Normativa e prassi

16 Settembre 2025

Bonus edilizi 2025, regole generali per il dipendente delle Forze armate

Potrà usufruire della detrazione nella misura maggiorata pari al 50 per cento, a condizione che l’unità immobiliare oggetto degli interventi sia adibita ad abitazione principale

Un contribuente appartenente alle forze dell’ordine che sta ristrutturando una casa che ha acquistato pur non avendovi trasferito la propria residenza, chiede se l’immobile oggetto degli interventi agevolabili può essere considerato ”abitazione principale”, requisito che gli consentirebbe di fruire dell’aliquota del 50%, o se invece deve applicare l’aliquota del 36% come per le restanti tipologie di abitazione.

L’Agenzia, con la risposta n. 244 del 16 settembre 2025, chiarisce, in sintesi, che l’istante potrà fruire, nel rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa, della detrazione pari al 50% delle spese per ristrutturazione, a patto che l’immobile sia adibito ad abitazione principale, cioè quella in cui il proprietario o il titolare di altro diritto reale o un suo familiare dimorano abitualmente.

L’Agenzia ripercorre la normativa sulle detrazioni edilizie con le novità apportate dalla legge di Bilancio 2025, che ha rimodulato le percentuali spettanti.

Ricorda in particolare che l’articolo 16, comma 1, del Dl n. 63/2013 prevede una detrazione pari al 50% delle spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 31 dicembre 2024, fino al tetto massimo di 96mila euro per unità.

La legge di Bilancio 2025, modificando il comma 3­ter dell’articolo 16­bis del Tuir (introdotto dal Dl n. 39/2024), ha anticipato la riduzione dell’aliquota al 30% per le spese sostenute dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2033.

La stessa legge di Bilancio 2025 ha previsto, per il triennio 2025, 2026 e 2027, la detrazione del 36% delle spese sostenute nell’anno 2025 e del 30% per quelle relative al 2026 e 2027.

L’Agenzia ricorda inoltre che tale detrazione è elevata al 50% per le spese sostenute nell’anno 2025 e al 36 per cento per le spese sostenute negli anni 2026 e 2027, per i titolari di un diritto di proprietà o di godimento, nel caso in cui gli interventi interessino l’unità immobiliare adibita ad “abitazione principale”. Al riguardo l’Agenzia prende in considerazione la definizione dell’articolo 10, comma 3-bis del Tuir, in base alla quale “per abitazione principale si intende quella nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente”.

Considerato che la legge di Bilancio 2025 non ha previsto delle disposizioni particolari a favore del personale delle forze armate e delle forze di polizia a ordinamento militare (oltre che a favore del personale dipendente dalle forze di polizia a ordinamento civile), l’Agenzia ritiene che nel caso esaminato il dipendente potrà fruire della detrazione in misura maggiorata pari al 50% per gli interventi edilizi eseguiti sulla sua casa, da ripartire in 10 quote annuali, a condizione che l’unità immobiliare sia adibita ad abitazione principale secondo la definizione di cui al citato articolo 10, comma 3-bis del Tuir.

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