Normativa e prassi

6 Novembre 2025

Corsi di lingua: no all’esenzione Iva se manca il riconoscimento pubblico

Non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’agevolazione, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente certificata in termini di qualità e di finalità educativa

Non è possibile applicare il regime di esenzione Iva disciplinato dall’articolo 10 del Dpr n. 633/1972 alla ditta individuale che eroga corsi di lingua straniera se mancano i requisiti previsti dalla legge. È il chiarimento fornito dall’Agenzia con la risposta n. 287 del 6 novembre 2025 a un contribuente, legale rappresentante di una ditta individuale che offre corsi di lingua straniera (codice Ateco 85.59.30) rivolti a studenti di tutte le età e livelli e che aveva ottenuto un finanziamento nell’ambito della misura agevolativa “Resto al Sud”.

La posizione interpretativa prospettata dall’Amministrazione finanziaria si fonda sulla circolare n. 22/2008, la quale stabilisce due condizioni per l’esenzione: da un lato, le prestazioni devono essere di natura educativa o didattica, inclusa la formazione professionale; dall’altro, l’erogatore deve essere un istituto o scuola riconosciuto da una Pubblica amministrazione.

Il contribuente ritiene che, grazie al riconoscimento ottenuto tramite il finanziamento, la sua ditta soddisfi entrambi i requisiti e possa quindi beneficiare dell’esenzione Iva per i corsi erogati. A sostegno di questa tesi, il contribuente riferisce che la ditta ha ottenuto un finanziamento e un riconoscimento formale da parte di un’autorità pubblica. Questo fatto, secondo il contribuente, è un “atto concludente” idoneo a soddisfare il requisito del riconoscimento istituzionale richiesto dalla normativa.

Nella risposta pubblicata oggi, invece, l’Amministrazione chiarisce che l’articolo 10, primo comma, n. 20) del Dpr n. 633/1972 prevede l’esenzione per le prestazioni educative e didattiche rese da istituti o scuole riconosciuti da pubbliche amministrazioni. Questo riconoscimento può avvenire anche per “atto concludente”, come chiarito dalla circolare n. 22/2008, ma deve riferirsi a specifici progetti didattici approvati e finanziati da enti pubblici, e non genericamente a iniziative imprenditoriali.

La ratio della norma è quella di limitare l’esenzione Iva ai soggetti che lo Stato considera idonei a offrire prestazioni didattiche comparabili a quelle degli organismi pubblici, valutando aspetti come la professionalità dei docenti, la qualità delle strutture e del materiale didattico. In questo senso, il riconoscimento da parte dell’ente pubblico deve essere funzionale all’attività didattica e non semplicemente legato alla sostenibilità economica dell’impresa.

Nel caso esaminato, il contribuente ha ottenuto un finanziamento dal soggetto gestore della misura “Resto al Sud”, per avviare un’attività imprenditoriale nel settore della formazione linguistica. Tuttavia, l’Agenzia osserva che il finanziamento non riguarda un progetto didattico specifico, ma piuttosto un’iniziativa imprenditoriale nel suo complesso, valutata in base a criteri economico-finanziari e non educativi.

La misura “Resto al Sud”, disciplinata dal Dl n. 91/2017 e dal decreto interministeriale n. 174/2017, è finalizzata a sostenere la nascita di nuove imprese in determinate aree del Paese. I finanziamenti previsti (50% a fondo perduto e 50% come prestito a tasso zero) sono concessi sulla base di un progetto imprenditoriale che descrive l’attività, il mercato, le strategie e gli aspetti organizzativi, ma non comportano alcuna valutazione sull’offerta formativa o sull’idoneità didattica del soggetto beneficiario.

In altre parole, il riconoscimento per atto concludente previsto dalla circolare 22/2008 si applica solo quando l’ente pubblico approva e finanzia un progetto educativo o formativo specifico, esercitando un controllo sulla qualità didattica e sulla coerenza con gli obiettivi formativi di interesse pubblico. Nel caso in esame, invece, non vi è alcuna approvazione di un progetto didattico, ma solo il sostegno a un’attività imprenditoriale generica.

Poiché manca il requisito soggettivo, ovvero il riconoscimento come istituto o scuola da parte di una Pubblica amministrazione, l’attività della ditta individuale non può beneficiare dell’esenzione Iva. L’Agenzia ribadisce che il finanziamento ottenuto non equivale a un riconoscimento ai fini fiscali, e che l’esenzione si applica solo alle prestazioni didattiche specificamente approvate e finanziate da enti pubblici.

In sostanza, l’Agenzia delle entrate spiega che non basta ottenere un finanziamento pubblico per accedere all’esenzione Iva, ma è necessario che l’attività didattica sia formalmente riconosciuta come tale da un ente pubblico, attraverso un processo di valutazione che ne certifichi la qualità e la finalità educativa. In assenza di questo riconoscimento, l’attività resta soggetta all’ordinario regime Iva.

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