 ciò accade, perché tutti i soggetti interessati hanno un’adesione in vigore. Nel 2026 accadrà a condizione che il nuovo socio rinnovi tempestivamente l’opzione.

Nella parte finale della risposta, l’Agenzia precisa che la mancata coincidenza dei bienni non genera alcuna esclusione, ma la mancata adesione del socio subentrato per l’anno 2026 comporterebbe una cessazione del regime per lo Studio, come previsto dall’articolo 21, comma 1, lettera b‑sexies), del Dlgs n. 13/2024. Si tratta di un effetto diverso dall’esclusione: la cessazione opera solo dal periodo in cui viene meno l’allineamento richiesto e non incide retroattivamente sull’annualità precedente.

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