10 Dicembre 2025
Oic, pubblicati gli aggiornamenti ai principi contabili nazionali
Le modifiche, fa sapere l’Organismo italiano di contabilità tramite un comunicato, saranno applicabili ai primi bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026 ma sono anticipabili anche ai bilanci 2025
L’Organismo italiano di contabilità ha pubblicato i nuovi emendamenti ai principi contabili nazionali, frutto del periodico aggiornamento degli standard necessario per rimanere al passo con la prassi societaria e chiarire dubbi interpretativi. Le modifiche riguardano i principi Oic 13 (rimanenze), Oic 16 (immobilizzazioni materiali), Oic 24 (immobilizzazioni immateriali), Oic 25 (imposte sul reddito) e Oic 31 (fondo per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto). Le nuove regole entreranno in vigore dai bilanci con esercizio a partire dal 1° gennaio 2026, ma potranno essere adottati in via anticipata già nei bilanci relativi al 2025.
Un aspetto di particolare rilievo riguarda gli acquisti con opzione di rivendita da parte dell’acquirente o del rivenditore, disciplinati dagli Oic 13, 16 e 24. In pratica, viene chiarito che il bene acquistato può essere iscritto in bilancio soltanto se la società acquirente è ragionevolmente certa che l’opzione non verrà esercitata, sia che essa sia attribuita all’acquirente sia che sia attribuita al venditore. Negli altri casi, il bene rimane iscritto nel bilancio del venditore.
Per quanto concerne gli ammortamenti, il paragrafo 63 dell’Oic 24 è stato ritoccato per precisare che l’utilizzo dei ricavi come criterio di stima della quota di ammortamento delle immobilizzazioni, che sono maggiormente sfruttate nella prima parte della loro vita utile, è consentito esclusivamente quando si adotta il metodo a quote decrescenti e quando sia dimostrabile che i ricavi rappresentano una valida approssimazione dello sfruttamento dell’attività, come avviene, ad esempio, per i diritti di sfruttamento di un film.
Aggiornato anche l’Oic 25. L’intervento riguarda la contabilizzazione dell’imposta sostitutiva dovuta per l’affrancamento delle riserve in sospensione di imposta. La nuova versione del principio stabilisce che tale imposta debba essere rilevata in contropartita al patrimonio netto, senza individuare una riserva specifica, e indica il trattamento da seguire nel caso in cui la società abbia già iscritto, al momento della rivalutazione, una passività per imposte differite.
Infine, gli Oic 16 e 31 sono stati modificati in tema di attualizzazione dei fondi oneri, con l’obiettivo di chiarire la classificazione degli effetti derivanti dal trascorrere del tempo e dalla revisione del tasso. Qualora tali effetti siano rilevanti, devono essere esplicitati in una voce dedicata della classe C del conto economico, denominata “17ter) effetti di attualizzazione dei fondi oneri”.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 27 Gennaio 2026
Niente Iva per la distribuzione dei Gruppi di acquisto solidale
L’entrata in vigore della nuova disciplina fiscale in tema di terzo settore, che trasforma l’agevolazione per questo tipo di operazioni in esenzione è stata rimandata fino al 2036 Sono fuori campo Iva le operazioni di distribuzione ai soci dei beni acquistati collettivamente da un Gruppo di acquisto solidale costituito in forma di Associazione di promozione sociale, in quanto attività non commerciale, sempreché siano rispettate le condizioni statutarie previste dall’articolo 4 del decreto Iva.
Attualità 27 Gennaio 2026
Invio dati spese sanitarie 2025, ultimo giorno lunedì 2 febbraio
Prende avvio il nuovo regime annuale della comunicazione dei dati al sistema Tessera sanitaria.
Attualità 27 Gennaio 2026
Pagamento del canone tv chi ha diritto all’esonero
Possono evitare l’addebito del canone i contribuenti che non hanno un televisore, i cittadini sopra i 75 anni di età a basso reddito e i militari e diplomatici stranieri.
Normativa e prassi 26 Gennaio 2026
Contributi sanitari aziendali, fuori dal reddito di lavoro
I premi versati dal datore di lavoro ai dipendenti per un sistema di assistenza sanitaria integrativa sono esclusi dal reddito, a prescindere dall’eventuale intermittenza del rapporto di lavoro Non concorrono alla formazione del reddito di lavoro dipendente i contributi di assistenza sanitaria versati, in conformità a disposizioni del Ccnl, dal datore di lavoro a un fondo sanitario integrativo, iscritto all’apposita Anagrafe che opera secondo principi di mutualità tra gli iscritti.