9 Febbraio 2026
Comunità energetiche rinnovabili, le trattenute sono fuori campo Iva
L’Agenzia delle entrate chiarisce il trattamento fiscale delle trattenute operate dalle Cer sugli incentivi distribuiti agli associati. Se servono a garantire l’equilibrio finanziario dell’ente, sono fuori campo Iva e non sono equiparabili a ricavi
Le somme trattenute da una Comunità energetica rinnovabile (Cer) sugli incentivi distribuiti agli associati sono fuori dal campo di applicazione dell’imposta sul valore aggiunto e non rivestono natura commerciale, non integrando un corrispettivo di servizi aggiuntivi né un rapporto sinallagmatico e non attribuendo ai soci alcun beneficio ulteriore rispetto all’attività istituzionale della Cer.
Con la risposta n. 22/2026, l’Agenzia delle entrate fornisce un quadro del trattamento fiscale delle trattenute operate da una Comunità energetica rinnovabile (Cer) sugli incentivi erogati dal Gestore dei servizi elettronici (Gse) e destinati agli associati “autoconsumatori”.
Il caso riguarda un ente del terzo settore – iscritto nel Registro unico nazionale degli enti del terzo settore (Runts) – che opera come soggetto facilitatore e, in prospettiva, come soggetto organizzatore e gestore di Comunità energetiche rinnovabili (Cer).
Per facilitatori si intendono le figure che svolgono attività di consulenza in materia di energia sostenibile ed allo stesso tempo di accompagnamento e supporto per la creazione delle Cer. Queste ultime a loro volta consistono in aggregazioni, comunità di famiglie, enti, imprese e via discorrendo, che decidono di condividere energia prodotta da fonti rinnovabili, beneficiando di meccanismi incentivanti e contribuendo alla diffusione di energia pulita.
Con l’interpello, l’ente rappresenta di svolgere attività istituzionale di natura informativa/divulgativa, tuttavia in fase di evoluzione in attività di organizzazione e gestione delle Cer, pur restando nei perimetri dell’attività di interesse generale.
Tra le sue entrate finanziarie rientrano alcuni contributi che il Gse corrisponde direttamente alle comunità energetiche, in qualità di referenti che gestiscono i rapporti tra il Gse e i produttori e consumatori finali, con lo scopo di incentivare il ricorso a fonti di energia rinnovabile.
In particolare, si tratta:
- della tariffa premio sull’energia condivisa;
- del contributo Arera, volto a rimborsare alcune componenti tariffarie.
Questi importi vengono poi redistribuiti agli associati “autoconsumatori”.
La gestione delle configurazioni di autoconsumo comporta tuttavia maggiori spese tecniche e amministrative, pur sempre connesse alle finalità istituzionali dell’associazione. L’ente evidenzia infatti che la gestione della comunità genera costi crescenti e che, nei casi in cui le quote associative non siano sufficienti a coprire tali oneri, intende trattenere una parte degli incentivi prima della loro distribuzione agli associati.
Da qui il dubbio se tali trattenute possano essere qualificate come corrispettivi specifici e dunque come attività commerciale.
L’Agenzia conferma che le somme trattenute non rivestono natura commerciale. Non integrano un corrispettivo di servizi aggiuntivi né un rapporto sinallagmatico, poiché non attribuiscono ai soci alcun beneficio ulteriore rispetto all’attività istituzionale della Cer. La loro funzione è esclusivamente quella di coprire costi generali di gestione e di garantire l’equilibrio economico-finanziario dell’associazione. In pratica, questo tipo di trattenuta produce effetti analoghi a quelli che si avrebbero se gli importi erogati dal GSE fossero integralmente riversati agli associati chiedendo loro successivamente il conguaglio della quota annuale di associazione. In conclusione, per l’Agenzia queste trattenute sono escluse dal campo Iva, proprio perché costituiscono importi privi dei presupposti oggettivi dell’imposta.
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