2 Aprile 2026
Cantiere dell’unico committente chiuso: la cessazione del Cpb è giustificata
Tra le circostanze eccezionali che possono interrompere gli effetti dell’accordo è ammissibile la sospensione per provvedimenti giudiziari dell’attività economica del solo o principale cliente
L’agente immobiliare che realizza un minor reddito del 30% rispetto a quello previsto nel Concordato preventivo biennale, a causa dell’improvviso blocco dell’attività dell’unico committente con cui collabora per provvedimento giudiziario, può disapplicare gli effetti dell’accordo accettato. È quanto chiarisce la risposta n. 98 del 1° aprile 2026.
Il caso riguarda un agente immobiliare senza sede fissa, che svolge la propria attività prevalentemente presso i cantieri delle imprese di costruzione con cui collabora. Il contribuente fa presente che, negli anni 2023, 2024 e 2025, ha lavorato esclusivamente per conto di un unico committente, impegnato nella realizzazione di un progetto edilizio relativo a nuove unità abitative. A giugno 2024 il cantiere è stato improvvisamente bloccato a seguito di eventi giudiziari che hanno coinvolto vari soggetti del settore edilizio. Da quel momento il contribuente non ha più stipulato preliminari di vendita né maturato o incassato provvigioni, con un impatto totale sulla sua capacità produttiva.
Il quesito
A ottobre 2024, nonostante la situazione sopra descritta, l’agente immobiliare ha aderito al Concordato preventivo biennale per gli anni 2024–2025, accettando la proposta di reddito concordato con l’Agenzia e inviando la dichiarazione modello Pf 2024, relativa ai redditi 2023. Il contribuente ritiene, tuttavia, che il blocco del cantiere, avvenuto prima e protrattosi dopo l’adesione, rientri tra gli eventi straordinari che rendono impossibile la produzione del reddito concordato con il Fisco, determinando una situazione riconducibile alle cause di cessazione degli effetti del concordato preventivo biennale disciplinate dall’articolo 19, comma 2, del Dlgs n. 13/2024, come individuate dall’articolo 4 del decreto Mef del 14 giugno 2024.
L’agente ritiene, infatti, che la drastica riduzione nel 2024 e il sostanziale azzeramento dei ricavi nel 2025 siano la diretta conseguenza di un evento imprevedibile e indipendente dalla sua volontà. Pertanto, considera legittima la disapplicazione del Cpb per entrambi i periodi d’imposta, con conseguente facoltà di determinare il reddito dei due anni sulla base delle risultanze contabili effettive.
La risposta dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate conferma che il blocco del cantiere descritto dal contribuente può rientrare nelle ipotesi di cessazione dell’accordo stipulato con il Cpb previste dalla disciplina, sempre che l’inattività economica dell’agente ne sia conseguenza, come in effetti appare nel caso descritto.
Preliminarmente, tuttavia, l’Agenzia evidenzia che la risposta all’interpello può riguardare solo l’anno d’imposta 2025, poiché per l’anno d’imposta 2024 l’istanza di interpello è inammissibile per mancanza del requisito della preventività previsto dall’articolo 11 dello Statuto del contribuente e dall’articolo 2, comma 2, del Dlgs n. 156/2015. L’Agenzia ricorda che il contribuente può presentare l’interpello riguardo un caso concreto e personale quando vi sia obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione delle norme tributarie da applicare, ma il quesito deve essere necessariamente proposto in via preventiva. In particolare, le istanze devono essere presentate prima della scadenza dei termini ordinari per l’invio della dichiarazione se riguardano comportamenti che si realizzano tramite la dichiarazione stessa. Non è quindi possibile considerare rilevanti i termini successivi previsti per rimediare a omissioni o correzioni, né quelli per l’invio tardivo della dichiarazione.
Nel caso in esame, poiché l’istanza di interpello per il 2024 è stata presentata oltre il termine ordinario per la presentazione della dichiarazione dei redditi relativa allo stesso periodo d’imposta (31 ottobre 2025), il quesito riferito a tale annualità risulta inammissibile. La mancanza di preventività rende infatti improduttiva la domanda per il 2024 (articolo 5, comma 1, lettera b), Dlgs n. 156/2015).
Diverso è il discorso per il periodo d’imposta 2025, rispetto al quale la richiesta di chiarimenti è stata ritenuta ammissibile.
L’Agenzia, innanzitutto, analizza la disciplina richiamata dal contribuente (articolo 19, comma 2, del Dlgs n. 13/2024), in base alla quale il concordato cessa di produrre effetti in presenza di circostanze eccezionali individuate dall’articolo 4 del decreto Mef del 14 giugno 2024, qualora i redditi effettivi del contribuente risultino inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati. La disposizione specifica tali circostanze, includendo tra queste anche gli eventi straordinari che impediscano l’accesso ai locali dell’attività o determinino, per riflesso, la sospensione dell’attività del contribuente a causa dell’interruzione dell’attività dell’unico o principale cliente.
L’Amministrazione riconosce che il blocco dell’attività edilizia a causa di provvedimenti giudiziari presso il cantiere dell’unico committente può integrare una circostanza eccezionale in linea con quelle previste dal Mef (articolo 4, comma 1, lettera b), numeri 3 e 4). Ciò è valido, naturalmente, solo se la chiusura del cantiere ha effettivamente comportato l’impossibilità per il committente dell’agente immobiliare di accedere al cantiere e se tale impossibilità si riflette direttamente sull’inattività del contribuente.
In presenza di tali condizioni, la cessazione degli effetti del Cpb opererà, quindi, per l’agente immobiliare, con riferimento all’anno 2025 e se dimostrerà che, a causa del perdurare dell’evento straordinario, i redditi effettivi realizzati sono risultati inferiori di oltre il 30% rispetto a quelli concordati.
La circostanza che l’evento straordinario si sia verificato in un momento antecedente l’adesione al concordato è irrilevante, poiché l’unico dato che conta è la sua effettiva incidenza sul reddito dell’anno in cui si richiede la cessazione dell’accordo.
Per completezza, la risposta rileva che l’articolo 5 del dm 2024 prevede che l’Agenzia tenga conto di possibili “eventi straordinari comunicati dal contribuente”, come in questo caso specifico (precisamente per le situazioni di cui alle lettere a), b), e) e f) dell’articolo 4 del Dm 2024), avvenuti nel periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2024 e in ogni caso in data anteriore all’adesione al Cpb, per adeguare la proposta di concordato preventivo.
Il contribuente deve indicare questi eventi nel rigo P03 del modello per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini della determinazione della proposta di Cpb per i periodi d’imposta 2024 e 2025. La riduzione percentuale della proposta rifletterà la durata della sospensione dell’attività economica causata (del 10% se la sospensione dell’attività causata dall’evento straordinario è durata tra i 30 e i 60 giorni; del 20% se oltre 60 giorni e fino a 120 giorni; e del 30% se oltre 120 giorni).
Affinché il reddito proposto per il Cpb sia correttamente calcolato sulla base di tutti gli elementi informativi a disposizione, è necessario, dunque, che il contribuente comunichi la presenza di tali “eventi straordinari”. Se essi dovessero protrarsi, come in questo caso, anche oltre la data di adesione, per poter comportare anche la cessazione dal Cpb devono causare minori redditi effettivi o un minor valore della produzione netta effettivo eccedente il 30% (tenendo conto – solo per il 2024 – di quanto previsto dall’articolo 5 del Dm 2024, sempreché il ricorrere di tali eventi sia stato comunicato dal contribuente al momento dell’adesione al Cpb), con effetti dal periodo d’imposta in cui tale differenza si realizza.
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