24 Giugno 2025
Il trust beneficiario ha scopi diversi: per il Fisco si tratta di donazione
Scontano l’imposta sulle donazioni e, in caso di immobili, le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura proporzionale, i trasferimenti di beni appartenenti a un trust a favore di altri trust istituiti in base al regolamento del primo, e aventi obietti e finalità autonome. Con l’attribuzione dei beni il trustee ha raggiunto il suo scopo di gestore del patrimonio.
La risposta n. 170/E pubblicata oggi, 24 giugno 2025, sul sito dell’Agenzia delle entrate, riguarda l’ipotesi di attribuzione del patrimonio di un trust a beneficiari anch’essi trust. Il dubbio da sciogliere è se l’operazione e il relativo trasferimento di beni siano soggetti o no all’imposta sulle successioni o donazioni.
A presentare l’interpello è un trust i cui disponenti sono tre fratelli e i beneficiari sono i discendenti in linea retta di ciascun disponente.
In estrema sintesi, l’organismo è stato istituito con lo scopo di mantenere unita e indivisa la proprietà del gruppo e della compagine sociale formata dai fratelli. Il regolamento prevede, tra l’altro, che il trustee (ossia il gestore della formazione) sia tenuto, fin quando i beneficiari non abbiano compiuto il trentesimo anno di età, a dichiarare istituito un trust distinto, il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni e interessi della famiglia di ognuno dei beneficiari.
Di conseguenza, come stabilito dal regolamento, il 27 novembre 2014, il trustee ha istituito tre distinti trust per ognuno dei quali è stato nominato lo stesso gestore. I tre organismi nati a novembre sono stati istituiti con tratti, regole e caratteristiche identiche al trust originario.
Il richiedente fa presente che, per incrementarne le risorse, intende attribuire a ognuno dei nuovi trust una quota pari un terzo delle azioni e degli immobili presenti nel patrimonio del trust originario e chiede chiarimenti in merito all’applicazione delle imposte sulle successioni e donazioni, ipotecaria e catastale a tali attribuzioni.
Il contribuente ritiene che l’incremento debba scontare le imposte di registro, ipotecaria e catastale in misura fissa e non l’imposta sulle successioni e donazioni, come previsto per qualsiasi atto di apporto di beni nell’organismo in questione. A sostegno di tale conclusione menziona i chiarimenti forniti cona la circolare n. 34/E/2022 (vedi “Disciplina fiscale dei trust, il punto sulle novità normative”).
L’Agenzia è di parere diverso.
Cos’è il trust
L’istituto del trust, spiega innanzitutto la risposta, è stato introdotto nell’ordinamento italiano con la ratifica della Convenzione dell’Aja del 1° luglio 1985 per mezzo della legge n. 364/1992. Si tratta, in breve, di un rapporto giuridico fiduciario in cui un soggetto, chiamato “disponente” o “settlor”, trasferisce dei beni (possono essere immobili, azioni, denaro o altri patrimoni) a un altro soggetto, il “trustee”. Quest’ultimo ha il compito di gestire e amministrare quei beni secondo le istruzioni stabilite nell’atto di istitutivo del trust, con l’obiettivo di raggiungere finalità specifiche, mentre i beneficiari, che sono generalmente i discendenti in linea retta dei disponenti, possono ricevere i benefici del patrimonio in modo programmato e sicuro.
La conseguenza principale è la creazione di un patrimonio “segregato”, separato e autonomo rispetto a quello del disponente, del trustee e dei beneficiari. Ciò significa che i beni coinvolti non possono essere escussi dai creditori di queste persone.
Il trattamento fiscale
La circolare n. 34/2022 già richiamata ha precisato che, in via generale, gli atti di costituzione del trust e i trasferimenti di beni al suo interno non sono soggetti all’imposta sulle successioni e donazioni, poiché l’istituto non attribuisce definitivamente i beni al gestore, che li amministra solo temporaneamente, vincolandoli agli scopi istitutivi della formazione, in attesa di trasferimento ai beneficiari.
Il presupposto dell’imposta sulle successioni e donazioni nasce, però, nel momento in cui i beni vincolati vengono attribuiti ai beneficiari. Al riguardo ricordiamo che, dal 1° gennaio 2025, sono in vigore le modifiche al Dlgs n. 346/1990 (Testo unico successioni e donazioni). La nuova disciplina precisa, a proposito dei trust, che “[…] L’imposta si applica al momento del trasferimento dei beni e diritti a favore dei beneficiari”.
Ai fini del quesito dell’interpello è, quindi, necessario stabilire se i trust successivi sono da considerare i beneficiari del primo trust.
L’Agenzia ritiene di sì.
Secondo il regolamento istitutivo dell’organismo, ricorda la risposta, scopo del trust è tutelare la coesione del gruppo e suo patrimonio. I beneficiari di reddito e i beneficiari finali sono i discendenti dei disponenti. In particolare, il regolamento individua specificamente quali beneficiari di reddito “i discendenti in linea retta, nati e nascituri, purché figli di persona vivente alla data d’istituzione del Trust, ed anche adottivi, di ciascun Disponente, dovendo a tal fine il Trustee, fin quando i Beneficiari non abbiano compiuto il 30° anno di età, dichiarare istituito un diverso trust il cui scopo sia conforme e funzionale alle esigenze, bisogni ed interessi della Famiglia di ognuno dei beneficiari, al fine di soddisfare i loro bisogni periodici e le quotidiane e ordinarie necessità di una esistenza conforme al loro abituale tenore di vita”.
Come emerge dalla documentazione prodotta, ognuno dei trust successivi è stato istituito a favore della famiglia di ognuno di tre fratelli, quindi, con finalità diverse da quelle stabilite per il richiedente. Nascono, inoltre, in esecuzione del regolamento istitutivo di quest’ultimo e dovranno perseguire gli specifici scopi a favore della famiglia per essi previsti.
Di conseguenza, l’Agenzia ritiene che con il trasferimento dei beni oggetto del quesito, il richiedente ha raggiunto il proprio obiettivo, e l’attività gestionale del trustee deve ritenersi conclusa.
I tre trust, in definitiva, sono da considerare ulteriori beneficiari del trust e va da sé che agli atti di attribuzione dei beni debba essere applicata l’imposta di donazione, così come anche le imposte ipotecaria e catastale in misura proporzionale nel caso dei trasferimenti di immobili.
Ultimi articoli
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Immobili “D” non ancora accatasti, aggiornati i coefficienti Imu e Impi
I valori adeguati dovranno essere utilizzati per il calcolo dell’imposta municipale propria e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine da corrispondere per l’annualità 2026 Sul sito del dipartimento delle Finanze del Mef è disponibile il decreto del 6 marzo che aggiorna i coefficienti necessari per determinare la base imponibile dell’imposta municipale propria (Imu) e dell’imposta immobiliare sulle piattaforme marine (Impi) per il 2026, relativi ai fabbricati del gruppo catastale “D” cioè immobili a destinazione speciale come opifici, alberghi, ospedali, capannoni e palestre.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Controlli nell’agroalimentare: esami di laboratorio senza Iva
Gli istituti a cui le autorità pubbliche devono affidarsi per le analisi richieste nei controlli ufficiali sono designati specificamente dalle norme di settore e manca quindi il presupposto soggettivo Gli importi versati a copertura dei costi delle analisi, prove e diagnosi svolte dai laboratori ufficiali incaricati nell’ambito dei controlli ufficiali nel settore agroalimentare (regolamento Ue “Ocr”) sono esclusi dall’Iva.
Normativa e prassi 9 Marzo 2026
Spese di telefonia connesse a ricavi: se distinte, la deduzione è piena
I costi relativi a servizi telefonici destinati ad essere ceduti ai propri clienti, anche esteri, non soggiacciono al limite di deducibilità dell’80% previsto per il normale uso in azienda L’Agenzia delle entrate torna sul tema dell’inerenza delle spese di telefonia fissa, mobile e di trasmissione dati nell’ambito aziendale, fornendo indicazioni a una società di servizi erogati a livello internazionale nella risposta n.
Normativa e prassi 6 Marzo 2026
La comunicazione della Pec degli amministratori è senza Bollo
L’esenzione, in origine prevista solo per la registrazione del domicilio digitale dell’impresa, si estende anche al nuovo adempimento, grazie a una lettura logico‑sistematica delle norme di riferimento La comunicazione al Registro delle imprese del domicilio digitale (Pec) degli amministratori di società, obbligati a tale adempimento dalla legge di bilancio 2025, cioè amministratore unico, amministratore delegato o, in assenza di quest’ultimo, presidente del consiglio di amministrazione, non è soggetta a imposta di bollo.