Normativa e prassi

24 Marzo 2026

Recupero Ici enti non commerciali, pronti i codici tributo per versare

Il pagamento dell’imposta sugli immobili va effettuato entro 30 giorni dal termine dichiarativo tramite F24, al netto di quanto già pagato, direttamente ai Comuni competenti

Istituiti, con la risoluzione n. 12 del 24 marzo 2026, i codici tributo per versare, tramite il modello F24 e il modello F24 “enti pubblici”, le somme dovute per il recupero dell’aiuto concesso mediante l’esenzione dall’imposta comunale sugli immobili (Ici) prevista per gli enti non commerciali (articolo 7, comma 1, lett. i), del d.lgs. 504/1992), stabilito dall’articolo 16-bis del Dl n. 131/2024.

La norma, che dà applicazione a specifiche decisioni europee (sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea del 6 novembre 2018 e decisioni della Commissione europea del 19 dicembre 2012 e del 3 marzo 2023) riguarda gli enti non commerciali che negli anni 2012‑2013 hanno dichiarato, o comunque sono stati chiamati a versare, Imu/Tasi per oltre 50mila euro annui. Questi soggetti sono tenuti a presentare entro il prossimo 31 marzo la dichiarazione per il recupero dell’Ici relativamente al periodo dal 2006 al 2011. Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione, sono tenuti ad effettuare il relativo versamento.                             

Il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze del 4 febbraio 2026, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 7 febbraio 2026, ha approvato il modello di dichiarazione e le relative istruzioni e specifiche tecniche.                             

La risoluzione odierna istituisce i seguenti codici tributo per il versamento tramite modello F24:

  • 3974” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i terreni – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.
  • 3975” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 3976” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 3977” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 3978” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 3979” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”.

In sede di compilazione del modello F24, precisa la risoluzione, i codici andranno esposti nella sezione “SEZIONE IMU E ALTRI TRIBUTI LOCALI” in corrispondenza delle somme indicate esclusivamente nella colonna “importi a debito versati”, con le seguenti indicazioni:

  • nello spazio “codice ente/codice comune” è riportato il codice catastale del Comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • lo spazio “Ravv.” deve essere valorizzato solo in caso di ravvedimento
  • lo spazio “Immob. variati” deve essere valorizzato solo se siano intervenute delle variazioni per uno o più immobili che richiedano la presentazione della dichiarazione di variazione
  • gli spazi “Acc.” e “Saldo” devono essere entrambi valorizzati
  • nello spazio “Numero immobili” indicare il numero degli immobili (massimo 3 cifre)
  • nello spazio “Anno di riferimento” deve essere indicato l’anno cui si riferisce l’imposta, dal 2006 al 2011, nel formato “AAAA”
  •  in caso di versamento in forma rateale, il campo “rateazione/mese rif.” è valorizzato nel formato “NNRR”, dove “NN” rappresenta il numero della rata in pagamento e “RR” indica il numero complessivo delle rate. In caso di pagamento in un’unica soluzione, il suddetto campo è valorizzato con “0101”

Per il versamento delle somme tramite modello F24 “Enti pubblici” (F24EP), la risoluzione istituisce i seguenti codici tributo:

  • 344E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i  terreni- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 345E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per le aree fabbricabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo  16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 346E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base della rendita catastale- Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 347E” denominato “Imposta comunale sugli immobili (ICI) per i fabbricati il cui valore è determinato sulla base delle scritture contabili – Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 348E” denominato “Sanzioni da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”
  • 349E” denominato “Interessi da accertamento per omessa presentazione della dichiarazione, infedele dichiarazione, versamento inferiore al dichiarato – imposta comunale sugli immobili (ICI) Enti non commerciali recupero aiuto di Stato – articolo 16-bis, comma 8, del decreto-legge 16 settembre 2024, n. 131”

In fase di compilazione del modello F24EP, i codici tributo sono esposti nella sezione IMU-TASI con il valore “G”, con le seguenti indicazioni:

  • nel campo “codice”, del codice catastale del comune nel cui territorio sono situati gli immobili, reperibile nella tabella pubblicata sul sito internet dell’Agenzia delle entrate
  • nel campo “estremi identificativi”, nessun valore
  • nel campo “riferimento A” (composto da sei caratteri), nel primo carattere, il valore “U” (unica soluzione); nel secondo carattere, un valore a scelta tra “R” (ravvedimento) oppure “N” (nessun ravvedimento); nel terzo carattere di un valore a scelta tra “V” (immobili variati) oppure “N” (immobili non variati); dal quarto al sesto carattere, del numero degli immobili, da 001 a 999
  • nel campo “riferimento B”, dell’anno cui si riferisce l’imposta, dal 2006 al 2011, nel formato “AAAA”.

Regole comuni
Sia nel modello F24, sia nel modello F24EP, in ipotesi di versamento spontaneo, gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta e, in caso di ravvedimento, le sanzioni e gli interessi sono versati unitamente all’imposta dovuta.

La risoluzione ricorda che il versamento delle somme relative all’aiuto, detratti gli importi eventualmente già corrisposti a titolo di Ici per lo stesso periodo di imposta, è effettuato in favore dei Comuni in cui sono ubicati gli immobili oggetto del recupero e che le somme, comprensive degli interessi, se superiori a 100mila euro possono essere rateizzate in quattro quote trimestrali di pari importo.

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