4 Dicembre 2025
Capitale o rendita, non è tassabile l’indennità per morte del lavoratore
L’Agenzia delle entrate conferma che la natura dell’indennizzo non cambia e che quindi il reddito percepito dai beneficiari non concorre alla formazione dell’imponibile
Le somme corrisposte dal datore di lavoro, in base al regolamento aziendale, al coniuge, ai figli minori o agli aventi causa a seguito di morte o invalidità permanente del lavoratore non concorrono a formare reddito imponibile, sia se erogate in forma di capitale sia come rendita. In ogni caso, infatti, rientrano tra le indennità esenti previste dal Tuir. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 301 del 4 dicembre 2025.
Il chiarimento è rivolto a una società che, in base al regolamento aziendale, riconosce ai dirigenti partner e ai loro aventi causa indennizzi in caso di morte o invalidità permanente, sia professionale che extra-professionale. In particolare, in caso di morte del lavoratore, sono previsti: una somma una tantum denominata “Temporanea caso morte” (Tcm) di 1.300.000 euro ai beneficiari designati dal partner con apposita comunicazione; e una rendita annuale definita “Assegno integrativo caso morte” (Aicm) di 125mila euro, a favore del coniuge, dei figli minori o degli aventi causa, dall’anno seguente alla cessazione del rapporto di lavoro e fino al 30 giugno successivo alla data in cui il partner avrebbe compiuto 62 anni.
La società precisa che l’indennizzo erogato è aggiuntivo e non sostitutivo di quello previsto dal Ccnl. Per far fronte a tale sistema di tutela la contribuente ha stipulato polizze di cui è contraente e beneficiaria. Il dipendente non ha alcun ruolo diretto nel contratto assicurativo.
Il quesito riguarda la tassazione della rendita erogata con cadenza annuale. In particolare, la società ritiene che gli assegni integrativi percepiti dal coniuge superstite o dai figli, a prescindere dalle modalità di erogazione, siano esenti da imposta come prevede l’articolo 6, comma 2, del Tuir per i redditi dipendenti da indennità per invalidità permanente o morte.
L’Agenzia conferma. Richiama, innanzitutto, l’articolo 51 del Tuir, che disciplina il principio di onnicomprensività del reddito da lavoro dipendente secondo cui tutte le somme percepite in relazione al rapporto di lavoro concorrono a formare reddito imponibile. Tuttavia, lo stesso Tuir prevede delle eccezioni e tra queste l’articolo 6, comma 2, stabilisce che non sono imponibili le indennità derivanti da morte o invalidità permanente.
Sull’argomento, le circolari n. 55/1999 e n. 326/1997 hanno precisato che le prestazioni erogate da casse o enti previdenziali e assistenziali devono essere valutate autonomamente, e che quelle di natura risarcitoria, riconducibili a eventi di morte o invalidità permanente non sono soggette a tassazione.
Nel caso specifico, gli assegni integrativi sono pagati non da un’assicurazione ma, secondo quanto previsto dal regolamento aziendale, dal datore di lavoro che ha stipulato la polizza a suo nome per la copertura del proprio rischio. In ogni caso, l’Agenzia ritiene che, a prescindere dalle modalità di erogazione, sotto forma di capitale o di rendita, le indennità pagate dalla società rientrino tra i redditi non imponibili secondo le previsioni dell’articolo 6, comma 2, del Tuir per le indennità derivanti da morte o invalidità permanente.
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