Normativa e prassi

9 Febbraio 2026

Si al credito d’imposta Zes unica, anche se il reddito è catastale

La norma di riferimento non collega l’agevolazione ad alcun metodo di determinazione del reddito, e nemmeno a un particolare tipo di scritture contabili

L’Agenzia delle entrate, con la risposta n. 25 del 9 febbraio 2026, chiarisce che anche gli imprenditori agricoli che determinano il reddito su base catastale e adottano la contabilità semplificata possono accedere al credito d’imposta previsto per gli investimenti nella Zona economica speciale unica, purché rientrino tra le imprese individuate dal Dm 18 settembre 2024 e operino nella Zes unica del Mezzogiorno.

Il chiarimento nasce su input di un imprenditore agricolo individuale, che opera nella produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea (Tfue). L’impresa è qualificata come microimpresa e ha realizzato, tra gennaio e novembre 2025, investimenti in nuovi macchinari destinati a migliorare capacità produttiva ed efficienza. Si tratta di interventi conformi al Regolamento (Ue) 2022/2472, che considera ammissibili gli investimenti volti a migliorare rendimento e sostenibilità dell’azienda agricola.

Il dubbio del contribuente è se il regime di determinazione del reddito su base catastale e la contabilità semplificata, che applica, possano rappresentare un ostacolo all’accesso al credito d’imposta.

Il quadro normativo
L’Agenzia, innanzitutto, ripercorre le disposizioni di riferimento. Il credito d’imposta Zes unica agricola è stato introdotto dall’articolo 16‑bis del decreto‑legge n. 124/2023. La misura sostiene gli investimenti realizzati nelle regioni che compongono la Zes unica del Mezzogiorno, cioè Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna, Sicilia e Abruzzo, secondo le deroghe previste dall’articolo 107 del Tfue.

In seguito, il Dm del ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, di concerto con il ministro dell’Economia e delle finanze del 18 settembre 2024 ha definito modalità di accesso e criteri di ammissibilità. Gli investimenti agevolabili comprendono l’acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature, oltre all’acquisto di terreni e alla realizzazione o ampliamento di immobili strumentali, purché rispettino la normativa europea sugli aiuti di Stato.

Il punto decisivo della risposta dell’Agenzia si trova nell’articolo 2 del Dm 18 settembre 2024. La norma, infatti, al comma 2, stabilisce che possono accedere al credito le imprese agricole, forestali e quelle della pesca e acquacoltura, indipendentemente dalla forma giuridica e dal regime contabile adottato. Quindi, non pone alcun collegamento tra la spettanza dell’agevolazione e il metodo di determinazione del reddito. Inoltre, non richiede di applicare alla contabilità il regime ordinario, né un particolare tipo di scritture contabili. L’unico requisito è che l’impresa sia operativa nella Zes unica e rientri tra quelle indicate dall’articolo 2, comma 1, del decreto, cioè:

a) imprese attive nel settore della produzione primaria di prodotti agricoli compresi nell’allegato I del Tfue

b) imprese attive nel settore forestale

c) microimprese, piccole e medie imprese attive nel settore della pesca e acquacoltura.

Sulla base del chiaro quadro normativo l’Agenzia ha, pertanto, concluso che anche i titolari di reddito agrario determinato catastalmente (articolo 32, Tuir) possono beneficiare del credito d’imposta Zes unica, anche se adottano la contabilità semplificata.

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