Normativa e prassi

4 Dicembre 2025

Crediti d’imposta da Dta, il cessionario può solo monetizzare

La società che riceve un credito d’imposta da trasformazione delle attività per imposte anticipate (Dta) non può utilizzarlo in compensazione né cederlo a sua volta

Con la risposta n. 300 del 4 dicembre 2025 l’Agenzia fornisce dei chiarimenti sull’utilizzo in compensazione del credito d’imposta per Dta da parte della società cessionaria del credito.

Nel dettaglio una società ha acquistato crediti d’imposta derivanti dalla trasformazione delle Dta (Deferred tax assets) secondo le previsioni dell’articolo 2, commi 55-58, del Dl n. 225/2010. Tali crediti, chiesti a rimborso in dichiarazione, sono stati ceduti secondo l’articolo 43-bis del Dpr 602/1973. La cessionaria del credito d’imposta, cioè la società che ha presentato l’interpello, chiede se può utilizzare in compensazione i crediti ricevuti (articolo 17 Dlgs n. 241/1997) indicandoli nel quadro RU del Modello Redditi SC.

La società ritiene che i chiarimenti forniti con la risoluzione n. 32/2025 sui crediti da Dta ai sensi dell’articolo 44-bis Dl n. 34/2019, possano valere anche per i crediti da Dta ai sensi del Dl 225/2010, trattandosi di fattispecie analoghe.

L’Agenzia ricorda in primo luogo che le cessioni di crediti chiesti a rimborso sono disciplinati dall’articolo 43-bis del Dpr n. 602/1973. La disposizione prevede il divieto di ulteriore cessione e l’impossibilità di utilizzo in compensazione per cui il cessionario può solo monetizzare il credito tramite rimborso.

L’esclusione della compensazione, inoltre, è confermata anche dalla prassi. L’interpello n. 253/2025 in tema  di  cessione  dei  crediti  d’imposta  derivanti dalla trasformazione delle Dta secondo l’ articolo 44bis del Dl n. 34/2019 ha chiarito che “Il  cessionario non può cedere il credito oggetto della cessione. Il cessionario potrà, pertanto, solo monetizzazione l’importo del credito acquistato, mediante incasso delle somme oggetto di rimborso senza possibilità di utilizzo in compensazione né di ulteriore cessione”.

Anche l’interpello n. 259/2025 chiarisce analogamente “considerato che l’acquisto di un credito chiesto a rimborso esclude non solo la possibilità di ulteriore cessione, ma anche la compensazione dello stesso ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo n. 241 del 1997, quest’ultima non rientra tra le modalità di utilizzo del credito da DTA da parte del cessionario…”.

Considerato il quadro normativo e di prassi l’Agenzia non condivide la soluzione prospettata dal contribuente. Il cessionario, quindi, non potrà utilizzare in compensazione i crediti ricevuti ai sensi dell’articolo 43-bis Dpr 602/1973, ma potrà solo incassarli.

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