9 Aprile 2026
Invio della comunicazione rilevante, istruzioni operative per le imprese
Definite le modalità di trasmissione delle informazioni nell’ambito degli obblighi informativi della Global minimum tax per le imprese multinazionali e nazionali con fatturato superiore a 750 milioni
Definite le modalità per presentare la comunicazione rilevante, uno degli adempimenti cardine della disciplina della Global minimum tax. Le indicazioni sono contenute nel provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 aprile 2026, che dispone in modo puntuale i termini e le modalità per la presentazione della Comunicazione rilevante da parte delle imprese appartenenti ai gruppi multinazionali o nazionali che rientrano nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa.
Il provvedimento fornisce inoltre chiarimenti sullo scambio di informazioni tra amministrazioni fiscali in attuazione alla direttiva europea Dac 9 e degli accordi qualificati tra autorità competenti sottoscritti dall’Italia.
Si ricorda che il Dlgs n. 209/2023 in attuazione della riforma in tema di fiscalità internazionale e in linea con la direttiva Ue 2022/2523, introduce specifici obblighi informativi per imprese italiane ed entità trasparenti costituite secondo la legge italiana appartenenti a un gruppo multinazionale o nazionale che rientra nell’ambito applicativo dell’imposizione integrativa della Global minimum tax. Tali soggetti devono presentare all’Agenzia delle entrate la “comunicazione rilevante”, contenente informazioni sul gruppo multinazionale o nazionale di appartenenza. Il Decreto del vice ministro del 16 ottobre 2025 ha stabilito modalità, elementi e condizioni per la trasmissione della comunicazione (vedi articolo “Attuazione della Global Minimum Tax, il modello di Comunicazione rilevante). Con il provvedimento odierno l’Agenzia fornisce le istruzioni per effettuare l’invio. L’Allegato 1 contiene il tracciato Xml e lo schema Xsd, mentre l’Allegato 2 fornisce le modalità tecniche per la presentazione.
Chi deve presentare la comunicazione rilevante
L’adempimento riguarda le imprese localizzate in Italia che fanno parte di un gruppo multinazionale o nazionale i cui ricavi annuali consolidati sono pari o superiori a 750 milioni di euro. La soglia deve risultare nel bilancio consolidato della capogruppo in almeno 2 degli ultimi 4 esercizi. Se uno o più dei quattro esercizi ha durata inferiore o superiore a dodici mesi, la soglia è determinata in proporzione per ciascun esercizio. Il gruppo formato da imprese neocostituite che non dispone di bilanci consolidati relativi ad esercizi precedenti applica le disposizioni del provvedimento a partire dal terzo esercizio se raggiunge la soglia di ricavi nei due esercizi precedenti.
Le imprese sono esonerate dall’obbligo se per la presentazione è individuata un’altra impresa, localizzata in Italia o all’estero, o la controllante capogruppo, purché localizzate in Paesi con cui l’Italia intrattiene un Accordo Qualificato di scambio automatico di informazioni (per maggiori dettagli vedi articoli Global minimum tax: indicazioni sul modello di notifica e Comunicazione “Global minimum tax”: il modello per notificare la delega).
Le entità a controllo congiunto e le entità sussidiarie a controllo congiunto localizzate in Italia, soggette all’imposta minima nazionale, presentano la comunicazione rilevante in assenza della controllante capogruppo, dell’impresa designata o di un’altra impresa del gruppo ivi localizzata che presenta tale comunicazione per loro conto. Se non è stata nominata un’impresa designata, ogni controllante capogruppo localizzata in Italia di un gruppo a controllante multipla presenta la comunicazione rilevante con le informazioni e i dati riguardanti tutti i gruppi che compongono il gruppo a controllante multipla.
Non sono tenute all’obbligo, infine, le entità escluse di cui all’articolo 11 del Dlgs. 209/2023, salvo che abbiano esercitato l’opzione quinquennale per essere trattate come imprese del gruppo.
Che cosa contiene
La comunicazione rilevante, costituita da una sezione generale e da una o più sezioni giurisdizionali, contiene i dati e le informazioni necessari per determinare l’imposizione integrativa dovuta da un gruppo multinazionale o nazionale, come indicato nel modello tipo di cui all’Allegato 1 al decreto ministeriale.
Se, per un determinato esercizio, più Paesi hanno diritti di imposizione su un gruppo multinazionale, la comunicazione rilevante deve essere compilata secondo le Regole Ocse. Nella comunicazione il gruppo deve indicare eventuali differenze tra le Regole Ocse e le normative fiscali adottate dai diversi Paesi che hanno competenza impositiva. In Italia l’Agenzia delle entrate può chiedere ulteriori informazioni sulle divergenze segnalate, per valutare il rischio fiscale effettivo, e verificare se l’imposizione integrativa dovuta in Italia è stata correttamente calcolata.
Se, invece, in un esercizio, è un solo Paese ad avere diritti d’imposizione sul gruppo multinazionale o nazionale, la comunicazione rilevante va compilata secondo la normativa di quel Paese.
Infine, quando una controllante capogruppo localizzata nel territorio dello Stato italiano, appartenente ad un gruppo nazionale, detiene, direttamente o indirettamente, un’entità a controllo congiunto o un’entità sussidiaria a controllo congiunto soggette all’imposta minima nazionale equivalente in un altro Paese, la comunicazione rilevante è compilata secondo le regole Ocse o secondo la normativa del Paese che applica l’imposta minima nazionale equivalente con i requisiti per essere considerata un Porto Sicuro.
Il provvedimento precisa che gli importi oggetto di comunicazione vanno comunicati nella valuta utilizzata dall’entità tenuta alla comunicazione nel bilancio consolidato o nel proprio bilancio di esercizio. Tutti gli importi utilizzati per determinare l’utile o perdita rilevante e l’imposizione integrativa dovuta in un Paese che non risultano espressi nella valuta di presentazione del bilancio consolidato vanno convertiti in questa valuta applicando i pertinenti principi di conversione valutaria del principio contabile autorizzato utilizzato per la preparazione del bilancio consolidato del gruppo.
Termini e modalità di invio
L’obbligo della comunicazione rilevante parte a decorrere dall’esercizio che ha inizio il 31 dicembre 2023 o in data successiva. La comunicazione rilevante va inviata entro il 15° mese successivo alla fine dell’esercizio di riferimento (per l’esercizio transitorio, il termine è entro il 18° mese successivo alla sua chiusura). Per la prima comunicazione rilevante, la scadenza non può essere precedente al 30 giugno 2026, a prescindere dall’esercizio.
L’invio avviene tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, direttamente o tramite intermediari abilitati. I dati devono essere trasmessi usando un file in formato XML, secondo il tracciato previsto nell’allegato tecnico.
Eventuali aggiornamenti agli allegati tecnici saranno pubblicati sul sito dell’Agenzia. Le informazioni già inviate possono essere sostituite entro i termini previsti per la presentazione. Dopo l’invio, l’Agenzia rilascia una ricevuta secondo le regole stabilite.
Ricevute dell’Agenzia
L’Agenzia delle entrate certifica l’avvenuta presentazione delle comunicazioni con una ricevuta in cui comunica, entro i cinque giorni lavorativi successivi salvo cause di forza maggiore, l’esito positivo o negativo, cioè lo scarto del file. In questo caso i soggetti obbligati dovranno effettuare un nuovo invio di tutte le posizioni da comunicare.
Le comunicazioni di nuovi dati effettuate fuori termine saranno considerate tardive, ma comunque acquisite, se le ricevute riportano un esito positivo.
Scambio di informazioni tra Paesi
Le informazioni trasmesse sono comunicate dall’Agenzia delle entrate alle altre Autorità competenti degli Stati membri e delle Giurisdizioni con le quali sia in vigore un accordo qualificato entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa Comunicazione Rilevante relativa all’esercizio a cui le informazioni si riferiscono (sei mesi, relativamente al primo esercizio di presentazione della comunicazione rilevante). Il primo scambio di informazioni avverrà non prima del 1° dicembre 2026.
È consentita inoltre la modifica delle informazioni inviate. Se l’Autorità competente estera, che ha ricevuto le informazioni scambiate, segnala un errore, l’Agenzia inoltra tale segnalazione all’entità interessata. La comunicazione dell’Agenzia avviene tramite Pec.
L’entità deve inviare una comunicazione correttiva per risolvere gli errori segnalati entro 30 giorni dalla data di ricezione della Pec.
Se non si invia la comunicazione rilevante
Se la comunicazione rilevante non è stata presentata a livello centralizzato dalla controllante capogruppo o dall’impresa designata localizzata in uno Stato membro e le informazioni non sono state ricevute nei tempi, l’Agenzia delle entrate chiede la presentazione della comunicazione rilevante ad ogni singola impresa ed entità appartenente al gruppo localizzata in Italia entro un mese dal ricevimento della richiesta.
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