10 Dicembre 2025
Roulotte e autocaravan in campeggi: aggiornamento catastale in chiusura
Le strutture ricettive all’aperto hanno tempo fino al 15 dicembre per presentare le nuove denunce catastali che escludono gli allestimenti mobili di pernottamento dal computo delle rendite dirette
Dal 1º gennaio 2025 per la determinazione delle rendite catastali non hanno più rilevanza diretta gli allestimenti mobili di pernottamento, come ad esempio le roulotte, i camper, i caravan e le “case mobili” (o “mobile home”) che sono posti all’interno delle strutture ricettive all’aperto.
Entro il prossimo 15 dicembre, gli intestatari di villaggi turistici, campeggi, campeggi in agriturismi e parchi vacanza, e che ospitano tali allestimenti di pernottamento al loro interno, dovranno presentare una dichiarazione di aggiornamento catastale.
La scadenza, inizialmente fissata al 15 giugno 2025, è stata successivamente prorogata al 15 dicembre dall’articolo 14, comma 5 del decreto Omnibus (Dl n. 95/2025).
La nuova disposizione di legge
L’articolo 7-quinquies del Dl 113/2024 dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2025 gli allestimenti mobili di pernottamento dotati di meccanismi di rotazione in funzione, ubicati nelle strutture ricettive all’aperto, non rilevano ai fini della rappresentazione e del censimento catastale e sono pertanto esclusi dalla stima diretta per la determinazione della rendita catastale (articolo 30 Dpr n . 1142/1949). L’irrilevanza delle case mobili riguarda la rappresentazione nella mappa catastale, la rappresentazione nella planimetria catastale e la stima della rendita catastale.
L’esclusione ai fini della rendita è compensata dalla previsione che, nella stima della rendita catastale, il valore delle aree attrezzate e di quelle non attrezzate comunque destinate al pernottamento degli ospiti sia aumentato rispettivamente nella misura dell’85 per cento e del 55 per cento rispetto a quello di mercato ordinariamente attribuito a tali componenti immobiliari.
La norma, quindi, distingue le aree in base alla loro idoneità ad ospitare gli allestimenti mobili di pernottamento, ma pur sempre destinate al pernottamento degli ospiti. La percentuale di maggiorazione del valore cambia in base alla capacità ricettiva.
Tali disposizioni legislative hanno carattere innovativo e, pertanto, si applicano esclusivamente per il censimento catastale delle case mobili a partire dal 1° gennaio 2025.
Gli adempimenti dichiarativi
Le modalità di aggiornamento catastale sono state chiarite dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione n. 67/E del 20 dicembre 2024.
Gli intestatari delle strutture ricettive all’aperto già censite devono effettuare l’aggiornamento mediante la presentazione di appositi atti di aggiornamento geometrico PreGeo (Pretrattamento Geometrico) e dichiarazioni di variazione DoCFa. (Documento Catasto Fabbricati).
Come dettagliatamente illustrato nella risoluzione, gli aggiornamenti dovranno eliminare dalla rappresentazione cartografica le geometrie relative agli allestimenti mobili, con l’indicazione differenziata nelle planimetrie delle aree attrezzate e di quelle non attrezzate. Inoltre, per ciascuna area dovrà essere riportata la stima del valore di mercato, determinato secondo i principi dell’estimo catastale, e il valore corrispondente all’incremento percentuale stabilito dalla norma, dell’85% o del 55% a seconda che si tratti di area attrezzata o meno.
Per approfondimenti si rinvia allo speciale di FiscoOggi “Titolari di case mobili turistiche, via all’aggiornamento catastale”.
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