6 Marzo 2026
Teatro italiano ma artista di fuori: corrispettivo tassabile in Italia
Se la convenzione con lo Stato di residenza preserva la potestà impositiva del nostro Paese già prevista dal Tuir, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione
L’Agenzia delle entrate ha dato alcune indicazioni sul trattamento ai fini delle imposte dirette dei compensi ricevuti da un artista dello spettacolo non residente da parte di un teatro con sede in Italia per rappresentazioni svolte nel nostro Paese. Secondo quanto previsto dal Tuir, i compensi per tali prestazioni, in quanto svolte in Italia, generano redditi di lavoro autonomo, ai quali i sostituti d’imposta sono tenuti ad applicare una ritenuta a titolo d’imposta del 30% (articolo 25, comma 2, del Dpr n. 600/1973).
Se, come in questo caso, sussiste una convenzione che conferma la potestà impositiva dell’Italia, spetta all’altro Stato risolvere l’eventuale doppia imposizione che dovesse presentarsi.
Nel caso trattato, il contribuente è un soggetto residente all’estero, in un paese che ha sottoscritto con l’Italia una convenzione contro le doppie imposizioni. L’istante, cantante lirico a partita Iva, ha sottoscritto un contratto con un teatro italiano per lo svolgimento di una prestazione artistica. All’atto del pagamento del corrispettivo, il contribuente si è visto applicare la ritenuta d’acconto del 30%.
Il contribuente, nel presentare istanza di interpello, ha chiesto un parere al fine di verificare il corretto trattamento fiscale applicabile ai corrispettivi derivanti da prestazioni artistiche rese in Italia, formulando quesiti sui seguenti punti:
- la legittimità o meno della ritenuta d’acconto operata dal proprio committente
- le modalità per ottenere il rimborso di quanto trattenuto allo Stato italiano
- le indicazioni per accedere all’esenzione di imposta dei compensi per le prestazioni future rese in Italia.
Secondo la soluzione interpretativa prospettata dal contribuente, i compensi da questi percepiti per le prestazioni artistiche rese in Italia sarebbero soggetti a tassazione esclusivamente nello Stato di residenza, in relazione alla Convenzione sottoscritta con lo Stato italiano.
L’Agenzia delle entrate ha reso il suo parere partendo dal Testo unico delle imposte sui redditi (articolo 3, comma 1, Tuir) e in particolare dalla regola generale per cui i soggetti non residenti sono tassabili solo per i redditi prodotti nello Stato italiano. Inoltre, si considerano prodotti in Italia i redditi di lavoro autonomo derivanti da attività esercitate nel territorio dello Stato (articolo 23, comma 1, lettera d) Tuir). Nel caso specifico, peraltro, la stessa disposizione stabilisce che si considerano prodotti in Italia i compensi conseguiti da imprese, società o entri non residenti corrisposti da soggetti residenti nel territorio dello Stato per prestazioni artistiche o professionali effettuate per loro conto nel territorio dello Stato. Quindi, per il Tuir, il compenso è imponibile in Italia se la prestazione lavorativa è svolta in Italia. I sostituti d’imposta italiani che corrispondono detti redditi, inoltre, devono applicare una ritenuta Irpef nella misura del 30%.
Questo il quadro della normativa interna, che, tuttavia, va coordinata con l’eventuale esistenza di una convenzione contro le doppie imposizioni stipulata dall’Italia con un Paese estero che sia applicabile nel caso specifico. Ciò in base al principio di prevalenza del diritto convenzionale su quello interno, per cui in presenza di una Convenzione, il diritto convenzionale prevale su quello interno (articolo 169 del Tuir e articolo 75 del Dpr n. 600/1973).
Nel caso analizzato, l’articolo 17 della Convenzione invocata dal contribuente stabilisce che “i redditi che un residente di uno Stato contraente ritrae dalle sue prestazioni personali esercitate nell’altro Stato contraente in qualità di artista dello spettacolo, quale un artista di teatro, del cinema, della radio o della televisione o in qualità di musicista, nonché di sportivo, possono essere tassati in detto altro Stato”.
La convenzione, quindi, conferma la potestà impositiva italiana e attribuisce allo Stato di residenza la facoltà di risolvere l’eventuale problema di una doppia imposizione, prevedendo che possa esentare da imposte i redditi tassati in Italia.
Coerentemente a tale principio, l’Agenzia conclude che il contribuente non possa chiedere il rimborso delle ritenute già applicate né chiedere di disapplicare in via preventiva la ritenuta sui compensi futuri nuove prestazioni artistiche che dovesse svolgere in Italia.
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