4 Marzo 2026
Luce sul vincolo temporale per la cessione intra-Ue perfezionata
L’Agenzia delle entrate fornisce indicazioni sulle operazioni attive intracomunitarie, tra adempimenti, tempi di prova del trasporto e ipotesi complesse di beni in lavorazione
In caso di cessioni intracomunitarie di beni con lunghe lavorazioni, per i quali il cedente emette fatture per pagamenti periodici antecedenti l’effettiva consegna, il termine di 90 giorni entro i quali i beni devono arrivare nello Stato membro di destinazione, per non far scattare la nuova sanzione, decorre dal momento dell’affido al trasportatore.
Con la risposta n. 65 del 4 marzo 2026, l’Agenzia delle entrate interviene sull’applicazione della nuova sanzione prevista dal decreto legislativo 87/2024 per le cessioni intracomunitarie effettuate senza addebito d’imposta quando, entro novanta giorni dalla consegna del bene al cessionario o a un suo incaricato, non sia acquisita la prova dell’arrivo in un altro Stato membro.
Il quesito alla base della risposta riguarda un’azienda impegnata nella produzione, lunga e articolata, di generatori di vapore destinati a un impianto situato in un altro Paese dell’Unione. La complessità dei macchinari, costruiti su misura e privi di qualsiasi possibilità d’impiego alternativo, comporta un ciclo produttivo di più anni. Nonostante il cessionario acquisisca la proprietà dei componenti nelle varie fasi, i beni rimangono nello stabilimento italiano del cedente per successive lavorazioni, assemblaggi e collaudi, fino a quando non saranno completi e fisicamente trasportabili.
La società ha emesso fatture non imponibili per ciascuna fase conclusa, come se tali pagamenti anticipati fossero legati a cessioni intracomunitarie già perfezionate. Con l’entrata in vigore del nuovo regime sanzionatorio, tuttavia, è sorto il dubbio che il termine dei novanta giorni potesse decorrere già da queste consegne parziali, pur in assenza di un bene idoneo alla spedizione.
In particolare, la disposizione introdotta dall’articolo 2 del Dlgs 87/2024 nell’articolo 7 del Dlgs n. 471/1997 prevede una sanzione pari al 50% dell’Iva dovuta nei casi in cui un’operazione sia fatturata come cessione intracomunitaria non imponibile (articolo 41, comma 1, lettera a), Dl n. 331/1993), ma il bene non risulta arrivato nello Stato membro di destinazione entro 90 giorni dalla consegna al cessionario o al vettore incaricato. La sanzione non si applica se, entro i successivi trenta giorni, il cedente regolarizza la fattura, emettendo una nota di debito e versando l’imposta.
Una modifica, osserva l’Agenzia, che risponde a un’esigenza di allineamento sistematico. Il legislatore ha, infatti, ritenuto opportuno rendere omogenea la disciplina delle cessioni intracomunitarie con quella già vigente per le esportazioni indirette, nelle quali un termine analogo è da tempo previsto per mantenere la non imponibilità dell’operazione.
Poi, ripercorrendo il quadro normativo di riferimento, ricorda che, per qualificare un’operazione come cessione intracomunitaria non imponibile, rimangono essenziali gli elementi tradizionalmente richiesti dalla norma: la natura onerosa dell’operazione, la soggettività Iva delle parti, il trasferimento del diritto di proprietà e, soprattutto, il passaggio fisico del bene in un altro Stato membro. La giurisprudenza nazionale e la prassi dell’Agenzia hanno più volte chiarito che l’effettività del trasporto non è un dettaglio formale, ma la condizione che consente la mancata applicazione dell’imposta.
Sotto il profilo temporale, l’articolo 39 del Dl 331/1993 stabilisce che la cessione intracomunitaria si considera effettuata al momento dell’inizio del trasporto verso il cessionario o un suo incaricato. Se la fattura viene emessa prima, il momento impositivo coincide con la data del documento, ma solo in relazione all’importo fatturato.
Nel caso esaminato, secondo l’Amministrazione i pagamenti periodici rappresentano acconti legati alle fasi concluse di un progetto complesso e pluriennale. Anche se il cessionario acquisisce formalmente la proprietà dei beni man mano che vengono realizzati, questi restano nello stabilimento italiano per ulteriori lavorazioni, assemblaggi e collaudi. In questa situazione, la vera cessione rilevante ai fini della disciplina sanzionatoria si verifica solo quando il bene è completo e viene materialmente consegnato al terzo per il trasporto o la spedizione per il trasferimento nello Stato membro di destinazione.
Pertanto, il termine di 90 giorni decorre da quel momento, non dalla data delle fatture di acconto né dalla consegna di componenti ancora in lavorazione. La prova del trasferimento può essere fornita tramite Ddt, Cmr o altra documentazione idonea, in linea con la prassi unionale e nazionale (ad esempio, la circolare 12/2020).
Se il termine decorre inutilmente senza prova dell’arrivo, il cedente deve regolarizzare tempestivamente per evitare la sanzione. Qualora successivamente venga acquisita la prova dell’effettiva uscita dal territorio nazionale, il cedente potrà recuperare l’Iva versata tramite nota di variazione (ex articolo 26, Dpr n. 633/1972) o mediante richiesta di rimborso (ex articolo 30‑ter), in coerenza con la giurisprudenza della Corte di giustizia (sentenza C‑563/12), che impone agli Stati membri di garantire il diritto alla non imponibilità, quando la prova del trasferimento è fornita anche in un momento successivo.
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