Normativa e prassi

13 Agosto 2025

Approda in Gazzetta il Testo Unico del Registro e altri tributi indiretti

Raccoglie e coordina sotto il profilo formale e sostanziale le disposizioni vigenti e introduce modifiche garantendo e migliorando la coerenza giuridica, logica e sistematica delle norme

Con il decreto legislativo n. 123 del 1° agosto 2025 è stato approvato il Testo unico delle disposizioni legislative in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, predisposto in attuazione della delega fiscale prevista dall’articolo 21 della legge, n. 111/2023 (“Princìpi e criteri direttivi per il riordino del sistema tributario mediante la redazione di testi unici e di un codice del diritto tributario”), che ha delegato il Governo ad adottare uno o più decreti legislativi per il riordino organico delle disposizioni che regolano il sistema tributario, mediante la redazione di testi unici.

Si tratta del quinto testo unico completato (sono già stati varati il Testo unico delle sanzioni tributarie amministrative e penali, approvato con Dlgs n. 173/2024; il Testo unico dei tributi erariali minori, approvato con Dlgs, n. 174/2024; il Testo unico della giustizia tributaria, approvato con il Dlgs n. 175/2024; il Testo unico in materia di versamenti e di riscossione, approvato con Dlgs n. 33/2025).

Anche il Testo unico in commento, che entrerà in vigore il 1° gennaio 2026, provvede, in linea con i principi e criteri direttivi già osservati in occasione della redazione dei precedenti testi unici:

  • alla puntuale individuazione delle norme vigenti, organizzandole per settori omogenei, anche mediante l’aggiornamento dei testi unici di settore in vigore
  • al coordinamento, sotto il profilo formale e sostanziale, delle norme vigenti, anche di recepimento e attuazione della normativa dell’Unione europea, apportando le necessarie modifiche, garantendone e migliorandone la coerenza giuridica, logica e sistematica
  • alla abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili ovvero non più attuali.

Il Tu in esame contiene la disciplina dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti diversi dall’Iva e, nello specifico, delle imposte ipotecarie e catastali, sulle successioni e donazioni, di bollo, di bollo su valori scudati e attività finanziarie, e sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe). 

La valenza di semplificazione a beneficio dei contribuenti si coglie dalla circostanza che, per effetto dell’entrata in vigore del Testo unico, confluiscono in un unico Tu le discipline precedentemente contenute in altri testi unici. In particolare, si tratta delle disposizioni contenute nel Dpr n. 131/1986, recante il Testo unico delle disposizioni relative all’imposta di registro (Tur), nel Dlgs n. 346/1190, dedicato al Testo unico delle disposizioni riguardanti l’imposta sulle successioni e donazioni (Tus), nel Dlgs n. 347/1990, recante il Testo unico delle disposizioni concernenti le imposte ipotecaria e catastale (Tuic).

Premesso che la “raccolta” persegue la finalità di una puntuale ricognizione della disciplina in vigore, organizzate in funzione dell’area tematica oggetto delle disposizioni di legge, le norme vigenti relative alle imposte trattate sono state inserite senza che ne venisse modificata la formulazione.

Viene fatta eccezione per le ipotesi in cui, mantenendo la portata applicativa attualmente valida, è stato necessario attualizzarne il testo o introdurre disposizioni di coordinamento per esigenze sistematiche di aggiornamento rispetto a sopravvenute modifiche normative nel settore di riferimento o per esigenze formali di coordinamento normativo con altre disposizioni dell’ordinamento.

Si fa presente, inoltre, che la formulazione delle norme riportate tiene conto delle modifiche già inserite, con particolare riferimento all’imposta di registro e all’imposta sulle successioni e donazioni, maggiormente coinvolte nel processo riformatore, dal Dlgs n. 139/2024, che ha introdotto disposizioni per la razionalizzazione delle imposte indirette diverse dall’Iva.

Quanto alla tecnica redazionale utilizzata, il compendio è strutturato inserendo la disciplina di ciascuna imposta o di imposte con profili omogenei in un’apposita sezione.

Una parte specifica è dedicata, inoltre, ai regimi sostitutivi e alle norme di agevolazione ed esenzione previste in materia di imposta di registro e altri tributi indiretti, già disciplinate da leggi speciali.

Si tratta di previsioni che riguardano le imposte trattate nel Tu, risultando infatti escluse le norme di agevolazione/esenzione che interferiscono con altri settori impositivi, abbracciando anche altre imposte diverse da quelle ricondotte nel Testo unico.

Restando in tema di regimi di agevolazione/esenzione, si osserva che non sono state riportate le disposizioni tributarie relative a materie già riconducibili a una organica disciplina di settore e/o legge quadro.

La parte finale contiene le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle norme abrogate e la data di entrata in vigore del presente testo unico.

205 articoli suddivisi in sei parti
Il Testo unico è composto da 205 articoli suddivisi in sei parti nei quali confluisce la disciplina concernente i presupposti per l’applicazione dell’imposta di registro e degli altri tributi indiretti.

Nel compendio non sono state riportate, invece, le disposizioni in materia di accertamento e di sanzioni tributarie.

Con riferimento alla distribuzione degli argomenti:

  • la Parte I è dedicata all’imposta di registro
  • la Parte II tratta le imposte ipotecaria e catastale
  • la Parte III contiene le disposizioni in materia di imposta sulle successioni e donazioni
  • la Parte IV riporta la disciplina inerente all’imposta di bollo, e all’imposta di bollo su valori scudati e attività finanziarie, in relazione all’imposta di bollo speciale dovuta per le attività finanziarie oggetto di emersione. Questa sezione si sofferma, inoltre, sulla disciplina dell’imposta sul valore delle attività finanziarie ed estere (Ivafe). Si tratta del tributo applicato sul valore dei prodotti finanziari, dei conti correnti, dei libretti di risparmio e delle cripto-attività
  • la Parte V raccoglie le previsioni normative recanti i regimi sostitutivi in materia di fondi istituiti con apporto di beni immobili e di trasformazione in società e cooperative delle compagnie e dei gruppi portuali, e reca la disciplina sulle agevolazioni ed esenzioni, ai fini delle imposte di registro e degli altri tributi indiretti
  • la Parte VI contiene le disposizioni finali, vale a dire le norme di interpretazione autentica, l’elenco delle disposizioni da abrogare in quanto il loro contenuto viene ripreso nel corpus della proposta di Testo unico e di tutte le norme abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore del Tu.

Il Testo unico è corredato da alcuni allegati in cui confluiscono la disciplina delle tariffe e delle tabelle già contenute nel Tur, nel Tuic e nel Dpr n. 642/1972 dedicato alla disciplina dell’imposta di bollo.

L’allegato 1 è riservato all’imposta di registro e, in particolare, agli atti soggetti a registrazione in termine fisso, degli atti soggetti a registrazione solo in caso d’uso e degli atti per i quali non vi è l’obbligo di chiedere la registrazione. Con riferimento alla tariffa dell’imposta di registro, al fine di garantire l’attività di coordinamento della normativa vigente, l’allegato è stato implementato inserendo alcune disposizioni già contenute in leggi speciali (si segnala in particolare la disciplina sul credito di imposta in materia di agevolazioni “prima casa”, già prevista dall’articolo 7 della legge n. 448/1998). 

L’allegato 2 individua sia gli atti soggetti ad imposte ipotecaria e catastale, sia gli atti soggetti alle tasse ipotecarie e catastali.

Con riferimento all’imposta di bollo, nell’allegato 3 sono elencati gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo fin dall’origine, gli atti e gli scritti soggetti all’imposta di bollo solo in caso d’uso e gli atti e gli scritti esenti in modo assoluto dall’imposta di bollo.

Da ultimo, l’allegato 4 contiene il prospetto dei coefficienti ai fini dell’imposta di registro e dell’imposta sulle successioni e donazioni.  

Approda in Gazzetta il Testo Unico del Registro e altri tributi indiretti

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