24 Febbraio 2026
Detassazione aumenti retributivi, indicazioni pratiche dall’Agenzia
Chiarimenti sul perimetro delle imposte sostitutive di favore introdotte dalla legge di bilancio 2026 per gli incrementi contrattuali e per gli importi connessi a lavoro notturno, festivo e per turni nel settore privato
Con la circolare n. 2 del 24 febbraio 2026, l’Agenzia delle entrate fornisce le prime indicazioni operative sulle novità apportate dalla legge di bilancio 2026 (legge 199/2025), sulla tassazione degli incrementi retributivi derivanti dai rinnovi contrattuali e delle maggiorazioni e indennità per lavoro notturno, festivo, nei giorni di riposo settimanale o per i turni.
Il comma 7 della legge di bilancio 2026, infatti, ha previsto che gli incrementi retributivi corrisposti nel corso del 2026, in attuazione dei rinnovi dei contratti collettivi nazionali sottoscritti nel triennio 2024-2026, siano assoggettati a un’imposta sostitutiva dell’Irpef pari al 5 per cento. Il beneficio si applica solamente ai lavoratori dipendenti del settore privato, che possedevano nel 2025 un reddito di lavoro dipendente non superiore a 33mila euro.
Chiarimenti anche sull’aliquota agevolata introdotta sempre dalla legge di bilancio 2026 a favore dei dipendenti privati sulle maggiorazioni e indennità pagate nel 2026 per lavoro notturno, festivo, svolto nei giorni di riposo e su turni.
Il perimetro dell’imposta sostitutiva sugli aumenti salariali
Nella circolare, l’Agenzia fornisce innanzitutto alcuni chiarimenti di dettaglio sulla tassazione di favore dedicata agli incrementi retributivi dei lavoratori del settore privato con reddito fino a 33mila euro. Innanzitutto, precisa che l’imposta sostitutiva del 5% si applica ai soli incrementi retributivi che confluiscono nella retribuzione diretta: si tratta, dunque, delle dodici mensilità, della tredicesima e della quattordicesima.
Sono inclusi gli istituti retributivi indiretti interessati dai medesimi incrementi retributivi, quali le assenze, per la sola parte integrata dal datore di lavoro, che danno diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità/paternità, infortunio).
Restano, invece, escluse le somme corrisposte per prestazioni aggiuntive all’ordinaria attività come, ad esempio, gli scatti di anzianità, le ore di lavoro superiori al normale orario che godono di maggiorazioni o le indennità e le maggiorazioni per lavoro notturno o festivo, e le indennità di turno.
Avendo carattere straordinario, restano escluse anche le somme erogate una tantum, seppur disposte dal rinnovo contrattuale, e il Tfr, la cui erogazione avviene in un momento successivo rispetto a quello della prestazione lavorativa.
Ancora, il documento di prassi precisa che se il rinnovo dei Ccnl prevedeva l’erogazione in più tranche degli aumenti, beneficiano dell’agevolazione solamente gli importi erogati dal 1° gennaio 2026 (anche se l’erogazione è iniziata precedentemente).
L’agevolazione si applica anche laddove l’incremento retributivo abbia assorbito l’importo riconosciuto al dipendente a titolo di superminimo.
Logicamente, per coloro che beneficiano del “regime impatriati”, l’imposta si applica limitatamente alla quota imponibile dell’aumento contrattuale.
L’imposta sostitutiva per lavoro notturno, festivo e turni
La circolare analizza anche il beneficio che la legge di bilancio 2026 (articolo 1, commi 10 e 11) dedica alle maggiorazioni e indennità corrisposte per lavoro notturno, per lavoro svolto nei giorni festivi e di riposo, per le indennità di turno e ulteriori emolumenti connessi al lavoro a turni.
Rientrano nell’agevolazione anche le indennità di reperibilità previste dai Ccnl, in relazione a tali tipologie di lavoro.
Per i dipendenti che nel 2025 non hanno superato 40mila euro di reddito di lavoro dipendente, è prevista, in relazione a tali emolumenti, un’imposta sostitutiva pari al 15 per cento, entro il limite annuo complessivo di 1.500 euro (da intendersi come franchigia).
L’Agenzia precisa che sono escluse dall’ambito di applicazione dell’agevolazione le somme erogate in base ad accordi territoriali e aziendali, nonché gli istituti retributivi indiretti, a carico del datore di lavoro, nel caso di assenza dal lavoro (malattia, maternità/paternità, infortuni), quelli differiti (Tfr), e le voci riguardanti la retribuzione diretta ordinaria (quindi anche la tredicesima e la quattordicesima mensilità).
Restano, inoltre, escluse le somme corrisposte, a qualsiasi titolo, per lavoro straordinario, eccetto che festivo o notturno, e i compensi che, ancorché denominati come maggiorazioni o indennità, sostituiscono in tutto o in parte la retribuzione ordinaria.
Come disposto dal comma 11, l’agevolazione non si applica ai lavoratori degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande e ai lavoratori del comparto del turismo, inclusi gli stabilimenti termali, ai quali, invece, è riconosciuto un trattamento integrativo speciale (comma 18 della legge di bilancio 2026).
Salvo espressa rinuncia scritta, i benefici sono corrisposti direttamente dal datore di lavoro. In caso di più datori di lavoro o di datori di lavoro diversi nel corso del 2025, il lavoratore dovrà consegnare le Certificazioni uniche dei rapporti di lavoro precedenti o sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà. Si avvarrà, invece, della dichiarazione dei redditi il dipendente privo di un sostituto d’imposta, o il contribuente che preferisce assoggettare gli emolumenti alla tassazione ordinaria, o nel caso in cui abbia beneficiato dell’agevolazione in assenza dei presupposti.
Come usufruire delle agevolazioni
Le imposte sostitutive sono applicate direttamente dal sostituto d’imposta, che deve versarle utilizzando i codici tributo istituiti con risoluzioni n. 2 e n. 3 approvate lo scorso 29 gennaio. È in ogni caso aperta la possibilità per il lavoratore di avvalersi della tassazione ordinaria, attraverso un’espressa rinuncia scritta. Nel caso in cui, invece, il lavoratore sia privo di un sostituto d’imposta, potrà beneficiare della tassazione più favorevole nella dichiarazione dei redditi relativa all’anno d’imposta 2026.
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