Analisi e commenti

12 Marzo 2026

Determinazione del reddito d’impresa: le nuove regole nel Bilancio 2026

Il legislatore è intervenuto sulla rivendita delle azioni proprie, la deduzione di oneri connessi a piani di stock option e del costo di marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali

L’articolo 1, comma 131, della legge n. 199/2025 ha introdotto alcune norme “sperimentali” che, in quanto tali, intervengono a modificare parte delle regole sul reddito d’impresa solo per il periodo d’imposta 2026, oppure per il periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025 per i contribuenti che non hanno un periodo d’imposta coincidente con l’anno solare.

Ci si riferisce, in particolare, ai seguenti casi: la rivendita delle azioni proprie (lettera a), la deduzione di oneri connessi a piani di stock option (lettera b) e la deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita (lettera c).

Anche in considerazione della loro natura “sperimentale”, il successivo comma 132 specifica che tali operazioni dovranno essere indicate in un apposito prospetto della dichiarazione dei redditi.

Il regime fiscale della rivendita di azioni proprie
L’articolo 1, comma 131, lettera a) della legge di bilancio 2026 ha introdotto una modifica rilevante in tema di rivendita di azioni o quote proprie.

La rivendita di azioni proprie è l’operazione societaria con cui un’azienda decide di alienare i titoli precedentemente riacquistati dai soci. Secondo i principi civilistici che regolano la materia (articoli 2357 e ss. del codice civile e principio contabile nazionale Oic 28), le azioni proprie acquistate vengono iscritte in una riserva negativa del patrimonio netto; l’eventuale realizzo derivante dalla rivendita rappresenta una semplice movimentazione patrimoniale, non transitando a conto economico. Peraltro, la medesima rappresentazione contabile è prevista nell’ambito dei principi contabili internazionali dall’Ifrs 9.

Dal punto di vista fiscale, proprio in ragione della natura esclusivamente patrimoniale dell’operazione, viene recepita la rappresentazione contabile di bilancio. Pertanto, la rivendita di azioni proprie è ritenuta fiscalmente neutrale e non dà origine a componenti positivi o negativi di reddito, tanto ai fini Ires quanto ai fini Irap.

In via sperimentale, invece, il margine, cioè la differenza tra il corrispettivo della vendita e il costo di acquisto delle azioni proprie, viene classificato come ricavo imponibile. In sostanza, l’operazione, sebbene continui contabilmente a costituire un’iscrizione di patrimonio netto, diventa fiscalmente rilevante. Tale modifica costituisce un’esplicita deroga al principio di derivazione rafforzata di cui all’art. 83 del Tuir e risulta applicabile, sempre in via sperimentale, alle sole cessioni effettuate nel 2026. A tal proposito, si ricorda che la derivazione rafforzata – applicabile dal 2008 ai soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs ed estesa dal 2016 anche ai soggetti Oic adopter – aggiunge alla dipendenza del reddito dal bilancio d’esercizio la rilevanza fiscale dei criteri contabili di qualificazione, classificazione e imputazione temporale.

La novità consiste, dunque, nel rendere imponibile, per il solo periodo 2026, un componente che, in base alla rappresentazione contabile, non transita a conto economico come ricavo.

Come chiarito dalla relazione illustrativa al disegno di legge di bilancio, la disposizione è finalizzata ad equiparare il trattamento fiscale delle operazioni sulle azioni proprie a quello degli acquisti/cessioni di partecipazioni di terzi, sul presupposto che il valore generato dall’acquisto e rivendita di azioni proprie non presenti, nella sostanza, tratti differenti da quello di un’attività di trading.

Il legislatore si occupa, inoltre, di agevolare la società nella determinazione del costo di acquisto delle azioni proprie, soprattutto quando le azioni sono state riacquistate in più tranches: si considerano vendute per prime le azioni acquistate in data meno recente (c.d. criterio Fifo).

La deduzione di oneri connessi a piani di stock option
L’articolo 1, comma 131, lettera b) della nuova legge di bilancio ha esteso il criterio – già introdotto dalla legge di bilancio 2025 all’articolo 95, comma 6 bis, Tuir,  per il pagamento basato su azioni regolato con strumenti rappresentativi di capitale – che lega la deducibilità degli oneri del piano di stock option al momento dell’assegnazione effettiva degli strumenti finanziari ai beneficiari anche alle operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa (stock option o stock grant cash settled).

La disposizione interessa i soggetti che adottano i principi contabili internazionali Ias/Ifrs. In particolare, l’Ifrs 2 definisce l’operazione con pagamento basato su azioni regolate per cassa come quel meccanismo con cui l’impresa acquista o riceve beni e/o servizi verso l’assunzione di un’obbligazione avente ad oggetto il pagamento di un importo definito in relazione al valore delle proprie azioni (od opzioni su azioni).

Contabilmente, l’iscrizione dei relativi oneri viene effettuata pro quota lungo il periodo di maturazione (vesting period), contestualmente alla prestazione dei servizi o all’acquisizione dei beni, in contropartita a una passività finanziaria.

Fino al recente intervento legislativo, per gli Ias/Ifrs adopter i costi imputati a conto economico per operazioni con pagamento basato su azioni regolate per cassa erano considerati fiscalmente deducibili pro quota durante il periodo di maturazione, nel rispetto del principio di derivazione rafforzata.

A seguito della modifica, tali costi devono considerarsi deducibili solo nel momento dell’effettivo pagamento, al fine di allineare il momento della deduzione fiscale a quello in cui la componente di costo diventa certa (principio di cassa).

La novità in esame si applica ai piani deliberati a partire dal periodo 2025. Per i piani deliberati prima del 2025, quindi, troveranno applicazione le precedenti regole di deducibilità fiscale ancorate alla rilevanza fiscale durante il periodo di maturazione.

La deduzione del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali a vita utile indefinita
L’intervento normativo mira a razionalizzare le divergenze tra rappresentazione contabile e disciplina fiscale, eliminando di fatto il beneficio della deduzione extracontabile per i soggetti che adottano i principi contabili internazionali.

In particolare, la novella introdotta dal comma 131, lettera c), legge di bilancio 2026 si occupa di razionalizzare le regole di deducibilità del costo dei marchi d’impresa, dell’avviamento e delle attività immateriali per i soggetti Ias/Ifrs adopter.

A differenza dei principi contabili nazionali (Oic 24), i principi internazionali non prevedono l’ammortamento sistematico dell’avviamento e delle attività a vita utile indefinita, bensì il solo assoggettamento all’impairment test, cioè alla svalutazione per perdita di valore (Ias 36). Tale riduzione di valore costituisce, sotto il profilo contabile, un’iscrizione di conto economico.

La disciplina contenuta nell’articolo 103, comma 3 bis, del Tuir consente ai soggetti Ias/Ifrs di dedurre fiscalmente, in misura non superiore a un diciottesimo, il costo dei marchi e dell’avviamento, indipendentemente dal fatto che tali oneri siano transitati a conto economico. In via sperimentale, la deduzione fiscale viene, invece, subordinata all’avvenuta imputazione a conto economico dei relativi costi, fino a concorrenza di questi ultimi. In particolare, la deduzione è ammessa in misura non superiore a un diciottesimo del valore delle suddette attività immateriali, a partire dal periodo d’imposta in cui sono imputati a conto economico i relativi costi (e fino a concorrenza di questi ultimi). Ne consegue che, se la svalutazione contabile è superiore alla quota di deducibilità annua, le quote non dedotte saranno recuperate nei periodi successivi, nei limiti dell’ammortamento fiscale massimo deducibile per ciascun periodo d’imposta.

Il legislatore è intervenuto anche sulla c.d. entry tax, la disciplina fiscale che regola il valore dei beni “in ingresso” da determinare, ad esempio, nei casi di una società che trasferisce in Italia la propria residenza fiscale oppure di un soggetto che trasferisce attivi a una propria stabile organizzazione o, ancora, di trasferimento in Italia di un complesso aziendale (articolo 166 bis del Tuir). In tali situazioni, la nuova previsione stabilisce che la deduzione del valore fiscale di tali beni (marchi d’impresa, avviamento e attività immateriali a vita utile indefinita) è ammessa, nel 2026, in misura non superiore a un diciottesimo della differenza tra tale valore e quello rilevato in bilancio, a prescindere dall’imputazione a conto economico.

Sulle novità fiscali presenti nella legge di bilancio 2026 sono disponibili anche i seguenti approfondimenti:
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