Normativa e prassi

15 Luglio 2025

Riparazioni di protesi acustiche: l’aliquota Iva è quella ordinaria

In analogia con le riparazioni di veicoli per persone con disabilità, l’imposta ridotta si applica alle modifiche e agli adattamenti, non alle riparazioni generiche

Le riparazioni di protesi acustiche sono soggette all’Iva ordinaria del 22%, mentre alla loro cessione si applica l’aliquota agevolata del 4 per cento. È quanto chiarisce l’Agenzia delle entrate, con la consulenza giuridica n. 8 del 15 luglio 2025, fornita su input di un’associazione che si è interrogata sulla possibilità di assoggettare le riparazioni in questione alla stessa aliquota prevista per le cessioni delle medesime protesi destinate a persone con disabilità all’udito. Nello specifico, chiede se tali operazioni possano rientrare nel campo di applicazione previsto dal punto 30 della Tabella A, parte II, allegata al Dpr n. 633/1972, che contempla ausili e protesi per disabili.

Nella domanda, l’associazione ricorda che con la circolare n. 87/1987 l’Amministrazione finanziaria aveva previsto l’applicazione dell’Iva ordinaria alle riparazioni di protesi acustiche, includendo manodopera e parti di ricambio, ma evidenzia anche che la Tabella A del decreto Iva non esclude espressamente le riparazioni. Queste ultime, a parere della richiedente, non comportano la cessione di un nuovo bene, ma il ripristino funzionale di un ausilio già detenuto dal disabile.

A supporto della propria interpretazione estensiva dell’agevolazione, richiama inoltre sia la legge n. 104/1992 che il Dlgs n. 117/2017, in tema di tutela dei soggetti fragili e Terzo settore.

L’Agenzia delle entrate, come anticipato, conferma un orientamento diverso rispetto all’interpretazione proposta, basandosi su vari fondamenti. Innanzitutto, osserva che sia il punto 30 della Tabella A, parte II, del decreto Iva che il punto 41-quater riguardano esclusivamente le cessioni di beni (apparecchi e ausili), non le prestazioni di servizi come la riparazione. Poi rammenta che la circolare 87/1987 ha già chiarito che le riparazioni sono prestazioni di servizi soggette all’aliquota ordinaria del 22% e che, in analogia con le riparazioni di veicoli per disabili (cfr risoluzione n. 306/2002), le agevolazioni si applicano solo alle modifiche/adattamenti, non alle riparazioni generiche.

Infine, sulla possibilità di equiparare il trattamento fiscale delle riparazioni delle protesi a quello delle cessioni delle stesse, conclude dicendo che le prestazioni in argomento sono escluse dall’articolo 16, comma 3, del decreto Iva, che riguarda le produzioni su commessa, non le riparazioni successive al ciclo produttivo. A tal proposito l’Agenzia richiama un altro documento di prassi, la circolare n. 43/1975, con la quale, l’allora ministero delle Finanze ha chiarito che le riparazioni non integrano il concetto di produzione, e quindi non beneficiano del meccanismo di equiparazione dell’aliquota.

Riparazioni di protesi acustiche: l’aliquota Iva è quella ordinaria

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