4 Agosto 2025
Bonus maturato in un altro Stato, doppia ritenuta e credito d’imposta
I chiarimenti sul trattamento fiscale degli incentivi corrisposti in Italia ma riferibili al lavoro svolto presso una società britannica del gruppo in un periodo d’imposta precedente
L’Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti sulla corretta tassazione dei bonus triennali corrisposti ai dipendenti, nel caso particolare in cui il beneficiario del piano di incentivazione è un lavoratore di una stabile organizzazione italiana di una società estera che, avendo aderito al programma di mobilità internazionale, ha maturato il bonus per un lavoro svolto in un altro Stato.
Più precisamente, nel caso analizzato, il dipendente ha svolto la propria attività lavorativa nel Regno Unito durante il periodo di valenza del bonus (Vesting Period) e, nel mese di dicembre 2023, ha interrotto il rapporto di lavoro con la società britannica del gruppo per iniziare una nuova attività presso la stabile organizzazione italiana, risultando fiscalmente residente in Italia a partire dal 2024.
L’Agenzia chiarisce che i premi in denaro maturati nell’ambito di un’attività lavorativa svolta in uno Stato diverso da quello in cui il dipendente ha percepito il bonus, devono essere sottoposti a imposizione, oltre che dallo Stato di residenza al momento dell’erogazione, anche dallo Stato in cui è stata svolta l’attività lavorativa (Stato della fonte). È la sintesi della risposta n. 199 del 4 agosto 2025 con cui l’Agenzia rivede in parte le indicazioni fornite con la risposta n. 81/2025.
Il dubbio che ha originato la richiesta di parere da parte della società nasce dal fatto che nel 2024, anno in cui il dipendente era fiscalmente residente in Italia, la società inglese ha erogato il bonus maturato per l’attività svolta nel Regno Unito. Inoltre, va considerato che nel 2025 e nel 2026 verranno erogati gli incentivi relativi sia alla prestazione lavorativa resa all’estero sia a quella resa in Italia, mentre solo a febbraio 2027 il dipendente riceverà nel cedolino italiano l’incentivo del triennio 202420252026 di esclusiva competenza italiana, che metterà fine al dubbio interpretativo.
L’Agenzia in via preliminare ricorda i principi generali sulla tassazione del reddito, a partire dal principio di omnicomprensività dei redditi, che include anche i premi in denaro dei piani di incentivazione. Per quanto riguarda il periodo d’imposta a cui assoggettare tali emolumenti a tassazione, vale l’anno di percezione. Inoltre, le somme corrisposte nelle annualità in cui il dipendente è residente in Italia saranno assoggettate a imposta nel nostro paese.
L’Agenzia ripercorre poi i profili internazionali della tassazione dei redditi, con le relative disposizioni contenute negli accordi bilaterali siglati con gli Stati esteri.
La regola generale contenuta nell’articolo 15 della Convenzione contro le doppie imposizioni fra Italia e Regno Unito prevede, per i redditi di lavoro dipendente, la potestà impositiva esclusiva dello Stato di residenza del lavoratore (nel caso in esame l’Italia) ma ammette una potestà concorrente dello Stato della fonte (nel caso in esame il Regno Unito) se lì è stata svolta l’attività lavorativa.
Il medesimo articolo consente l’assoggettamento dei redditi nello Stato della fonte a condizione che le remunerazioni derivino dallo svolgimento di un’attività di lavoro dipendente in tale Stato. Principio che vale a prescindere dal momento del pagamento del reddito. Secondo la Convenzione in esame è necessario quindi “determinare se tale emolumento possa rientrare tra gli stipendi, i salari o le altre remunerazioni similari e la misura in cui tale retribuzione o parte di essa possa essere considerata come derivante dall’esercizio di un’attività di lavoro dipendente in un determinato Stato”.
L’Agenzia, quindi, sulla base della normativa interna e delle disposizioni contenute negli accordi bilaterali contro le doppie imposizioni, ritiene che l’incentivo in esame, corrisposto in Italia ma maturato in ragione di un’attività lavorativa svolta nel Regno Unito in un periodo d’imposta precedente a quello dell’erogazione, dovrà essere tassato oltre che in Italia anche nel Regno Unito, nello Stato, cioè, in cui è stata svolta l’attività lavorativa del dipendente del gruppo (Stato della fonte).
In sostanza la stabile organizzazione italiana deve applicare la ritenuta sia sul Bonus erogato dalla società estera, sia sui Bonus da essa corrisposti. Per evitare la doppia imposizione, il dipendente residente in Italia, potrà usufruire del credito d’imposta sui redditi esteri come indicato dall’articolo 165 del Tuir.
L’Agenzia precisa, infine, che se la stabile organizzazione italiana non ha provveduto a versare le ritenute dei bonus maturati nel Regno Unito dal 2021 al 2023, la stessa dovrà operare le ritenute su tali incentivi e provvedere ai relativi versamenti e obblighi di certificazione senza applicazione di sanzioni e interessi (articolo 10, comma 2 dello Statuto del contribuente).
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