4 Marzo 2026
Integratori alimentari e medicazioni con aliquota Iva ridotta al 10%
La tassazione agevolata può essere applicata soltanto dopo aver interpellato l’Agenzia delle dogane e sulla base della classificazione merceologica da questa assegnata al prodotto
La cessione del prodotto utilizzato come medicazione primaria per la cura di ferite acute e croniche, comprese quelle infette o che presentano rischio di infezione è soggetta all’aliquota Iva ridotta del 10 per cento. Stessa aliquota per gli integratori alimentari che presentano determinate caratteristiche.
Il via libera all’applicazione della tassazione ridotta è espresso dall’Agenzia delle entrate sulla base del parere tecnico delle Dogane, che riconoscono i prodotti oggetto di due diversi interpelli come appartenenti a voci della Nomenclatura combinata agevolabili.
I chiarimenti, rispettivamente, nelle risposte n. 61 e 64 del 3 marzo 2026.
Risposta n. 61
Il chiarimento fornito dalla risposta n. 61 è richiesto da una società che opera nel settore dei dispositivi medici e si occupa di sviluppo, preparazione, confezionamento, distribuzione e vendita, all’ingrosso e al dettaglio, di prodotti destinati in particolare al trattamento di lesioni cutanee. Tra questi rientra un preparato spalmabile utilizzato come medicazione primaria per la cura di ferite acute e croniche, comprese quelle infette o che presentano rischio di infezione. In vista della sua commercializzazione, l’azienda ha chiesto all’Agenzia delle dogane e dei monopoli un accertamento tecnico per stabilire la corretta classificazione doganale del prodotto e, nell’attesa del parere tecnico, ha comunque iniziato a venderlo applicando l’aliquota Iva ordinaria del 22 per cento.
La ditta specifica che il prodotto è un dispositivo medico destinato all’uso umano e con una finalità chiaramente terapeutica, poiché contribuisce al trattamento o all’alleviamento di lesioni cutanee, ma non può essere considerato un medicinale in senso stretto, perché non contiene principi attivi farmacologici né sostanze biologiche vitali e non agisce tramite meccanismi farmacologici, immunologici o metabolici.
Detto ciò, la società vuole sapere se sia possibile applicare alla medicazione l’aliquota Iva ridotta del 10%, prevista dal numero 114 della Tabella A, Parte III, del decreto Iva, in base alla norma di interpretazione autentica introdotta dalla legge di bilancio 2019, che estende l’aliquota agevolata ad alcuni dispositivi medici a base di sostanze normalmente impiegate in trattamenti medicali, purché classificabili nella voce doganale 3004.
L’Agenzia osserva che, dalla lettura della normativa, risulta quindi chiaro che per applicare l’aliquota ridotta non è sufficiente che un prodotto sia un dispositivo medico: è necessario che rientri esattamente nella voce 3004 della Nomenclatura combinata. Sul punto l’Amministrazione finanziaria si è già espressa più volte con documenti di prassi confermando che la norma estensiva di interpretazione autentica non riguarda tutti i dispositivi medici, bensì solo quelli classificabili, appunto, nella voce 3004 della Nomenclatura combinata.
Per stabilire se la tassazione ridotta sia applicabile al prodotto oggetto del quesito è dunque essenziale la valutazione effettuata dall’Adm, anche tramite i propri laboratori. La società riferisce che per le Dogane, interpellate al riguardo, il preparato soddisfa i criteri per essere inserito proprio nella voce 3004, in particolare nel codice NC 3004 90 00, relativo ai medicamenti costituiti da preparazioni miscelate destinate a impieghi terapeutici o profilattici e commercializzate in dosi o per la vendita al dettaglio. L’Adm segnala, inoltre, che le sostanze contenute nella preparazione esercitano effetti benefici tali da giustificare l’inquadramento come “altra preparazione medicinale” della voce 3004, e che risultano quindi rispettati i requisiti indicati dalla Nota complementare 1 al Capitolo 30 della Nomenclatura combinata. A conferma della corretta classificazione vengono richiamate anche alcune informazioni tariffarie vincolanti relative a prodotti simili, anch’essi ricondotti al medesimo codice.
Di conseguenza, l’Agenzia delle entrate, sulla base della classificazione effettuata dalle Dogane, ritiene che le cessioni del prodotto oggetto dell’interpello possano beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10 per cento.
Risposta n. 64
L’interpello risolto con la risposta n. 64 riguarda un’azienda italiana attiva nella ricerca, produzione e distribuzione di dispositivi medicali innovativi. La società chiede chiarimenti sull’aliquota Iva da applicare a una serie di integratori alimentari e preparazioni destinate alla nutrizione sportiva o funzionale, presentati in varie forme: polveri, capsule, compresse e barrette. Per ciascuno di essi la società ha ricevuto i pareri tecnici rilasciati dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli, che ne ha definito la rispettiva classificazione doganale.
La ditta si rivolge all’Agenzia delle entrate per avere delucidazioni sull’eventuale applicazione dell’aliquota Iva ridotta del 10% ai prodotti in questione. L’azienda ritiene che tutti gli integratori interessati possano beneficiarne: quelli classificati dall’Adm nella voce doganale 2106, perché riconducibili al numero 80 della Tabella A, Parte III, del decreto Iva, relativo alle preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove, e quelli classificati nella voce 1806, perché rientrano nel numero 64 della stessa Tabella, che include il cioccolato e le altre preparazioni alimentari contenenti cacao non confezionate in forme di pregio.
L’Agenzia è dello stesso parere.
La risposta richiama innanzitutto i numerosi documenti di prassi con cui l’Amministrazione ha precisato che l’aliquota Iva del 10% può essere applicata agli integratori alimentari classificabili, sulla base del parere dell’Agenzia delle dogane e dei monopoli, nella voce 2106 della Nomenclatura combinata. Tale voce corrisponde alla 21.07 della Tariffa doganale pre‑1988, richiamata dal menzionato numero 80. La corretta classificazione merceologica dei prodotti è quindi il presupposto essenziale per l’applicazione dell’agevolazione.
Nel caso specifico, la classificazione operata dalle Dogane per i prodotti inclusi nella voce 2106, dedicata alle “preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove”, è coerente con la Nota complementare 5 al Capitolo 21 della Nomenclatura combinata, che ricomprende nella voce 2106 anche le preparazioni presentate in dosi e destinate a essere utilizzate come integratori alimentari, purché non siano riconducibili ad altre voci più specifiche. Le Note esplicative del Sistema armonizzato confermano questa impostazione, precisando che gli integratori a base di vitamine, aminoacidi, minerali o estratti, confezionati come supplementi dell’alimentazione normale e privi di una quantità di ingredienti attivi tale da conferire loro finalità terapeutiche, devono essere classificati nel codice 2106.
Il parere dell’Adm conferma inoltre che nessuno dei prodotti ricade nelle sottovoci relative agli sciroppi, escluse dal beneficio salvo che si tratti di integratori disciplinati dal Dlgs n. 169/2004. Di conseguenza, i preparati classificati nella voce 2106 possono effettivamente essere ricondotti al numero 80 della Tabella A, Parte III, con applicazione dell’Iva al 10 per cento.
Per quanto riguarda gli altri integratori collocati nel Capitolo 18, voce 1806, relativo alla cioccolata e alle preparazioni alimentari contenenti cacao, la classificazione deriva dal fatto che tali preparazioni contengono cacao e, per espressa previsione del Sistema armonizzato, non possono essere incluse nella voce 2106 proprio a causa della presenza di questo ingrediente. Le sottovoci individuate (in particolare 1806 90 70 e 1806 32 10) corrispondono alle preparazioni per bevande contenenti cacao e alle barrette con aggiunta di cereali o frutta. Anche per questi prodotti la normativa Iva prevede l’aliquota ridotta del 10% tramite il numero 64 della Tabella A, Parte III, che comprende il cioccolato e le preparazioni contenenti cacao purché confezionati in imballaggi non di pregio.
In definitiva, sulla base delle classificazioni tecniche fornite dall’Adm, l’Agenzia delle entrate conclude che sia i prodotti classificati nella voce 2106 sia quelli riconducibili alla 1806 possono beneficiare dell’aliquota Iva ridotta del 10%, poiché rispondono ai requisiti richiesti dai numeri 80 e 64 della Tabella A, Parte III, del decreto Iva.
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